Aggravante Immigrazione Clandestina: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema del reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale, soffermandosi in particolare sulla corretta applicazione della cosiddetta aggravante immigrazione clandestina. La decisione sottolinea i limiti del giudizio di legittimità e conferma che un ricorso non può trasformarsi in una richiesta di riesame dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni dei giudici supremi.
Il Caso: Condanna per Favoreggiamento dell’Immigrazione
Il ricorrente era stato condannato in primo grado e in appello alla pena di cinque anni di reclusione e 83.300,00 euro di multa per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, commesso in concorso con altre persone. La condanna si basava sul D.Lgs. 286/98, che punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato.
Contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato si è concentrata su due punti principali:
1. La mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall’articolo 12, comma 3-ter, lettera b) del D.Lgs. 286/98.
2. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe motivato adeguatamente la decisione di confermare sia l’aggravante che il mancato riconoscimento delle attenuanti, prospettando carenze motivazionali che avrebbero dovuto portare all’annullamento della sentenza.
La Decisione della Suprema Corte sull’Aggravante Immigrazione Clandestina
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le censure mosse dal ricorrente non vertevano su questioni di legittimità (cioè sulla corretta applicazione delle norme di legge o su vizi logici della motivazione), ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda processuale. Tale riesame è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la correttezza giuridica e la logicità della decisione impugnata, non ricostruire i fatti.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché il ricorso non potesse essere accolto, analizzando punto per punto le argomentazioni della difesa.
La Corretta Valutazione dei Fatti
In primo luogo, la Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello di Milano aveva vagliato la vicenda nel pieno rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali. La richiesta del ricorrente, quindi, si traduceva in un tentativo di sovrapporre la propria interpretazione dei fatti a quella, immune da vizi, del giudice di merito.
La Sussistenza dell’Aggravante Immigrazione Clandestina
Per quanto riguarda l’aggravante immigrazione clandestina, la motivazione della sentenza impugnata era specifica e ben fondata. I giudici di merito avevano basato la loro decisione su elementi concreti:
– Le dichiarazioni dei cittadini stranieri trasportati illegalmente.
– Le comunicazioni intercorse via WhatsApp, dalle quali emergeva che l’imputato richiedeva il pagamento del corrispettivo prima della partenza.
– La disponibilità di una somma in contanti di 945,00 euro, per la quale l’imputato non aveva fornito una giustificazione plausibile.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, provavano in modo adeguato la sussistenza della circostanza aggravante contestata.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta ineccepibile. I giudici avevano sottolineato che l’imputato non aveva fornito alcuna prova di ‘obiettive emergenze favorevoli’. In assenza di una dimostrazione concreta di elementi positivi meritevoli di considerazione, il giudice non può concedere le attenuanti. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui la concessione di tale beneficio richiede una prova effettiva di circostanze positive.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di merito. La Corte Suprema non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici delle fasi precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica, contraddittoria o basata su prove inesistenti. Nel caso di specie, la decisione sull’aggravante immigrazione clandestina e sulle attenuanti era solida, logica e ancorata alle prove emerse nel processo, rendendo il ricorso inammissibile.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando, invece di sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge o vizi logici della motivazione, si limita a chiedere un riesame nel merito dei fatti già valutati dai giudici dei gradi precedenti.
Quali prove sono state considerate sufficienti per confermare l’aggravante immigrazione clandestina?
La Corte ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni delle persone trasportate, le comunicazioni via chat che provavano la richiesta di pagamento anticipato e il possesso ingiustificato di una somma di denaro in contanti.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche all’imputato?
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate perché l’imputato non ha fornito alcuna dimostrazione di ‘obiettive emergenze favorevoli’ o altre situazioni positive che potessero giustificarne la concessione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40936 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40936 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Milano confermava la decisione impugnata, con cui NOME era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed C 83.300,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, co. 1, 3 lett. a e 3ter lett. b) d.lgs.n. 286/98 , commesso in Milano in epoca anteriore e prossima al 05/11/2022;
Ritenuto che con un unico motivo, riguardante la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 12 comma 3ter lett. b) d.lgs.n. 286/98 e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prospettando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliata dalla Corte di appello di Milano nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, NOME, Rv. 271227 – 01);
che la motivazione censurata in realtà evidenzia in maniera specifica la sussistenza dei presupposti per l’aggravante di cui all’art. 12 comma 3ter lett. b) d.lgs.n. 286/98 (le dichiarazioni dei soggetti irregolari di nazionalità indiana da lui trasportati, le comunicazioni intercorse via whatsApp in cui l’imputato chiede di prendere i soldi prima di partire per il pagamento del corrispettivo, la disponibilità di una somma in contanti di 945,00 euro non altrimenti giustificata;
che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha evidenziato – con considerazioni sul punto incontrastate dal ricorso – che non vi era stata compiuta dimostrazione di obiettive emergenze favorevoli, sicchè già per questo non si sarebbe potuto procedere alla loro concessione (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640-01);
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
nsi liere estensore