Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34062 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34062 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostitut Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 25 marzo 2024 il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti di NOME COGNOME, in quanto l’azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela in relazione al delitto previsto dagli artt. 624, 625, n. 2, cod. pen.
1.1. Secondo quanto riportato in sentenza, sopraggiunta, a seguito dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, la procedibilità a querela in relazione al delitto contestato, il Pubblico ministero, una volta preso atto che l’imputazione originaria non conteneva la contestazione . «in fatto» dell’aggravante, aveva proceduto, all’udienza del 25 gennaio 2024, alla contestazione suppletiva dell’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., per essere il fatto stato commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità. Nondimeno, il Giudice, rilevata l’assenza di querela agli atti e ritenendo spirato il termine per la presentazione della querela in ordine ai fatti in contestazione, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza originaria della condizione di procedibilità, essendo decorso il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 senza la presentazione della querela. Ciò anche alla luce della giurisprudenza in materia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, applicabile a tutte le ipotesi che attualizzano l’obbligo di immediata declaratoria contemplate dalla norma, compresa l’assenza della richiesta condizione di procedibilità del reato come nel caso in esame.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Tribunale, anche a prescindere dalla contestazione suppletiva dell’aggravante prevista dall’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., effettuata dal Pubblico ministero all’udienza del 19 marzo 2024 e ritenuta tardiva dal Giudice, abbia erroneamente ritenuto non contestata «in fatto» la destinazione dell’energia sottratta al pubblico servizio, atteso che l’aggravante in parola avrebbe natura oggettiva e non valutativa e che gli elementi integranti tale fattispecie sarebbero stati compiutamente descritti nell’imputazione. Conseguentemente, il reato avrebbe dovuto ritenersi procedibile d’ufficio ed erroneamente il Tribunale ne avrebbe, invece, affermato l’improcedibilità per difetto di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
In tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata «in fatto» la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., ricorrente nel caso in cui i beni oggetto di sottrazione siano destinati a pubblico servizio, qualora nell’imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l’impiego di formule equivalenti. Ciò in quanto tale aggravante ha natura valutativa, dal momento che essa impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottrazione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, Rv. 285878 – 01). In altri termini, l’aggravante in questione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è connotata da componenti di natura valutativa.
Tuttavia, accanto alla contestazione formale della aggravante, è comunque consentita anche una contestazione in fatto purché congegnata in maniera tale da rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa. Tale scopo appare raggiunto, ad esempio, quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia realizzata mediante l’allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore; rete che, per l’appunto, dà luogo a un «servizio» ed è destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, al fine di soddisfare una esigenza di rilevanza «pubblica» (così Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291 – 01; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, COGNOME, non massimata). Detta ipotesi, tuttavia, non ricorreva nel caso di specie, nel quale la sottrazione è stata realizzata mediante la violenta e fraudolenta manomissione del contatore presente nell’abitazione in uso all’imputato. Ne consegue, pertanto, l’infondatezza della relativa doglianza.
Né assume rilievo la circostanza che il Pubblico ministero, all’udienza del 25 gennaio 2024, abbia provveduto alla contestazione suppletiva dell’aggravante in questione ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen.
Infatti, tale circostanza è stata solo evocata dal ricorrente, ma non specificamente devoluta con il ricorso, che non ne ha fatto oggetto di una puntuale ed autonoma doglianza, sicché la relativa questione non può essere, in questa sede, scrutinata.
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Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso
Così deciso in data 28 giugno 2024