Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26232 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26232 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CONVERSANO il 11/04/1978
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui era stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d. P.R. n. 309/1990, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 80 comma 2, d. P.R. n. 309/1990 in rapporto all’art. 59 cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 5 giugno 2025 è stata depositata memoria a firma dell’Avv. NOME COGNOME e dell’Avv. NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente, con cui si insiste per l’ammissibilità, la riassegnazione alla sezione competente e, quindi, l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Lo stesso, in particolare, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione del giudice di merito, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito hanno infatti dato conto del regime di applicabilità della circostanza aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, richiamando, in conformità all’art. 59, comma 2, cod. pen., l’orientamento – peraltro affermato spesso proprio in relazione alla figura del c.d. corriere- secondo cui è sufficiente la prova che l’agente l’abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (così, Sez. 4, n. 18049 del 14/04/2022, COGNOME, Rv. 283209 – 01 relativa alla importazione di 21 chilogrammi di cocaina, in cui la Corte ha ritenuto sussistente l’aggravante per il concorrente che abbia assunto il ruolo di corriere, in ragione della cospicua somma di denaro impiegata per l’acquisto e per le cautele adottate nella sua consegna; Sez. 6, n. 13087 del 05/03/2014, COGNOME, Rv. 258643 – 01 relativa all’ illecita detenzione di oltre nove chili di cocaina rinvenuti all’interno dell’auto guidata dal ricorrente, il quale, pur negando di essere a conoscenza del dato ponderale, aveva
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ammesso di aver accettato di accompagnare altra persona – seduta in auto al lato passeggero, e rivelatasi come quale punto di riferimento di un’organizzazione de-
dita al narcotraffico internazionale – per la consegna di una partita di droga in un’altra città; Sez. 3, n. 21968 del 24/02/2016 Rv. 267076 – 01), altresì valoriz-
zando l’atteggiamento dell’imputato, connotato da assoluta indifferenza rispetto al quantitativo di sostanza stupefacente trasportato a bordo della propria autovet-
tura, ritenendo tale condotta espressiva di un chiaro dolo eventuale, suffragato dalla motivazione economica sottesa all’azione del medesimo.
Va, invero, osservato che questa Corte ha costantemente ribadito come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripro-
ducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gra- vame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza
di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dai momento che quest’ultima non può ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delit spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/07/2025