Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3295 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3295 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 27/03/2003
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 3-quinquies, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciat ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolida giurisprudenza di legittimità;
che, invero, la circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitt rapina, dall’art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, cod. pen., è correlata al dato del superamento dell’età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragi dell’età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune previ dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 17320 del 09/12/20 dep. 2023, Cantimir, Rv. 284527 – 01 e in motivazione);
che, inoltre, l’aggravante speciale dell’età della vittima eccedent sessantacinque anni, prevista dall’art. 628, terzo comma, n. 3-quinquies, cod. pen., esclude l’eventuale applicazione concorrente dell’aggravante comune, determinativa di un minore incremento sanzionatorio, di cui all’art. 61, pri comma, n. 5, cod. pen., ove contestata in riferimento all’età senile della per offesa e alla sua ritenuta minore capacità di resistenza, vietando l’art. 68 pen., in tema di componenti accessorie del reato, l’addebito plurimo di medesimo elemento fattuale (cfr. Sez. 2, n. 3496 del 02/11/2022, Pannone, dep. 2023, Rv. 284193 – 01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente interpretato applicato la legge penale, ampiamente argomentando sul punto (si veda pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.