Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10896 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10896 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 21/03/2022;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
letta la memoria scritta depositata dal difensore dell’imputato COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con sentenza del 21 marzo 2022 – in parziale riforma di quella di primo grado del locale Tribunale – ha:
assolto NOME dal reato a lui ascritto al capo C dell’imputazione;
confermato la condanna di COGNOME NOME ad anni cinque di reclusione ed euro 13.000 di multa oltre alle pene accessorie per i delitti di cui agli artt. 73 ed 80 TU Stup (concorso nell’importazione dall’estero di sei chilogrammi di cocaina – principio attivo pari a 4.147 gr.) – capo C – e all’art. 73 TU Stup. per aver detenuto, in concorso con altri soggetti, in più occasioni quantitativi imprecisati di cocaina destinati alla successiva vendita a terzi – capo S (contestato come commesso a Roma tra giugno e settembre del 2012).
Avverso tale pronuncia gli imputati, per il tramite dei propri difensori, hanno presentato distinti ricorsi nei quali deducono:
2.1. COGNOME (ricorso depositato il 3 giugno 2022): 1) errores in procedendo sotto il profilo di violazione di legge in riferimento all’assenza nella sentenza impugnata dei requisiti essenziali (COGNOME è stato assolto per un reato in ordine al quale è stato in realtà giudicato in altro processo); 2) violazione dell’art. 649 c.p.p. in quanto l’assoluzione in appello ha avuto ad oggetto “il reato di cui al capo C” dell’imputazione, che concerne la fattispecie di importazione di ingente quantità di stupefacente del tipo cocaina per la quale nei suoi confronti si è proceduto in un altro giudizio; 3) errores in procedendo in relazione alla formazione di sentenza che avendo ad oggetto una contestazione già giudicata non potrebbe essere utilizzata a norma dell’art. 238 bis c.p.p.; 4) errores in procedendo in ordine alla assoluzione con formula dubitativa (art. 530 secondo comma c.p.).
2.2. COGNOME: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della ingente quantità, giustificata dalla Corte di appello sulla base del solo dato ponderale, in violazione dei principi enucleati da questa Corte in materia; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante ex art. 80 TU Stup.; 3) mancato
riconoscimento del bis in idem in relazione alla condanna per il capo S) atteso che, in un altro giudizio, l’imputato è stato condannato per l’illecita detenzione di 8 grammi lordi di cocaina (fatto commesso il 24 agosto 2012).
Con ordinanza del 13 giugno 2022 – motivazione depositata il 14 giugno – la Corte di appello di Roma, rilevato che il dispositivo della sentenza di appello presentava un errore materiale in quanto l’assoluzione pronunciata nei confronti del COGNOME era riferita al “capo C” – per il quale si era proceduto a suo carico in altro giudizio – e non a quello sub A in realtà al predetto contestato, ha disposto la correzione dell’errore indicando che l’assoluzione di COGNOME riguarda il reato di cui al “capo A” (art. 74 TU Stup.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Per quanto concerne il ricorso di COGNOME rileva la Corte che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l’imputato non ha interesse ad impugnare l’assoluzione pronunciata “per non aver commesso il fatto”, neppure quando essa sia stata emessa a norma del secondo comma dell’art. 530 c.p. Sul punto, da ultimo, v. Sez. 6, n. 49554 dell’il settembre 2018, Buffardeci, Rv. 274443, secondo cui non sussiste l’interesse dell’imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. – per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova – in quanto tale formulazione non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen., anche in ordine agli effetti extrapenali. (In motivazione la Corte ha precisato che tale formula, unitamente a quella perché il fatto non sussiste, si pone al vertice di quelle favorevoli all’imputato, oltre le quali non è possibile conseguire risultato migliore, tenuto conto dell’irrilevanza della motivazione rispetto al dispositivo connotato in tal senso).
2.1. Peraltro, va osservato che al momento della presentazione del ricorso in Cassazione (3 giugno 2022) non era stata ancora disposta la correzione dell’errore materiale del dispositivo. Dunque a quella data l’assoluzione del COGNOME risultava pronunciata per un reato diverso da quello ascritto al predetto in questo procedimento penale (profilo attinente a mero errore materiale ed emendato con l’ordinanza sopra indicata). Ciò, ferma la inammissibilità del
ricorso, giustifica la mancata condanna del COGNOME al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
I motivi del ricorso in favore di COGNOME NOME sono manifestamente infondati.
3.1. Per quel che riguarda l’ingente quantità, la Corte di appello alle pag. 15 e 16 della sentenza impugnata motiva in modo adeguato e conferme ai principi declinati sul punto da questa Corte, riferendosi alle seguenti circostanze: a) la quantità di stupefacente poteva essere utilizzata per confezionare 27.652 dosi medie singole e il dato ponderale – principio attivo di oltre 4.174 grammi – è di quasi tre volte superiore al limite individuato dalle Sezioni Unite n. 17 del 21 giugno 2000, Primavera, Rv. 216666, e recentemente confermato da S.U., n. 14722 del 30 gennaio 2020, Polito – Rv. 279005 – ; b) l’imputato ha partecipato ad una importazione dall’estero – il che avrebbe giustificato anche la contestazione dell’aggravante della transnazionalità gestita da gruppi criminali di notevole spessore; c) le dosi ricavabili – oltre 27.600 – erano certamente idonee a soddisfare le esigenze di un numero significativo di tossicodipendenti.
3.2. Anche la motivazione relativa al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all’indicata aggravante risulta adeguata in quanto basata sulla gravità del fatto posto in essere e sulla circostanza che gli elementi a favore erano già stati considerati in sede di riconoscimento delle attenuanti generiche. E’ stato quindi rispettato il principio (su cui v. Sez. 5, n. 5579 del 26 settembre 2013 – dep. 2014, Sub, Rv. 258874) secondo cui “In tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza (Nella specie, la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza con cui il giudice di appello aveva ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti facendo riferimento, fra l’altro, alla gravità dei fatti, al movente, al numero dei soggetti coinvolti).
3.3. Infine, manifestamente infondato risulta anche il motivo relativo al bis in idem. La Corte di appello rileva che la precedente condanna per la detenzione degli 8 grammi di cocaina non rientra tra i fatti oggetto della contestazione di
cui al capo S e, sul punto, il ricorso non ha evidenziato alcun profilo idoneo a contrastare tale conclusione.
Alla inammissibilità del ricorso in favore di COGNOME consegue la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ‘ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi; condanna COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2023
Il Consigliere e enso
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Presinte