Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23717 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23717 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME NOME il DATA_NASCITA
LETTIERI COGNOME NOME NOME a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
udito il difensore
AVV_NOTAIO conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
AVV_NOTAIO conclude associandosi alle conclusioni del codifensore.
AVV_NOTAIO NOME conclude si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 novembre 2019, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli di omicidio preterintenzionale, commesso, in concorso tra loro, ai danni di NOME COGNOME, capo “A” della rubrica, delitto aggravato dai futili motivi, di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen., e dalla minorata difesa, d all’art. 61, n. 5, cod. pen. Il Giudice, inoltre, condannava NOME COGNOME per i rea ritenuti avvinti dalla continuazione, di detenzione illegale di un proiettile, capo “B” e di porto illegale di un manganello telescopico, capo “C”. Ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle predette aggravanti e alla recidiva, computata la diminuente per la scelta del rito il Giudice condannava COGNOME alla pena di otto di reclusione anni per il capo “A” e COGNOME alla pena di nove anni di reclusione per il capo “A” e di otto mesi di arresto ed euro mille di ammenda per i capi “B” e “C”.
Gli imputati proponevano gravami che venivano rigettati dalla Corte di assise di appello di Bologna con sentenza del 28 ottobre 2020, di conferma della sentenza di primo grado.
Gli imputati proponevano ricorsi per cassazione. Con sentenza del 17 giugno 2022, n. 28681/2022, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione annullava la sentenza di appello limitatamente al riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bologna. Per il resto, i ricorsi degli imputati venivano dichiarat inammissibili.
Con sentenza del 3 marzo 2023, la Corte di assise di appello di Bologna, pronunciando in esito al giudizio di rinvio, confermava la sentenza di primo grado quanto alla ricorrenza dell’aggravante dei futili motivi contestata a ciascuno degli imputati.
Dalle sentenze di merito emerge che il fatto si svolse in due fasi tra di loro distinte. In una prima fase, svoltasi presso un bar, NOME minacciò COGNOME appoggiandogli un cutter alla gola, ma COGNOME riuscì facilmente a liberarsi e aggredì NOME colpendolo con pugni, facendolo cadere a terra e assestandogli una sequenza di calci che portavano al sanguinamento di COGNOME. COGNOME fu fermato da NOME COGNOME e NOME si allontanò. COGNOME, quindi, si accorse che aveva riportato un graffio al fianco e che i vestiti di marca che indossava erano stati danneggiati durante la colluttazione e riferì quanto accaduto all’amico NOME, che
prima era stato assente. Nella seconda fase del fatto, COGNOME e NOME andar alla ricerca di NOME, lo trovarono e lo aggredirono procurandogli varie lesi conseguenza delle quali morì nonostante le cure.
5. Le difese degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
La difesa di NOME ha proposto ricorso per cassazione in cui deduc richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge e vizi di motivazione, con riferimento alla riconosciuta sussistenza dell’aggrav dei futili motivi, di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen.
Ad avviso del ricorrente, secondo un giudizio controfattuale, in assenza de condotta di COGNOMECOGNOME la seconda aggressione non sarebbe stata realizzata; la ca del secondo pestaggio sarebbe stata, quindi, la prima minaccia subita da COGNOME COGNOME affatto banale, considerato che il coltello cutter fu puntato al collo di COGNOMECOGNOME
6.1. In primo luogo, la difesa afferma che la Corte di cassazione ave rilevato, nella sentenza di annullamento, che il giudice di appello non a chiarito come il gesto di COGNOME, che aveva portato un cutter alla gola di COGNOME COGNOME si trovava di spalle, potesse costituire quello stimolo lieve e dell’azione criminosa, richiesto dalla giurisprudenza per la configurab dell’aggravante dei motivi futili. Il giudice del rinvio, secondo il ricorre avrebbe individuato le ragioni in base alle quali l’atteggiamento di NOME po dirsi completamente o quasi del tutto neutralizzato nella sua portata stimola Il giudice del rinvio avrebbe individuato un nuovo e mai rilevato stimolo de condotta, cioè il danno riportato dagli indumenti di marca di COGNOMECOGNOME Per la d tale causale non sarebbe stata accertata, poiché il fatto che COGNOME mostrò dei vestiti sarebbe, piuttosto, segno della volontà di far notare la v commessa da NOME in danno dello stesso COGNOMECOGNOME Quindi, la seconda aggressio sarebbe stata animata dalla violenza dapprima realizzata da COGNOME e non dal me danno subito da COGNOME per i vestiti rovinati. D’altra parte, lo stesso avrebbe indicato un ingestibile stato di collera di COGNOME, che, secondo la sarebbe stato determiNOME da un fatto ingiusto altrui. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte di assise di appello non avrebbe individuato alcun elemento ch potesse corroborare la causale del comportamento di COGNOMECOGNOME
Con riferimento alla posizione di NOMENOME la difesa sottolinea il fatto che c arrivò solo successivamente alla prima lite e nota che la circostanza aggrav dei motivi futili, essendo di natura soggettiva, necessiterebbe, a dell’estensione a un concorrente, la prova dell’adesione alla realizza dell’evento; per la difesa, il danno agli indumenti sarebbe uno stimolo inte non recepibile dal concorrente, tenendo anche conto del fatto che l’omicidio
preterintenzionale, per cui NOME agì con dolo di percuotere e ledere, non con quello di uccidere la vittima. Per la difesa, NOME, piuttosto, avrebbe reagito a sostegno dell’amico COGNOME.
6.2. La difesa evidenzia come nel caso in esame si tratti di una reazione ad una spinta provocatoria, per cui, ai fini della configurazione dell’aggravante contestata, sarebbe stato necessario un approfondito esame sul movente che determinò la prima aggressione. Per la difesa sarebbe insufficiente evidenziare il mero sentimento di vendetta, piuttosto collegabile alla precedente offesa ricevuta. Ebbene, per la difesa, il giudice del rinvio avrebbe dovuto analizzare la dinamica della prima minaccia da parte di NOME, legata al successivo pestaggio, tenendo anche conto delle modalità di tale minaccia, atteso che NOME puntò alla gola di COGNOME un coltello cutter.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento . alla riconosciuta aggravante dei futili motivi.
La difesa evidenzia come il giudice di rinvio non si sarebbe adeguato alle indicazioni espresse dalla Corte di cassazione in sede di giudizio rescissorio. Sarebbe mancato, in sede di rinvio, un giudizio positivo relativo alle dichiarazioni confessorie di COGNOME, rese nell’immediatezza dei fatti e avallate dagli astanti interrogati successivamente. In secondo luogo, per la difesa, il giudice del rinvio non avrebbe considerato il fare minaccioso di COGNOME, il quale era stato invitato da COGNOME ad allontanarsi dal bar, ma COGNOME prima si allontanò e dopo pochi minuti tornò al bar armato di un coltello, che puntò alla gola di COGNOME. Solo mediante una manovra di disarmo, tutt’altro che agevole, COGNOME era riuscito ad evitare il peggio. Di conseguenza, resterebbe indimostrata la sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi presentati nell’interesse degli imputati possono ricevere trattazione unitaria, in quanto attengono alla medesima questione, la sussistenza della circostanza aggravante a ciascuno contestata dei motivi futili, di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen., sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che
una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo ad un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103-02).
Inoltre, l’accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determiNOME, e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 5, n. 45138 del 27/06/2019, Rv. 277641-01).
È stato affermato, poi, che la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, pur avendo natura soggettiva, è estensibile al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell’evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell’azione esecutiva posta in essere dall’autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest’ultima (Sez. 1, n. 50405 del 10/07/2018, Rv. 274538- 01).
1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che la sentenza emessa in esito al giudizio di rinvio è immune dai vizi lamentati e che i ricorsi proposti sono infondati.
Le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice del rinvio, senza incorrere nei vizi rilevati dalle difese, ha correttamente osservato i principi espressi in sede di giudizio rescissorio dalla Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione. Segnatamente, il giudice del rinvio, all’esito di una approfondita indagine, ha ritenuto sproporzioNOME il rapporto tra il reato concretamente realizzato e la ragione soggettiva che lo aveva determiNOME, evidenziando così quel giudizio di maggior riprovevolezza dell’agire e di maggior pericolosità degli agenti, tale da confermare la sussistenza dell’aggravante dei futili motivi. In particolare, il giudice del rinvio ha evidenziato la sproporzione esistente tra l’iniziale minaccia perpetrata da COGNOME nei confronti di COGNOME e il successivo letale pestaggio attuato congiuntamente da COGNOME e NOME. Peraltro, con congrua e adeguata motivazione, la Corte di assise di appello ha ritenuto il pur intimidatorio gesto di COGNOME pienamente neutralizzato, in tutta la sua carica provocatoria, dalla reazione e dal primo pestaggio realizzato da COGNOME, concretizzatosi con modalità spiccatamente violente. D’altra parte, va precisato che il dolo d’impeto non è incompatibile con la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili.
1.3. La prospettazione difensiva circa la inestensibilità, nel caso concreto, dell’aggravante dei futili motivi al correo NOME, è infondata, poiché il giudice del rinvio ha evidenziato la piena condivisione, da parte del concorrente imputato,
Iv
delle ragioni dell’aggressione. In particolare, il giudice del rinvio ha notato ch · NOME aveva ben colto la ragione della frustrazione subita dall’amico, decidendo così di accompagnarlo nella spedizione punitiva da compiere nei confronti di NOME.
1.4. Il giudice del rinvio ha coerentemente motivato sulla sussistenza dell’aggravante dei futili motivi, seguendo un iter logico giuridico non affetto dai vizi rilevati dalle difese nei motivi di ricorso, che, piuttosto, trasmodano in un richiesta di inammissibile rilettura dei singoli elementi fondanti le argomentazioni fornite in sede di giudizio rescissorio; tale valutazione non può essere devoluta in sede di giudizio di legittimità, ove il vizio di motivazione è parametrato rispetto ai criteri della logicità e della non contraddittorietà.
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023.