Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3778 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3778 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1978
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte d’appello di Trieste condannava NOME COGNOME, confermando la sentenza del Tribunale della medesima città, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 60.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 1 lett a) e 3-ter, lett. b) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ovvero per aver favorito l’ingresso in I di cinque migranti privi di titolo di soggiorno, avendo commesso il fatto al fine di trarne pro In particolare, l’odierno ricorrente, pur non avendo partecipato fisicamente al viaggio migranti, ha mantenuto contatti telefonici con il c.d. passeur, ed ha inviato denaro a questo ultimo rendendosi disponibile ad aiutarlo anche con un passaggio in auto al momento dell’ingresso in Italia insieme ai migranti. Il giudizio di colpevolezza è fondato sulla ricostr resa dagli operanti in relazione alle chat telefoniche rinvenute tra NOME COGNOME e NOME COGNOME (il passeur) a seguito del sequestro del telefono cellulare di questo ultimo, nonché sulle dichiarazioni rese e verbalizzate dalla Polizia di uno dei migranti, sig. NOMECOGNOME rilasciate immediatamente dopo l’ingresso in territorio italiano.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi a tre motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della legge processuale i relazione all’inutilizzabilità patologica del verbale di sommarie informazioni rese da NOME in data 30 ottobre 2019, per violazione degli artt. 191, 143, 143-bis, 146, 64, comma 3 e 3-bis, cod. proc. pen., il cui contenuto è stato utilizzato per fondare il giudizi responsabilità in capo al ricorrente, nonché per omessa e/o apparente motivazione. In particolare, si afferma che il migrante sia stato sentito come persona indagata con l’ausilio di connazionale quale interprete di fatto, senza procedere alla sua nomina secondo le norme del codice di rito e senza che sia stata accertata la comprensione di quanto verbalizzato con riferimento all’utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti del ricorrente, senza che la rito abbreviato possa aver sanato tale difetto.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della legge processuale i relazione all’inutilizzabilità patologica del verbale di sommarie informazioni rese da NOME in data 30 ottobre 2019, per violazione degli artt. 191, 143, 143-bis, 146, 64, comma 3 e 3-bis, cod. proc. pen., il cui contenuto è stato utilizzato per fondare il giudizi responsabilità in capo al ricorrente, nonché per omessa e/o apparente motivazione. In particolare, si afferma che il numero dei clandestini di cui è stato favorito l’ingresso sul te dello Stato è stato individuato dalla sentenza di condanna nel numero di cinque mentre da un’analisi corretta delle chat telefoniche rinvenute tra NOME COGNOME e NOME COGNOME (il passeur) e delle dichiarazioni del migrante sentito emergerebbe che i migranti sarebbero stati solamente due.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della legge processuale in relazio all’inutilizzabilità patologica del verbale di sommarie informazioni rese da NOME
NOME in data 30 ottobre 2019, per violazione degli artt. 191, 143, 143-bis, 146, 64, comma 3 e 3-bis, cod. proc. pen., il cui contenuto è stato utilizzato per fondare il giudizio di responsab in capo al ricorrente, nonché per illogicità della motivazione la quale non ha tenuto considerazione delle deduzioni difensive in relazione all’unica operazione economica di trasferimento di una somma proveniente dal fratello del passeur che l’imputato ha provveduto a fargli pervenire, nonché del contenuto dell’interrogatorio dell’imputato.
È stata depositata una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale con la quale si ribadiscono le ragioni di ricorso.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato in relazione al secondo motivo, quindi, meritevole d un accoglimento parziale per come si avrà modo di specificare, mentre nel resto, il ricorso v rigettato perché, nel complesso, infondato.
Va premesso che i tre motivi di ricorso possono essere oggetto di trattazione congiunta essendo tutti basati sull’inutilizzabilità patologica del verbale di sommarie informazioni rese migrante NOME in data 30 ottobre 2019, non sanabile neanche dal fatto che il processo di primo grado sia stato definito con rito abbreviato.
Su tale questione va precisato che, nel giudizio abbreviato, soprattutto se non subordinato a integrazioni probatorie, la peculiarità del rito speciale implica la necess utilizzazione di tutte le prove in relazione alla consistenza e completezza delle quali il gi abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, essendo onere dell’interessato eccepir in limine (cioè prima dell’instaurazione del procedimento) la loro eventuale illegittima acquisizione onde impedirne l’apprezzamento da parte del giudice ai fini della valutazione di anticipat definibilità della res iudicanda. Se l’imputato opta per l’adozione del rito speciale, senza sollevare contestazioni o senza che il giudice ritenga di formulare rilievi d’ufficio, egli non può, poi, d della utilizzazione di atti facenti parte del fascicolo del Pubblico ministero. Una volta introd rito e, quindi, delimitata con certezza e con il concorso della volontà delle parti la piatta probatoria ai fini della decisione, non è più consentita la formulazione di eccezioni sulla vali degli atti o sull’utilizzabilità dei dati probatori contenuti nel fascicolo del Pubblico minister che i dati medesimi siano stati acquisiti in violazione di specifici divieti normativi, così da affetti da radicale nullità e inutilizzabilità (c.d. “patologica”), rilevabili anche d’ufficio i e grado del processo (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Rv. 216246).
Come correttamente indicato dal Procuratore generale, poi, secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata nomina di un interprete non è causa d’inutilizzabilità né di nullità dichiarazioni rese da persona alloglotta che non conosca la lingua italiana (Sez. 3, n. 18280 de
13/02/2020, Rv. 279276; v. anche Sez. 2, n. 36988 del 18/09/2008, Rv. 242049; Sez. 5, n. 17967 del 22/01/2013, Rv. 256888; Sez. 3, n. 44441 del 02/10/2013, Rv. 257597). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre sottolineato che, anche dopo l’attuazione della diret 2010/64/UE ad opera del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, la mancata nomina di un interprete all’imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, l quale non può più essere rilevata, né dedotta, dopo la richiesta di definizione del giudizio ne forme del rito abbreviato (Sez. 6, n. 10444 del 19/01/2017, Rv. 269382), operata nel caso in esame.
Non risulta agli atti né è indicato in ricorso che tale eccezione sia stata tempestivamen dedotta. A ciò si aggiunga che il verbale di interrogatorio redatto dalla Polizia giudiziaria atto pubblico fidefaciente salvo che si provi la sua falsità ovvero, quantomeno, si possa instill il dubbio che esso riporti dati falsi attraverso ulteriori elementi che, nel caso qui in esame risultano affatto prodotti se non la mera affermazione che la persona incaricata di tradurre domande e le risposte possa non aver dato gli avvisi alla persona interrogata e che questa possa non aver ben compreso, quindi, attraverso un argomento privo di qualsiasi riscontro, in presenza di un verbale che afferma l’esatto contrario.
3. Ciò premesso in relazione a tutti i motivi di ricorso, va accolto il secondo nella parte cui ritiene sfornita di prova l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata relativa al numero dei migranti individuato in cinque, senza che sia esplicitato chiaramente quale sia la fonte di t numero. Tale dato, la cui fonte effettivamente non è specificata in sentenza, appare essere stato ricavato dall’annotazione di Polizia giudiziaria relativa all’arresto del passeur che dà atto dell’ingresso di due bengalesi (tra cui il migrante interrogato dalla p.g.) e tre pakistani, m il migrante interrogato riferisce di un gruppo iniziale di 10 di cui quattro erano stati f durante il viaggio dalla polizia croata. Come evidenziato nel secondo motivo di ricorso, però nelle chat tra il passeur e il ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata ripresa dall’annotazione della Polizia di Stato, settore Polizia di frontiera, allegata al ricorso) viene preannunciato arrivo in Italia con la richiesta di provare a “contattare qualche autista”, dando atto di esse tre: “siamo in tre persone”. Da ciò deriva che il ricorrente, sotto il profilo dell’el soggettivo, fosse a conoscenza solo dell’arrivo del passeur con due migranti.
4. Deve essere rigettato, invece, il terzo motivo nella parte in cui contesta la sussistenz dell’aggravante dell’aver agito a scopo di profitto come chiarito nella sentenza impugnata l quale ha dato conto delle somme pagate dai migranti – come riferite dal migrante interrogato e delle comunicazioni tra il ricorrente e il passeur in relazione all’invio ovvero al trattenimento del denaro tra i due, dimostrativo di accordi economici tra loro nella parte in cui il ricorrent solo dà disposizioni per eseguire i pagamenti, ma ordina al passeur di cancellare il contenuto delle conversazioni le quali si riferiscono esplicitamente al trasporto dei migranti di pagamento che il passeur stava effettuando (pag. 2 della sentenza di primo grado richiamata da quella d’appello).
5. Per le considerazioni sinora espresse, il ricorso deve essere accolto in relazione a secondo motivo nella parte in cui si contesta la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. comma 3, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998 con l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di agevolazione dell’immigrazione clandestina di cinque persone di cui all’art.12, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998 e alla determinazione della pena, rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della corte d’appello di Trieste, rigett nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di agevolazione dell’immigrazione clandestina di cinque persone di cui all’art.12, comma 3, lett. a), d.lgs. n. del 1998 e alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altr Sezione della corte d’appello di Trieste. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in data 19 settembre 2024