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Aggravante età vittima rapina: la Cassazione chiarisce

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso contro una condanna per rapina, chiarendo la natura dell’aggravante età vittima. La Corte ha stabilito che l’aggravante speciale prevista dall’art. 628 c.p. si applica oggettivamente se la vittima ha più di 65 anni, escludendo l’applicazione della diversa aggravante comune basata sulla vulnerabilità.

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Pubblicato il 12 settembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Rapina e Aggravante Età Vittima: La Cassazione Fa Chiarezza

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è intervenuta per fare luce su un importante aspetto del diritto penale: l’applicazione dell’aggravante età vittima nel delitto di rapina. La pronuncia chiarisce la netta distinzione tra l’aggravante speciale prevista per questo reato e quella comune, definendo criteri applicativi precisi e ribadendo principi consolidati in giurisprudenza. L’analisi di questa decisione è fondamentale per comprendere come la legge intende tutelare le fasce più anziane della popolazione.

I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione

Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per rapina aggravata. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo la sussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 628, terzo comma, numero 3-quinquies, del codice penale, poiché la persona offesa aveva un’età superiore ai sessantacinque anni. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo un’errata interpretazione della norma e deducendo vizi di motivazione. La difesa riteneva che l’aggravante fosse stata applicata in modo illegittimo, confondendola con un’altra disposizione del codice.

L’Aggravante Età Vittima: Speciale vs Comune

Il cuore della questione giuridica risiede nella differenza tra due distinte circostanze aggravanti legate all’età della vittima:

1. L’aggravante speciale (art. 628, co. 3, n. 3-quinquies c.p.): Specifica per il delitto di rapina, si applica quando il fatto è commesso nei confronti di una persona che ha superato i 65 anni. Come sottolineato dalla Corte, questa aggravante ha natura oggettiva: è sufficiente il dato anagrafico della vittima perché essa sia applicabile, senza necessità di indagare su una sua eventuale condizione di debolezza o minore capacità di difesa.

2. L’aggravante comune (art. 61, co. 1, n. 5 c.p.): Applicabile a una vasta gamma di reati, punisce chi ha profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Rientra in questa categoria l’aver agito nei confronti di una persona la cui vulnerabilità è accentuata dall’età avanzata. A differenza della precedente, questa aggravante richiede una valutazione concreta sulla presunta minorata capacità di resistenza della vittima.

L’errore del ricorrente è stato proprio quello di sovrapporre le due norme, attribuendo all’aggravante speciale i presupposti di quella comune.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettando le argomentazioni della difesa. I giudici hanno ribadito che l’aggravante età vittima prevista per la rapina è legata unicamente al dato anagrafico, in linea con una scelta del legislatore di accordare una protezione rafforzata a questa categoria di persone, considerate oggettivamente più esposte al rischio.

Inoltre, la Corte ha specificato un altro principio cruciale: quello di specialità, sancito dall’articolo 68 del codice penale. Quando uno stesso elemento fattuale (in questo caso, l’età senile della vittima) è previsto sia da un’aggravante comune sia da una speciale, si applica solo quest’ultima. Pertanto, l’applicazione dell’aggravante speciale dell’art. 628 c.p. esclude automaticamente la possibilità di contestare anche quella comune dell’art. 61 c.p. per il medesimo fatto. Questa regola evita un’ingiusta duplicazione della sanzione per la stessa circostanza (divieto di ne bis in idem fattuale).

La Corte ha concluso che i giudici di merito avevano correttamente interpretato e applicato la legge penale, fornendo una motivazione ampia e coerente. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia

Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro e di notevole importanza pratica. La decisione riafferma che, nel contesto del reato di rapina, la tutela per le persone anziane è oggettiva e automatica al superamento della soglia dei 65 anni. Non è necessario dimostrare che la vittima fosse concretamente più vulnerabile o meno capace di difendersi. L’applicazione dell’aggravante speciale comporta un aumento di pena significativo e prevale su quella comune, garantendo certezza del diritto e una risposta sanzionatoria adeguata alla gravità del fatto commesso contro soggetti ritenuti meritevoli di una protezione speciale da parte dell’ordinamento giuridico.

Per applicare l’aggravante della rapina commessa ai danni di un ultra 65enne è necessario provare la sua minore capacità di difesa?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’aggravante speciale prevista dall’art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, c.p. è correlata al solo dato oggettivo del superamento dell’età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, a prescindere da una valutazione sulla sua effettiva o presunta vulnerabilità.

Se la vittima di rapina ha più di 65 anni, possono essere applicate sia l’aggravante speciale per la rapina (art. 628 c.p.) sia quella comune per l’età (art. 61 c.p.)?
No. La Corte ha chiarito che l’applicazione dell’aggravante speciale prevista per la rapina esclude la concorrente applicazione dell’aggravante comune di cui all’art. 61, n. 5, c.p., quando entrambe si fondano sul medesimo elemento fattuale dell’età della vittima. Ciò in applicazione del principio che vieta l’addebito plurimo per lo stesso fatto (art. 68 c.p.).

Qual è la differenza tra l’aggravante per l’età prevista per la rapina e quella comune?
L’aggravante speciale per la rapina (art. 628 c.p.) si basa sul dato oggettivo dell’età della vittima (superamento dei 65 anni). L’aggravante comune (art. 61, n. 5, c.p.) si fonda invece sulla presunzione di maggior vulnerabilità e minore capacità di difesa della vittima in ragione dell’età, un elemento che non è richiesto per l’aggravante speciale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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