Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4614 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 4614  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1.COGNOME NOME, nato a Polistena il DATA_NASCITA
2.COGNOME NOME, nato a Zagarolol’DATA_NASCITA
3.COGNOME NOME, nato a San Luca il DATA_NASCITA
4.NOME NOME, nato a Civitavecchia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 COGNOMEa Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona COGNOMEa Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.La sentenza impugnata ha sostanzialmente confermato quella emessa, con il rito abbreviato, dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti dei ricorrenti, per i delitti in materia di stupefacenti a ciascuno contestat fondando la responsabilità su un’intensa attività di intercettazione telefonica e ambientale, servizi di osservazione e sequestro di ingenti quantitativi di droga.
2. Ricorso di NOME COGNOME (capo C).
2.1. Vizio di motivazione in relazione all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto la Corte di merito, riprendendo gli argomenti COGNOMEa sentenza di primo grado circa il contenuto COGNOMEe conversazioni intervenute tra il ricorrente e NOME COGNOME, non ha qualificato come non punibile la trattativa relativa ad una fornitura di stupefacente sebbene questa non si fosse conclusa. Peraltro, COGNOME non era mai stato in possesso COGNOMEo stupefacente, non aveva fornito spiegazioni in ordine al mancato arrivo COGNOMEa merce e non aveva mai contattato i grossisti per definire l’accordo.
2.2. Vizio di motivazione in relazione all’art. 80, comma 2′ d.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte di appello erroneamente affermato la sussistenza COGNOME‘aggravante in assenza di elementi sul quantitativo di sostanza stupefacente, e in base ad una mera previsione.
3. Ricorso di NOME COGNOME (capo C).
3.1. Vizio di motivazione in relazione alli art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in quanto, a fronte di sole tre intercettazioni che coinvolgono NOME COGNOME in relazione a un ampissimo spazio temporale, la Corte di appello si è limitata ad un mero rinvio alla sentenza di primo grado senza spiegare quando e a chi il ricorrente avesse corrisposto il denaro per finanziare l’operazione.
3.2. Vizio di motivazione in relazione all’ art. 115 cod. pen. in quanto la sostanza stupefacente non è stata mai, neanche potenzialmente, nella materiale disponibilità del venditore tanto da integrarsi un mero accordo non punibile, per assenza COGNOMEa sua esecuzione dimostrata da continui e reiterati rinvii.
3.3. Vizio di motivazione in relazione all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la Corte di appello, nonostante l’indeterminatezza COGNOMEa somma di denaro, corrisposta dal ricorrente con altri finanziatori, e a fronte di “droga parlata” ha applicato l’aggravante con contraddittoria applicazione COGNOME‘art. 59, comma 2, cod. pen.
 NOME COGNOME (capo 5).
4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per travisamento COGNOMEa prova in quanto la sentenza impugnata, a fronte di “droga parlata”, tale da meril:are un più rigoroso apprezzamento, non ha adeguatamente argomentato circa l’univoca attribuibilità ad NOME COGNOME COGNOME‘utenza telefonica a lui riferita, usata solo per messaggi di testo, tanto che il decreto di intercettazione emesso dal giudice per le indagini preliminari la riferiva a NOME COGNOME; l’assenza di un accertamento fonico o di riconoscimento vocale di COGNOME, tardivamente identificato solo da videoriprese in cui mai sono visti pacchi; il quantitativo di marijuana di 10 kg e del parziale pagamento in assenza di osservazioni dirette da parte degli operanti sulla sua presenza sull’auto Audi Q7. Peraltro, è illogico ritenere che egli fosse il venditore ed avesse lasciato la valigetta con lo stupefacente e non, piuttosto, che fosse l’acquirente che avesse rinunciato a concludere l’affare proprio per la cattiva qualità COGNOMEa droga. In sostanza, poiché dalle indagini era risultata l’esistenza di partite di droga non pagate da parte di NOME COGNOME, come nel caso di NOME COGNOME, è possibile che questi avesse proposto a COGNOME l’acquisto di stupefacente affidato per la custodia a NOME COGNOME.
4.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per il diniego COGNOMEe attenuanti generiche, riconosciute, invece a NOME (rectius NOME) COGNOME, NOMEto per il più grave delitto associativo, nonostante egli avesse ceduto un modesto quantitativo di marijuana. Inoltre, mancano argomenti circa l’aumento per la recidiva a fronte COGNOMEa qualità scadente COGNOMEo stupefacente, peraltro non immesso nel mercato.
4.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 85 d.P.R. n. 309 del 1990 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in quanto la pena accessoria non è stata commisurata alla gravità dei fatti e alla personalità COGNOME‘imputato.
Ricorso di NOME COGNOME (capi da 1 a 7).
5.1. Violazione di legge in riferimento agli artt 110 cod. perì. e 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto, nonostante il ricorrente fosse l’unico a cui è stato contestato il reato associativo, del quale mancano le prove in assenza di comunicazioni con gli altri partecipi, il Tribunale di Roma ha assolto i suoi coimputati che avevano scelto il rito ordinario.
Inoltre, le condizioni economiche del ricorrente non gli avrebbero consentito di finanziare operazioni di droga e le quattro perquisizioni da lui subite escludono che si trattasse di ingenti quantitativi.
5.2. Violazione di legge in relazione agli artt.110 e 56 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo al capo 6) in quanto l’intera operazione
di importazione di cocaina, gestita da altri, era fallita, tanto da rendere il reat impossibile anche perché il ricorrente, privo di documenti validi per l’espatrio, ne era estraneo perché si occupava solo COGNOMEa sua azienda agricola, in cui vi erano telecamere per controllare la vasta clientela.
5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 81, comma 2, 56 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo ai capi 7) e 8), il secondo assorbito nel primo, in quanto non è provata la presenza del ricorrente a Tarquinia, né che la droga ivi sequestrata provenisse da Cerveteri nel maggio 2018, nonostante frasi sconnesse ed asseritamente confessorie dal valore meramente millantatori°.
5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 81, comma 2, 56 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, e 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo al capo 10), in quanto le intercettazioni andavano lette alla luce degli interrogatori.
5.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo al capo 11), in quanto le intercettazioni erano rimaste prive di conferma, nonostante si trattasse di droga parlata, e andavano lette tenendo conto COGNOMEe spontanee dichiarazioni COGNOME‘imputato.
in data 17 novembre è pervenuta memoria difensiva nell’interesse di COGNOME, con allegata parte COGNOMEa sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 15 maggio 2023, che ha assolto dal reato associativo i coimputati del ricorrente, per i quali si è proceduto separatamente, ritenendo il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 ipotesi speciale rispetto a quello contestato dall’art. 416 cod. pen.
Il giudizio di cassazione, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, si è svolto per iscritto, ai sensi COGNOME‘art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti indicate hanno depositato le conclusioni menzionate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono fondati limitatamente alla censura riguardante l’aggravante contestata di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; mentre i ricorsi di NOME COGNOME e NOME:e NOME sono inammissibili.
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è fondato nei limiti di seguito indicati.
2.1. La Corte di appello di Roma, condividendo l’impianto COGNOME‘ampia motivazione COGNOMEa sentenza di primo grado emessa con il giudizio abbreviato, inserisce la presente vicenda processuale in un contesto più ampio che riguarda le condotte del RAGIONE_SOCIALE di cui NOME COGNOME era partecipe. In forza COGNOMEe attività di indagine svolte nei confronti di quest’ultimo e dei suoi più stretti collaboratori era emersa una continuativa attività di reperimento di stupefacenti, anche a livello internazionale, per il loro successivo commercio.
L’imputazione sub C), contestata a NOME COGNOME ed NOME COGNOME (oltre che a NOME COGNOME e agli altri imputati giudicati separatamente) è stata accertata dai giudici di merito – alle pagg. da 7 a 37 COGNOMEa sentenza di primo grado e da 7 a 12 COGNOMEa sentenza di secondo grado – attraverso intercettazioni dal contenuto inequivoco («amico mio mi stanno preparando la macchina, quanta te ne serve a te» intercettazione COGNOME‘Il settembre 2017 tra COGNOME e COGNOME) da cui era risultato anche un invio a COGNOME di un campione di cocaina risultato non gradito agli acquirenti (intercettazioni nn. da :3259 a 3316 del 4 settembre 2017 e seguenti), nonché servizi di appostamento e videosorveglianza, geolocalizzazioni con agganci di celle telefoniche, rimesse di vaglia postali da COGNOME a COGNOME per C 32.800 con precisa elencazione di prelievi e versamenti (pagg. da 12 a 14 COGNOMEa sentenza di primo grado).
In sintesi, è emerso che il ricorrente – NOMEto nel giugno 2018 per narcotraffico dal Tribunale di Palmi – aveva ricevuto da NOME COGNOME la commessa di comprare un quantitativo di cocaina per un gruppo di acquirenti e finanziatori romani, coordinati da NOME COGNOME e NOME COGNOME, per i quali gli era stata anticipata la somma di C 116.000, a cui, però, per diverse ragioni connesse al mancato arrivo dei corrieri, non era seguita la consegna, con l’effetto di forti pressioni su COGNOME per la restituzione del denaro mancante.
2.2. Come per altri ricorrenti del presente processo (per i quali valgono le valutazioni qui indicate), COGNOME solo formalmente ha indicato vizi COGNOMEa motivazione COGNOMEa decisione impugnata in quanto, senza confrontarsi in concreto con il suo contenuto, non ha prospettato alcuna manifesta illogicità tra le premesse COGNOME‘argomentazione e le conclusioni o un’incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, limitandosi a fornire una spiegazione alternativa COGNOMEe conversazioni intercettate.
Con riferimento a queste ultime, costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l’interpretazione COGNOMEe frasi e del linguaggio usato dai parlanti è questione di fatto che, in quanto tale, è rimessa all’apprezzamento del giudice di
merito che si sottrae al giudizio di legittimità se, come accaduto nel caso di specie, la valutazione risulti logica in rapporto alla massima di esperienza utilizzata (tra le tante, Sez. U, n. 22461 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 6, n. 9204 del 01/03/2022, COGNOME, non mass.).
Pur con sintetica argomentazione, la sentenza impugnata, ha escluso di qualificare la fornitura di euro 32.800 di stupefacente nei termini di una mera trattativa non punibile, proprio alla luce: a) COGNOMEe conversazioni tra fornitori e acquirenti in cui discutono, esplicitamente, di droga e denaro necessario per il suo acquisto, riscontrate da servizi di appostamento e di videosorveglianza; b) dalla documentazione attestante prelievi di denaro e successivi versamenti; c) dall’avvenuta prova COGNOMEa qualità di un campione, risultato non adeguato.
2.3. La serietà COGNOMEa contrattazione, peraltro in fase avanzata, configura il tentativo punibile in forza COGNOME‘affidamento riposto dai contraenti alla sua conclusione anche con il versamento di importanti somme di denaro. Inoltre, nella specie, sono stati identificati i finanziatori e l’intermediario/acquirente, è avvenuta la definizione del prezzo di vendita, è stata constata la qualità COGNOMEo stupefacente; è emersa l’imprevista mancata consegna dovuta al ritardo del corriere.
Si tratta di elementi univoci che implicano l’idoneità e l’univocità COGNOME‘intercorsa trattativa, a fronte COGNOMEa sicura disponibilità COGNOMEo stupefacente (per tali rilievi riguardo al tentativo di acquisto, Sez. 3, n. 41096 del 20/01/2018, P., Rv. 273961; Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, COGNOME, Rv.268749) che ricorre allorché vi sia la possibilità di procurare lo stupefacente, ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che “garantiscano” il cessionario (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716).
2.4. E’ fondato il motivo di ricorso nella parte in cui ha contestato l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza COGNOME‘aggravante COGNOME‘ingente quantità di stupefacente.
La sentenza impugnata, e prima ancora quella di primo grado, hanno correttamente riconosciuto la circostanza di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 a tutti i concorrenti nel delitto di cui al capo C) attesa la sua natura oggettiva, a prescindere dalla frazione di sostanza direttamente riferibile a ciascuno (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269151), ma non hanno in alcun modo argomentato la ragione in forza COGNOMEa quale l’acquisto di C 116.000, affidato a COGNOME dai suoi finanziatori, corrispondesse a 4 kg di cocaina che secondo i parametri fissati dalle Sezioni unite di questa Corte condurrebbe alla certa possibilità di prevedere il superamento COGNOMEa soglia (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253150 e Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005).
Si impone, dunque, l’annullamento COGNOMEa sentenza impugnata affinché espliciti gli argomenti in forza dei quali ha ricollegato la menzionata somma di denaro ad un quantitativo di stupefacente ritenuto ingente.
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è fondato nei limiti di seguito indicati.
3.1. La Corte di appello, richiamando le pagine 34 e ss. COGNOMEa sentenza di primo grado e alla luce di quanto sopra riportato con riferimento alla posizione del coimputato COGNOME (par. 3.1. e ss), ricostruisce in base alle intercettazioni, riscontrate da servizi di appostamento e dal sistema di videosorveglianza nel bar di Casal del Marmo (luogo di incontro dei ricorrenti), la posizione di COGNOME quale cofinanziatore, insieme a COGNOME (ed altri), di COGNOME.
Nella sentenza impugnata, alle pagine 9 e 10, è descritto il puntuale sviluppo COGNOMEa condotta concorsuale di COGNOME attraverso la telefonata del 9/11/2017, dall’utenza a lui intestata, in cui si lamenta con NOME COGNOME – ritenuto con NOME COGNOME il coordinatore del gruppo di acquirenti e finanziatori romani – COGNOMEa mancata restituzione del denaro versato a COGNOME; a cui segue l’accertata riunione al bar di Casal del Marmo tra COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, il cui contenuto è sostanzialmente confermato dalla telefonata con tale NOME; ed altro incontro del 6/12/2017 all’ospedale Sant’Andrea con COGNOME, COGNOME e COGNOME per ricevere un corriere con 1 kg di cocaina, inviato da COGNOME e non arrivato a destinazione.
3.2. La questione posta dal ricorso circa la qualificazione giuridica del fatto ai sensi COGNOME‘art. 115 cod. pen. è manifestamente infondata proprio alla luce COGNOMEa partecipazione di COGNOME alle due menzionate riunioni, insieme ad altri finanziatori e all’intermediario (COGNOME), in cui era stato concluso l’acquisto COGNOME stupefacente attraverso il pagamento anticipato del denaro e persino l’attesa in un preciso luogo (l’ospedale Sant’Andrea) del corriere con un individuato quantitativo di cocaina.
E’ di tutta evidenza che, dunque, la condotta non è rimasta nella sola fase ideativa COGNOME‘accordo, risultando trattative univoche ed idonee a conseguire il reciproco consenso all’effettivo trasferimento COGNOMEo stupefacente nei termini indicati al par. 2.3. cui si rinvia.
3.3. E’ fondato il motivo di ricorso nella parte in cui ha contestato l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza COGNOME‘aggravante COGNOME‘ingente quantità di stupefacente per la quale si rinvia agli argomenti di cui al par. 2.4 e, dunque, all’annullamento COGNOMEa sentenza impugnata per nuovo esame sul punto.
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile perché propone censure che non si misurano in alcun modo con il contenuto COGNOMEa sentenza impugnata.
4.1. La Corte di appello, in piena conformità con quella di primo grado di cui ha condiviso in modo argomentato e puntuale la motivazione, ha disatteso le censure difensive in ordine all’attribuzione ad NOME COGNOME COGNOME‘utenza telefonica a lui riferita in base ad elementi univoci, fondati su gli esiti dei servizi osservazione, in nessun modo contestati dal ricorso quali: a) la risposta di COGNOME all’arrivo COGNOMEe telefonate su quell’utenza (così1’11/11/2017); b) l’invio di messaggi di testo per prendere appuntamenti a cui poi partecipa (così 11 12/11/2017); c) la geolocalizzazione del numero di cellulare tra Roma e la Locride dove vive.
Alla luce di questi elementi le deduzioni difensive (quali il mancato accertamento fonico o l’assenza di pacchi agli appuntamenti) sono prive di decisività e inidonee a disarticolare la tenuta degli argomenti COGNOMEa sentenza.
Con specifico riferimento alla fornitura di una partita di marijuana di 10 kg da parte del ricorrente, alle pagg. 15 e 16 la Corte di appello supera, con argomenti logici, tutte le questioni poste dalla difesa e qui reiterate in modo pedissequo.
La completa e coerente lettura COGNOMEo sviluppo COGNOMEe intercettazioni, in cui COGNOME rendiconta in modo inequivoco a COGNOME l’andamento COGNOMEa vendita di droga, viene confermata dai servizi di osservazione e di monitoraggio sia degli incontri (del 16 e del 17 marzo 2018 di COGNOME con NOME, NOME e COGNOME – ritenuto braccio destro di COGNOME -) che dei movimenti COGNOME‘auto a bordo COGNOMEa quale sono lui, NOME e COGNOME; sia dall’indicazione di NOME a COGNOME del luogo in cui è custodita la droga, corrispondente a quello del successivo sequestro COGNOMEa valigetta con 8,5 kg di stupefacente
Ancora una volta il ricorso propone una censura in-ammissibile perché è volta ad un’alternativa interpretazione del contenuto COGNOMEe intercettazioni (vedi par.2.2.), peraltro con argomenti privi di qualsiasi decisività, disattesi dalla sentenza in termini non manifestamente illogici.
4.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio e dunque esaminabili insieme, propongono censure estremamente generiche in ordine alle scelte operate dai giudici di merito nella quantificazione COGNOMEa pena e sul diniego COGNOMEe attenuanti generiche. Infatti, la Corte di merito ha fondato l’esercizio del proprio potere su precisi indicatori, puntualmente indicati dalla sentenza impugnata, ovverosia la posizione di fornitore di COGNOME e la quantità COGNOMEo stupefacente trattato, a nulla valendo la comparazione con la posizione di COGNOME che risponde di altri reati, ha un diverso profilo criminale ed è stato NOMEto a 10 anni di reclusione, mentre COGNOME è stato NOMEto a 2 anni e 8 mesi di reclusione ed C 8.000 di multa.
In ordine alla contestata recidiva è sfuggito al ricorrente che già la sentenza di primo grado l’aveva esclusa cosicché il motivo contrasta con il contenuto del provvedimento, tanto da non avere costituito motivo di appello.
Con riferimento, infine, all’applicazione COGNOMEe pene accessorie previste dall’art. 85 d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza ha offerto una chiara e coerente motivazione fondata sulla necessità di limitare la libertà di movimento di COGNOME.
NOME COGNOME ha proposto motivi di ricorso che sono, da un lato, aspecifici, in quanto il loro contenuto non trova alcun riscontro nel generico atto di appello presentato avverso la sentenza di primo grado con cui il prevenuto era stato giudicato responsabile di tutti gli episodi contestati nelle imputazioni, e, dall’altro lato, è privo di confronto con la sentenza e volto a cril:icare gli esiti de intercettazioni per come valutate dalla sentenza di merito.
In conclusione, dagli argomenti che precedono consegue: 1) l’annullamento COGNOMEa sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, limitatamente alla aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 contestata al capo C), rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione COGNOMEa Corte di appello di Roma; 2) il rigetto nel resto dei ricorsi di COGNOME e COGNOME; 3) l declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME NOME al pagamento COGNOMEe spese processuali e COGNOMEa somma di euro tremila in favore COGNOMEa Cassa COGNOMEe ammende. 
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente alla aggravante ex art. 80, comma 2, D.P.R. N. 309/1990 relativamente al capo C) rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione COGNOMEa Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi di COGNOME e COGNOME.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e NOME i ricorrenti al pagamento COGNOMEe spese processuali e COGNOMEa somma di euro tremila in favore COGNOMEa Cassa COGNOMEe ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2023
La Consigliera estensora
Il Presidente