Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3080 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3080 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SORIANO CALABRO il 28/10/1997
avverso la sentenza del 24/01/2024 della Corte d’appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato COGNOME in difesa del ricorrente, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 40000 di multa resa dal Tribunale di Castrovillari in esito a giudizio abbreviato nei confronti di NOME COGNOME Tanto per aver ritenuto l’imputato responsabile del reato allo stesso ascritto, previsto e punito dagli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 per la detenzione di kg 10,624 di cocaina, occultata all’interno della propria autovettura.
Si deducono a sostegno del ricorso quattro diversi motivi.
2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge legata alla ritenuta lesione delle proprie prerogative difensive per la mancata comunicazione delle conclusioni scritte della parte pubblica, peraltro graficamente inesistenti a differenza di quanto indicato in sentenza.
2.2. Con il secondo motivo si rileva l’assoluta pretermissione del concordato raggiunto tra le parti ex art 599 bis cod. proc. pen., segnatamente proposto dal precedente difensore, poi rinunziante al mandato, con richiesta assentita dalla Procura con dichiarazione resa fuori udienza, a differenza di quanto emarginato dai verbali; concordato, di fatto, apoditticamente rigettato dalla Corte del merito senza neppure consentire alla difesa, alla stessa stregua di quanto ora previsto, in caso di giudizio cartolare, dal comma 3 dell’art. 599 bis citato, di valutare gli effetti di tale dinie all’uopo favorendo il contraddittorio sul punto.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ascrivibilità soggettiva al ricorrente dell’aggravante della ingent quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuta sulla base di presupposti logici ( l’utilizzo per il trasporto della propria autovettura e le modifiche apportate a stessa per occultare al meglio la sostanza) che, ad avviso della difesa, oltre a non essere coincidenti con le emergenze in fatto (avuto riguardo alla immediatezza dei segni di manomissione riscontrati, che da subito avevano consentito il rinvenimento della sostanza), non potrebbero comunque reggere il giudizio reso, considerando anche il ruolo assunto dal ricorrente con riguardo alla dinamica illecita oggetto della regiudicanda.
2.4. Con l’ultimo motivo, la sentenza gravata viene attinta sul versante delle giustificazioni rese a sostegno del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata e ritenuta oltre che in relazione alla misura della pena irrogata, non attestata sul minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita l’accoglimento e va in coerenza rigettato.
La lettura degli atti, favorita dal tenore delle censure proposte dal ricorso, consente di confermare che, nel caso, le conclusioni della Procura Generale non furono comunicate alla difesa dell’imputato.
Come evidenziato dallo stesso ricorso, emerge, anche, che le conclusioni della parte pubblica erano effettivamente prive di contenuto (perché il foglio allegato alla relativa comunicazione inviata dall’ufficio compente era in bianco), mentre, quelle trascritte in sentenza, proprio per tale ultima ragione, non potevano che essere il frutto di un evidente errore materiale, confermato dal relativo contenuto (sarebbe stata sollecitata
l’applicazione di una pena maggiore rispetto a quella irrogata in primo grado senza che sia stato proposto appello sul punto).
In definitiva, considerato il tenore oggettivo dell’atto non portato a conoscenza della difesa dell’imputato, resta indimostrato il portato effettivo del nocumento arrecato alle prerogative difensive dalla pretermissione denunziata dal ricorso, che, del resto, trascura di dare concreti contenuti al pregiudizio prospettato a fondamento della nullità eccepita.
Sempre dalla lettura degli atti trasmessi emerge la manifesta infondatezza del secondo motivo di impugnazione.
La richiesta di concordato che, ad avviso della difesa, sarebbe stata rigettata senza motivazione alcuna dando la stura alle ragioni di censura prospettate dal motivo, proveniva esclusivamente dal difensore del ricorrente, poi rinunziante: difettava, infatti, della procura speciale conferita dall’imputato, mai rilasciata, tanto che nella rinunzia al mandato difensivo veniva per l’appunto messo in evidenza che il ricorrente si era rifiutato di aderire al concordato proposto dal difensore rinunziante.
Vero è che sulla proposta, così formulata, era caduto l’assenso della Procura Generale, a differenza di quanto emergente dal verbale relativo alla prima udienza; ma è anche vero che la procura conferita a sostegno della proposta non è mai pervenuta e che il difensore rimasto a patrocinare nell’interesse del Montera non ha più ribadito i termini del concordato (se del caso allegando una nuova proposta, questa volta corredata di procura, o ratificando quella resa dal precedente difensore, mutandone solo il riferimento al rappresentante speciale, sempre sulla base della necessaria procura), finendo per concludere senza più rifarsi al tenore della detta proposta.
La proposta di concordato doveva quindi ritenersi tamquam non esset, perché non riferibile all’imputato; e il silenzio serbato sul punto dalla decisione gravata, in coerenza non ne inficia in alcun modo la tenuta, rendendo manifestamente inconferente il presupposto di fondo della censura e il suo successivo sviluppo logicoggiuridico.
Non coglie nel segno la censura svolta con riguardo all’aggravante della ingente quantità, contestata solo sul versante soggettivo.
Ritiene la Corte che il rilievo ponderale del carico trasportato legittimi l’idea dell poca credibilità logica di un trasporto inconsapevole; conclusione, questa, che trova ulteriore supporto nel fatto che nell’occasione il traorto venne effettuato utilizzando un mezzo di proprietà del ricorrente, sul quale furono apportate delle modifiche funzionali ad occultare la presenza della droga trasportata (poco importa se di particolare rilievo o meno).
Il tutto secondo un percorso logico-argomentativo privo di manifeste incongruenze. Del resto, vero è che in sentenza, nel valutare il trattamento da irrogare, si da atto del naturale inserimento della detenzione in questione in un “sistema strutturato di
narcotraffico”. Ma è anche vero che i relativi profili partecipativi restituiti dalle emergenz in fatto danno conto, in assenza di altri elementi, non segnalati dalla difesa né dal ricorrente, di una sua esposizione immediata ed esclusiva nella materiale esecuzione della condotta criminale a giudizio, si che non si è in grado di affermarne un ruolo secondario (di mero vettore inconsapevole della effettiva connotazione del carico) nella relativa vicenda illecita, tale da portare alla addotta sua estraneità rispetto ai contenuti effetti della detenzione riscontrata.
5.Sono inammissibili le censure dirette a contrastare il trattamento sanzionatorio irrogato.
Quanto al bilanciamento tra circostanze, l’argomentare svolto in sentenza non merita censure ed il ricorso, sul punto /soffre di genericità, perchè difetta nel segnalare elementi fattuali e logici, non adeguatamente apprezzati nel riconoscere le attenuanti atipiche, pretermessi dal relativo motivare e utili ad un giudizio diverso rispetto alla rivendicata prevalenza delle “generiche”.
Quanto alle ragioni giustificative del discostamento dal minimo edittale nel determinare la misura della pena &giudizio, la Corte del merito – facendo compiuto riferimento alla gravità del fatto rapportata alla qualità e quantità della sostanza detenuta- ha più che adeguatamente colmato i propri oneri argomentativi, ponendo la relativa valutazione di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede.
6.Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 04/12/2024