Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15554 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15554 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 06/01/2001
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
er
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia con la quale NOME COGNOME COGNOME è stato condannato per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto 8.885 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina occultati in due trolley, dalla quale era possibile ricavare 34.757 dosi singole medie.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, soprattutto alla luce dei criteri su punto elaborati dalle Sezioni Unite.
Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Sul punto, quest’ultima risulta, infatti, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione oltre che da ade guato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Alla luce del complessivo compendio probatorio, la configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità è stata adeguatamente motivata, sia con riferimento al dato oggettivo del superamento di oltre 2000 volte il valore soglia previsto per le c.d. “droghe pesanti”, sia con riferimento alle modalità della condotta dell’imputato, il quale, trasportando quasi nove chilogrammi di sostanza stupefacente all’interno di due valigie in suo possesso, non poteva che essere a conoscenza dell’effettivo quantitativo importato in Italia.
Del resto, è noto che, ai sensi dell’art. 59, comma 2, cod. pen., perché una circostanza aggravante venga posta a carico dell’agente, non sarebbe neppure necessario che egli ne conoscesse l’esistenza, essendo sufficiente che egli l’abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 13087 del 05/03/2014, Mara e altri, Rv. 258643).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso in data 8 aprile 2025
INDIRIZZO est.
NOME