Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10694 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10694 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 12 commi 1 e 3 lett. a) e d) d. Igs. 286 del 1998;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all’entità dell’aumento stabilito con riferimento all’aggravante, contestata in fatto, di cui all’art. 12 comma 3 bis d. Igs. 286 del 1998, ritenuta sproporzionata, in considerazione dell’assenza di contatti degli imputati con organizzazioni criminali, è inammissibile in quanto generico, aspecifico, manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte;
preso atto che, con valutazione affatto illogica e quindi insindacabile in questa sede, la Corte torinese ha ritenuto di confermare la dosimetria sanzionatoria applicata dal primo Giudice, rilevando come l’aumento applicato in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 12 comma 3 bis d. Igs. 286 del 1998, (nella misura di 6 mesi di reclusione), fosse ampiamente inferiore al terzo previsto in termini generali dall’art. 64 cod. pen., ed aggiungendo come “le condizioni di particolare disagio in cui il trasporto era stato effettuato, stipando cinque persone nel vano di carico di un furgone, facendole sedere sul pianale, ingiungendo loro di guardare per terra e di non usare il telefono cellulare, giustificano la misura della pena inflitta, peraltro individuata con riferimento ai minimi edittali e applicando le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025