Aggravante ingente quantità: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema cruciale dell’aggravante ingente quantità nel contesto dei reati legati agli stupefacenti, delineando con chiarezza i confini del sindacato di legittimità. La pronuncia offre spunti di riflessione fondamentali sulla valutazione discrezionale del giudice di merito e sui requisiti per la concessione delle attenuanti generiche. Il caso riguardava due donne condannate per il possesso di un notevole quantitativo di cocaina, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile.
I Fatti di Causa
Le due ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Catania, che le aveva condannate confermando la sussistenza di diverse aggravanti. I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali: la contestazione della mancata esclusione dell’aggravante della ingente quantità di sostanza stupefacente e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Le difese sostenevano che il giudice di merito non avesse valutato correttamente gli elementi a favore delle imputate.
La valutazione sull’aggravante ingente quantità
La Suprema Corte ha respinto il primo motivo di ricorso, qualificandolo come una mera riproposizione di censure già esaminate e rigettate nei gradi di merito. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente confermato la sussistenza dell’aggravante ingente quantità sulla base di dati oggettivi e di una valutazione giuridicamente ineccepibile. Nello specifico, il quantitativo di principio attivo (oltre 4 milioni di milligrammi) superava di gran lunga la soglia di 1.5 milione di milligrammi, indicata dalla giurisprudenza più autorevole come limite per l’applicazione dell’aggravante. La Corte ha inoltre ribadito che il giudice di merito ha esercitato correttamente il suo potere discrezionale, considerando non solo il dato ponderale, ma anche le circostanze della condotta e la destinazione della droga a un mercato molto ampio.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato. La Cassazione ha chiarito che la richiesta delle ricorrenti costituiva una generica censura di fatto, inammissibile in sede di legittimità. Il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la sua decisione, escludendo le attenuanti in ragione della particolare gravità del fatto e dell’assenza di elementi favorevoli concreti. In questo contesto, elementi come l’essere state arrestate in flagranza o lo stato di incensuratezza non sono stati ritenuti sufficienti a giustificare una riduzione della pena, specialmente di fronte a un reato così grave.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibili i ricorsi, ha evidenziato che le doglianze presentate non introducevano reali critiche di legittimità, ma si limitavano a contestare l’apprezzamento dei fatti operato dal giudice di merito, un’operazione preclusa in sede di Cassazione. I ricorsi sono stati considerati ‘riproduttivi’ di argomentazioni già adeguatamente vagliate e disattese. La Corte ha inoltre specificato che i motivi aggiunti, relativi a un presunto profilo psicologico, non erano stati oggetto del precedente appello e quindi non potevano essere esaminati. Di conseguenza, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. La Corte ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare i fatti. Questa decisione conferma che, in presenza di una motivazione coerente e giuridicamente corretta da parte del giudice di merito sulla sussistenza dell’aggravante ingente quantità e sulla negazione delle attenuanti generiche, le censure meramente fattuali sono destinate all’inammissibilità. La pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi che attacchino vizi di legittimità concreti, anziché tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove.
Quando si applica l’aggravante dell’ingente quantità di stupefacenti?
Secondo la Corte, l’aggravante si applica quando vi è un ampio superamento della soglia limite di principio attivo indicata dalla giurisprudenza (in questo caso, 1.500.000 mg), tenendo conto anche delle circostanze della condotta e della destinazione della droga al mercato.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. La Corte ha stabilito che, in presenza di un fatto di particolare gravità e in assenza di altri elementi favorevoli, lo stato di incensuratezza da solo non è sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4694 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4694 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 28/12/1982
NOME COGNOME NOME nato a CATANIA il 27/11/1992
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi in ordine alla mancata esclusione della aggravante della ingente quantità sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha confermato la ricorrenza della aggravante per la pregnanza dell’ampio superamento (mg. 4.044.797 di principio attivo rispetto ai 6,178 kg. di cocaina sequestrati) del limite-soglia di 1.500.000 mg. indicato dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità, esercitando correttamente l’ulteriore valutazione discrezionale considerando le circostanze della condotta e la destinazione al più ampio mercato dello stupefacente;
Ritenuto che i ricorsi in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ne ha escluso i presupposti in presenza della particolare gravità del fatto e in assenza di elementi favorevoli (tali non potendosi correttamente riconoscere l’accesso al rito, in presenza di arresto in flagranza, e lo stato di incensuratezza);
Ritenuto che alle conclusioni non ostano i motivi aggiunti depositati, segnatamente con riguardo al profilo psicologico, non oggetto di devoluzione in appello;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ssa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024