Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30141 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30141 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GELA il 02/08/1996
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato, quanto al primo motivo, che la Corte di appello ha debitamente argomentato il rigetto dell’impugnazione in ordine all’aggravante dei futili motivi, spiegando che l’insulto rivolto, nell’estate del 2022, da NOME COGNOME a NOME COGNOME – la quale, già sua fidanzata, aveva successivamente instaurato una relazione con l’odierno imputato – NOME COGNOME del tutto sproporzionato a giustificare, dal punto di vista del movente, la condotta posta in essere da quest’ultimo a distanza di molti mesi, concretatasi nel puntare una pistola alla tempia della vittima, esplodendo quindi un colpo indirizzato verso terra;
che la Corte di appello ha, peraltro, aggiunto che, pure a ritenere che il grave gesto criminoso sia scaturito da un’occhiata provocatoria riservata, in prossimità dei fatti di causa, da Barraco a Romano ed alla La Innusa, la futilità del motivo non viene meno, dovendosi ricollegare l’azione delittuosa all’istinto criminale ed all’indole violenta dell’agente anziché al suo desiderio di salvaguardare la tranquillità della relazione affettiva con la ragazza;
che, escluso, sulla base dell’insindacabile esegesi del compendio istruttorio compiuta dai giudici di merito, che NOME sia stato indotto ad agire dall’atteggiamento persecutorio posto in essere da COGNOME, pertinente si palesa il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento» (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 – 02);
che parimenti priva di pregio è la residua censura, afferente all’esito del giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicante una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass. Sez. U, sent. n. 10713 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Rv. 245931);
che, nella specie, il giudice di appello ha comunque illustrato in maniera adeguata le ragioni della propria scelta (cfr. pag. 5), richiamando al riguardo l’intensità del dolo, la gravità delle minacce rivolte alla persona offesa, il pericol
arrecato esplodendo un colpo che, seppur diretto contro l’asfalto, avrebbe potu per effetto del rimbalzo, attingere la vittima, causandole lesioni ad organi vit
che la Corte di appello ha, vieppiù precisato – in termini cui il ricorre oppone contestazioni di tangibile sterilità – che Romano ha serbato, ne
procedimento un atteggiamento solo parzialmente ed apparentemente collaborativo, che gli è valso la generosa concessione della circostanze attenua
generiche che non possono, però, essere ritenuto prevalenti rispetto a aggravanti, tanto più ove si consideri che l’imputato vanta una pregre
condanna per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale;
che, peraltro, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incor nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudiz
comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli element enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, ap
come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Cass. Sez. 2, sent.
3610 del 15/01/2014, dep. 24/01/2014, Rv. 260415).
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 08/05/2025.