Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10615 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/11/2022 della Corte di appello di Firenze, udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME e quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 novembre 2023 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna – ma riducendo la pena – di NOME COGNOME ex artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 6, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per l’illecito commercio di alcuni chilogrammi di cocaina, giunta a Grosseto dalla Colombia in tre partite, nelle due occasioni descritte nel capo 1 delle imputazioni, e ex art. 378 cod. pen., per avere aiutato NOME COGNOME a eludere le investigazioni e a sottrarsi alle ricerche – relative all’omicidio e al tentato omicidio per i quali si
procede separatamente – utilizzando una autovettura nei modi descritti nel capo 8 delle imputazioni.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. GLYPH Con il primo motivo, si deducono violazione degli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione nel ricostruire la condotta di COGNOME utilizzando le dichiarazioni di NOME, ma trascurandone le contraddizioni e le incertezze, come pure non considerando che dai contenuti delle conversazioni intercettate non emergono indizi a carico del ricorrente. Si aggiunge che erronea risulta l’applicazione della aggravante della ingente quantità di sostanza stupefacente trafficata come automatica conseguenza del superamento dei valori soglia indicati dalla normativa in materia, mentre, al contrario, tali valori devono intendersi soltanto come limiti al di sotto dei quali essa non è ravvisabile.
Circa la specifica addebitabilità della aggravante a COGNOME, si osserva che i dati che lo riguardano sono tratti dalle dichiarazioni di NOME, le quali non sono corroborate da sequestri della sostanza stupefacente, né conseguentemente dall’accertamento della sua effettiva quantità e del principio attivo contenutovi.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio della motivazione in relazione al reato di favoreggiamento, nel trascurare che COGNOME, quando si rese conto che NOME COGNOME (da lui sovente accompagnato in automobile perché privo della patente di guida) aveva commesso un omicidio, uscì immediatamente dalla automobile e ritornò a piedi a Grosseto, così palesando di non volerlo aiutare a scappare.
2.3. GLYPH Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 62 -bis cod. pen. nel disconoscere apoditticamente le circostanze attenuanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella parte riguardante la responsabilità per il commercio illecito di sostanza stupefacente, il primo motivo non si confronta cori l’argomentazione contenuta nella sentenza impugnata.
Infatti, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità nella motivazione della sentenza impugnata si evidenzia C1:23: relativamente alla cessione di cocaina a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, il coimputato NOME ha dichiarato che i contatti con gli acquirenti li teneva COGNOME (da lui da molto tempo conosciuto) e lo stesso COGNOME non ha negato di essersi recato con NOME in due occasioni (concomitanti con le cessioni di cocaina), adducendo (ma senza riscontri) di averlo fatto a scopo di commercio di automobili
e anche di vacanza; relativamente alla cessione di cocaina a NOME e a NOME, NOME, dopo gli iniziali tentativi di sviare l’attenzione da NOME, nell dichiarazioni del 15/06/2020 descrive chiaramente l’attiva partecipazione di COGNOME il 23/12/2019 agli accordi per la compravendita di cocaina (precedente la sparatoria) t i riscontri desumibili dalle convergenti dichiarazioni di COGNOME (che ha riconosc l iuto in foto COGNOME) e di NOME, oltre che dal fatto che, come emerge dalle intercettazioni ambientali, COGNOME parla spagnolo sicché non vi sono incompatibilità con la sua identificazione con il soggetto che nell’occasione interloquì in questa lingua con NOME (p. 18-19).
Il secondo motivo di ricorso non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata (p. 5-6, 20), in cui si precisa che NOME fu presente alla rapina e alla conseguente sparatoria (capi 3 e 5 delle imputazioni), sicché era consapevole della condotta di NOME, tanto che, giunti allo svincolo per Rispecchia, si separò da lui lasciandogli l’autovettura (funzionale alla fuga) per rientrare a piedi (come confermato dalle videoregistrazioni provenienti da un distributore di carburante e dai varchi stradali telematici). Pertanto, nei contesto di questa ricostruzione, l’argomento difensivo cade.
Invece, il primo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui deduce che la motivazione della sentenza è viziata nella parte in cui riconosce la circostanza aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309/1990.
L’argomentazione difensiva non nega la correttezza delle indicazioni relative alla quantità di droga commerciata emergenti dai dati acquisiti, ma osserva che, in assenza di sequestri della cocaina, non sono stati accertati la sua effettiva quantità e il principio contenutovi.
Nell’imputazione sono attività di smercio di cocaina: la prima concerne 4 chilogrammi di cocaina tagliata e venduta al prezzo di 31.500 al chilo, la seconda concerne 2,2 chilogrammi di cocaina pura al prezzo di 38 euro al grammo (oggetto della rapina del 23/12/2019 di cui ecapo 5 della imputazione).
Da questi dati, tratti soltanto dai contenuti delle conversazioni intercettate e dalle affermazioni di NOMENOME la motivazione della Corte di appello trae apoditticamente la prova della suss nza dell’aggravante (p. 20).
Vale al riguardo ribadire che essa ordinariamente non è ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valoresoglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ma, quando tale quantità sia superata resta ferma la discrezionale valutazione del giudice di merito (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253150; Sez. 6, n. 43771 del 07/10/2014, Ammer, Rv. 260715), da compiersi con particolare
attenzione e rigore se non è stata possibile accertare materialmente la quantità e il principio attivo della sostanza (Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, COGNOME, Rv. 279512; Sez. 3, n. 42827 del 04/05/2016, COGNOME, Rv. 267902). In altri termini, in mancanza del sequestro e dell’analisi della sostanza, occorrono altri elementi di prova che consentano di pervenire per via indiretta alla individuazione del dato ponderale (Sez. 3, n. 35042 del 01/03/2016, COGNOME, Rv. 267873; Sez. 3, n. 7385 del 19/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262409).
Inoltre, la configurabilità della circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, va verificata in relazione a ciascuna condotta e non in relazione alla somma delle quantità oggetto delle diverse condotte, salvo che sia individuabile un’antecedente condotta riferita all’intero, solo dopo frazionato in successive quote; parimenti, nell’ipotesi che la materiale disponibilità della sostanza sia divisa tra più persone, la somma delle diverse quantità ben può rilevare ai fini del superamento del dato ponderale necessario per la sussistenza di detta circostanza, solo qualora tra le stesse sia ravvisabile il concorso ex art. 110 cod. pen. (Sez. F, n. 47749 del 11/08/2014, COGNOME, Rv, 261401).
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata relativamente alla aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 per un nuovo giudizio sul punto sulla base dei principi di diritto richiamati.
Il terzo motivo di ricorso, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, perde rilevanza attuale, poiché la determinazione della pena dovrà essere, eventualmente, riconsiderata all’esito della valutazione sulla sussistenza dell’aggravante della quale sub 3.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 30/01/2027f