Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40832 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40832 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/1/2025 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dell’ingente quantità.
Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.
2.1. Il primo motivo censura l’avvenuto · riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità, non già sotto il profilo oggettivo, ma solo con riferimento alla ritenuta consapevolezza del ricorrente del quantitativo di stupefacente trasportato sull’autovettura a bordo della quale viaggiava.
Sottolinea la difesa che la sostanza era occultata all’interno di un doppiofondo realizzato nel bagagliaio dell’autovettura, la cui apertura non era agevole, tant’è che è stato necessario utilizzare apposita strumentazione. A fronte delle modalità di occultamento della droga, assumerebbe rilievo il fatto che l’imputato era incaricato del mero trasporto, condotta che non presupponeva in alcun modo la conoscenza dell’effettivo quantitativo, né il predetto poteva aver avuto consapevolezza dello stesso, date le modalità di occultamento.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione dell’art.63 cod. pen. nella misura in cui, pur essendo stata riconosciuta l’equivalenza tra le generiche e l’aggravante dell’ingente quantitativo, la pena era stata ugualmente determinata tenendo conto di quest’ultimo aspetto.
Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di ricorso ripropone questioni di merito, volte a verificare se, sulla base della condotta accertata, l’imputato potesse o meno aver avuto consapevolezza del quantitativo di droga trasportato.
La questione, già adeguatamente affrontata dai giudici di merito, ha trovato agevole soluzione in virtù del principio secondo cui tin tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell’ingente quantità, di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è inecessario che sia accertata, ai sensi dell’art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza dell’agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l’abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (Sez.4, n. 18049 del 14/4/2022, Rv.283209).
Valorizzando tale principio, la Corte di appello ha ritenuto che le modalità utilizzate per il trasporto (mediante un’autovettura nella disponibilità dell’imputato
fin dal settembre 2023 e sulla quale era staco realizzato un doppiofondo motorizzato) sono di per sé indicative della consapevolezza del quantitativo di stupefacente oggetto del trasporto o, quanto meno, dell’ignoranza colposa di tale dato.
Si tratta di una motivazione fondata su elementi fattuali riscontrati e immune da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, il che la rende non censurabile in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che il giudizio di equivalenza tra le generiche e l’aggravante di cui all’art. 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non preclude al giudicante di valutare la gravità complessiva del fatto, tenendo conto anche del quantitativo di stupefacente trasportato
Si tratta della valutazione di elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., con la conseguenza che,non è suscettibile di censura in questa sede il percorso – logico e coerente – che ha condotto alla quantificazione della pena.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente