Aggravante Favoreggiamento Immigrazione: Quando le Condizioni Inumane Giustificano la Pena
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema dell’aggravante favoreggiamento immigrazione, chiarendo i limiti del ricorso in sede di legittimità e confermando come le condizioni di trasporto disumane e degradanti giustifichino un aumento di pena, anche a fronte della concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. La decisione sottolinea l’impossibilità di utilizzare il ricorso per Cassazione come un terzo grado di giudizio per rivalutare i fatti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 286/1998. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta sproporzione dell’aumento di pena applicato per la circostanza aggravante prevista dal comma 3-bis dello stesso articolo. La difesa sosteneva che tale aumento fosse eccessivo, data l’assenza di contatti tra l’imputato e organizzazioni criminali strutturate. La Corte d’Appello di Torino aveva tuttavia confermato integralmente la sentenza di primo grado.
La Decisione della Corte e la validità dell’aggravante favoreggiamento immigrazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno definito il motivo di ricorso come generico, aspecifico e manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato per richiedere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo grado e appello). L’istanza del ricorrente era, in sostanza, un tentativo di sottoporre alla Suprema Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte.
La Valutazione sul Merito Operata dai Giudici di Grado Inferiore
La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione del tutto logica e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. I giudici di merito avevano confermato la dosimetria della pena stabilita in primo grado, sottolineando che l’aumento di sei mesi di reclusione per l’aggravante era ampiamente inferiore al limite massimo di un terzo previsto in via generale dall’art. 64 del codice penale.
Le Motivazioni della Cassazione
Il fulcro della motivazione risiede nella giustificazione dell’aumento di pena. La Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato le “condizioni di particolare disagio” in cui era avvenuto il trasporto. Nello specifico, cinque persone erano state stipate nel vano di carico di un furgone, costrette a sedere direttamente sul pianale. Inoltre, era stato loro ordinato di guardare costantemente a terra e di non utilizzare i telefoni cellulari. Questi elementi, secondo i giudici, costituiscono un trattamento inumano e degradante che giustifica pienamente la misura della pena inflitta. È rilevante notare che la pena finale era stata comunque individuata partendo dai minimi edittali e applicando le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, a dimostrazione di una valutazione già ponderata.
Conclusioni
La pronuncia della Cassazione rafforza due principi cardine. In primo luogo, il ricorso per Cassazione deve basarsi su violazioni di legge o vizi di motivazione evidenti e non può trasformarsi in un’istanza per una terza valutazione del merito. In secondo luogo, nel contesto del reato di favoreggiamento dell’immigrazione, le modalità concrete con cui viene eseguito il trasporto assumono un’importanza decisiva per la determinazione della pena. La violazione della dignità umana, attraverso condizioni di trasporto degradanti, costituisce un fattore che legittima pienamente l’applicazione dell’aggravante favoreggiamento immigrazione e un conseguente aumento della sanzione, anche quando la pena base sia fissata ai minimi.
Perché il ricorso sulla pena per favoreggiamento dell’immigrazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, aspecifico e manifestamente infondato. Inoltre, tendeva a sottoporre alla Corte di Cassazione valutazioni sul merito dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Quali elementi hanno giustificato l’aumento di pena per la circostanza aggravante?
L’aumento di pena è stato giustificato dalle condizioni di particolare disagio del trasporto: cinque persone erano state stipate nel vano di carico di un furgone, costrette a sedere sul pianale, a guardare per terra e a non usare il cellulare. Tali modalità sono state ritenute disumane e degradanti.
L’aumento di pena è stato considerato sproporzionato dalla Corte?
No, la Corte di Cassazione ha ritenuto l’aumento di pena (pari a 6 mesi di reclusione) del tutto proporzionato e giustificato, sottolineando che era ampiamente inferiore al massimo di un terzo previsto dalla legge e che teneva conto della gravità delle condizioni di trasporto, pur essendo state concesse le attenuanti generiche nella massima misura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10694 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10694 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 11/09/2001
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 12 commi 1 e 3 lett. a) e d) d. Igs. 286 del 1998;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all’entità dell’aumento stabilito con riferimento all’aggravante, contestata in fatto, di cui all’art. 12 comma 3 bis d. Igs. 286 del 1998, ritenuta sproporzionata, in considerazione dell’assenza di contatti degli imputati con organizzazioni criminali, è inammissibile in quanto generico, aspecifico, manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte;
preso atto che, con valutazione affatto illogica e quindi insindacabile in questa sede, la Corte torinese ha ritenuto di confermare la dosimetria sanzionatoria applicata dal primo Giudice, rilevando come l’aumento applicato in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 12 comma 3 bis d. Igs. 286 del 1998, (nella misura di 6 mesi di reclusione), fosse ampiamente inferiore al terzo previsto in termini generali dall’art. 64 cod. pen., ed aggiungendo come “le condizioni di particolare disagio in cui il trasporto era stato effettuato, stipando cinque persone nel vano di carico di un furgone, facendole sedere sul pianale, ingiungendo loro di guardare per terra e di non usare il telefono cellulare, giustificano la misura della pena inflitta, peraltro individuata con riferimento ai minimi edittali e applicando le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025