Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24227 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24227 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il 24/08/2001
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia
di primo grado, con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il reato di cui agli art
624-625, comma 1, n. 2, cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo
del proprio difensore;
– che il primo motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente ha articolato alcu
generiche censure che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito
delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzi
dei fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n.
31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di
un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopic
evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge
penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che
va ribadito come «l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbi
orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato –
per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico appara
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificar
l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il s
convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME);
che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che per integrare l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. è sufficiente che il reo abbia usato violenza s cose per conseguire l’impossessamento del bene, non essendo invece necessario che il bene danneggiato fosse stato posto a protezione di quello sottratto;
che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la polizia giudiziaria er intervenuta quando l’imputato aveva già conseguito il possesso dei beni; che, «in tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, m strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantir l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’a 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Saja, Rv. 280157);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente