Aggravante furto: i limiti del ricorso in Cassazione
Il tema dell’aggravante furto è spesso al centro di complessi dibattiti legali, specialmente quando si giunge dinanzi alla Corte di Cassazione. Recentemente, i giudici di legittimità sono tornati a chiarire quali siano i confini invalicabili per un ricorso che contesti la sussistenza di circostanze aggravanti, confermando un orientamento rigoroso volto a preservare la natura specifica del giudizio di terzo grado.
Il caso in esame e la contestazione dell’aggravante furto
La vicenda trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Udine e parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Trieste esclusivamente in punto di pena. L’imputato era stato ritenuto responsabile di reati per i quali era stata contestata la specifica aggravante furto prevista dall’articolo 625 del codice penale. Nello specifico, il ricorrente contestava la sussistenza degli elementi costitutivi di tale aggravante, ritenendo che la motivazione dei giudici di merito fosse viziata o insufficiente.
Contro la decisione della Corte territoriale, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione articolando due motivi principali: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante contestata.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato attentamente i motivi proposti, giungendo a una dichiarazione di inammissibilità. Secondo gli Ermellini, il primo motivo di ricorso non poteva essere accolto in quanto costituito da doglianze meramente fattuali. In altre parole, la difesa cercava di ottenere una nuova valutazione degli eventi e delle prove, operazione che non è permessa alla Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al controllo della legittimità della decisione e non al merito della stessa.
Il secondo motivo è stato parimenti respinto poiché giudicato riproduttivo di censure già esaminate e correttamente disattese dalla Corte territoriale. I giudici di appello avevano infatti illustrato in modo compiuto e logico le ragioni per cui l’aggravante furto doveva considerarsi sussistente, rendendo di fatto il ricorso privo di fondamento giuridico spendibile in sede di legittimità.
Le implicazioni della condanna alla Cassa delle Ammende
Oltre al rigetto del ricorso, la decisione comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente. La legge prevede che, in caso di inammissibilità, il soggetto che ha proposto l’impugnazione sia condannato non solo alle spese processuali, ma anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nel caso di specie in tremila euro. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare ricorsi manifestamente infondati che congestionano il sistema giudiziario.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. I giudici hanno chiarito che i due motivi sollevati dalla difesa risultano “non consentiti” in quanto il primo si risolve in una critica al convincimento del giudice sui fatti, mentre il secondo non aggiunge elementi nuovi rispetto a quanto già ampiamente vagliato e motivato nella sentenza di appello. La Corte territoriale aveva infatti spiegato dettagliatamente, a pagina 6 della sentenza impugnata, la sussistenza dell’aggravante, rendendo la motivazione incensurabile.
le conclusioni
In conclusione, il provvedimento ribadisce che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di merito per ridiscutere l’aggravante furto. Quando la Corte d’Appello fornisce una spiegazione logica, coerente e basata sulle risultanze processuali, tale valutazione rimane definitiva. Il ricorrente, pertanto, deve subire la conferma della responsabilità penale, il pagamento delle spese di giudizio e la sanzione pecuniaria pecuniaria aggiuntiva, consolidando così l’orientamento della Suprema Corte sulla corretta applicazione dell’art. 625 cod. pen.
Quando un ricorso per aggravante furto è considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando si limita a contestare la ricostruzione dei fatti o ripropone motivi già esaminati e respinti nei gradi precedenti. La Cassazione non può rivalutare le prove ma solo controllare la correttezza della motivazione e l’applicazione della legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
Comporta il passaggio in giudicato della sentenza di condanna precedente e l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali. Inoltre, il giudice impone quasi sempre il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare l’articolo 625 del codice penale in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha interpretato male la legge o ha fornito una motivazione totalmente illogica o assente. Non è possibile invece chiedere alla Cassazione di decidere diversamente sui fatti che hanno portato a ritenere sussistente l’aggravante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6893 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6893 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Trieste, parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia emessa il 23 maggio 2024 dal Tribunale di Udine Iper a n , ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti.
Ritenuto che i due motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., rispetto alla sussistenza dell’aggravante contestata) risultano non consentiti in sede di legittimità: il primo motivo, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; il secondo motivo, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale che illustra compiutamente le ragioni della sussistenza dell’aggravante contestata e ritenuta (p. 6 sent. app.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 novembre 2025
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