Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1213 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1213 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 02/11/1978
avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con riferimento all’aumento operato in sentenza per l’aggravante dei motivi abietti o futili, e rigetto nel resto.
udito il difensore L’avvocato COGNOME NOME si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 30 giugno 2022, la Corte di assise di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 26 giugno 2017, nei confronti di NOME COGNOME escludendo la premeditazione, e rideterminando la pena inflitta alla medesima in anni venti di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 112, 575, 577, comma 1 nn. 3 e 4 cod. pen., per avere, in concorso con altri, ed in qualità di mandante e concorrente nella fase esecutiva, cagionato la morte di NOME COGNOME, attinto da diversi colpi d’arma da fuoco, e artt. 110, 56, 575, 577, comma 1 nn. 3 e 4 cod. pen. per avere posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di NOME COGNOME, in Napoli il 30 luglio 2015.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore avv. NOME COGNOME articolando i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si duole in particolare la ricorrente del fatto che la Corte territoriale abbia ancorato il diniego delle circostanze innominate alla gravità del fatto, nonostante fosse stata esclusa l’aggravante della premeditazione, ed al comportamento processuale dell’imputata, ritenuto «non del tutto collaborativo», nonostante la COGNOME, all’udienza 08/07/2021 avesse reso confessione, rinunciando a tutti i motivi d’appello diversi da quello sulla premeditazione e sulle attenuanti generiche.
2.2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte relativa all’aumento di pena operato in ragione dell’aggravante dei motivi abietti o futili di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen., stante l’esclusione di tale aggravante da parte del Giudice di primo grado.
COGNOME Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio, o in subordine con rinvio, dell’impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con riferimento all’aumento operato in sentenza per l’aggravante dei motivi abietti o futili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Il primo motivo di ricorso, con il quale la Difesa si duole della manata concessione delle circostanze attenuanti generiche, GLYPH è inammissibile perché manifestamente infondato.
A fondamento della statuizione contestata, la Corte d’assise di appello partenopea ha incensurabilmente valorizzato l’estrema gravità dei fatti, la «facilità con la quale la COGNOME si unì ai correi nella decisione omicida, avvalorando la decisione omicida con consigli estemporanei, che rafforzarono il proposito criminoso anche in ragione del ruolo della donna, moglie del capoclan», nonché un comportamento processuale non del tutto collaborativo.
La mancata concessione delle circostanze innominate appare quindi giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quel ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (sez. 3 n. 2233 de/ 17/06/2021 dep. 2022, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
2. Il secondo motivo è invece fondato.
Come correttamente osservato dalla Difesa, l’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen. era già stata esclusa dal Giudice di primo grado.
L’errore in cui è incorsa la Corte territoriale non è tuttavia tale da determinare una rideterminazione in melius della pena finale: i Giudici d’appello, in particolare, dopo avere escluso l’aggravante della premeditazione, hanno così rideterminato la pena inflitta alla COGNOME: pena base per il capo A), anni 22 di reclusione, aumentata di anni 8 di reclusione per effetto dell’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991; ulteriormente aumentata di mesi 6 per l’aggravante ex art. 61 n. 1 cod. pen dei motivi abietti o futili, di mesi 6 per l’aggravante del numero delle persone, e di anni 1 di reclusione per il capo B).
Si perviene in tal modo alla pena complessiva di anni 32 di reclusione (per mero errore materiale, peraltro del tutto ininfluente), indicati in sentenza in anni 31 di reclusione. Tale pena è stata ridotta, per effetto del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., ad anni 30 di reclusione, ridotti infine per il rito abbreviato ad anni 20 di reclusione.
L’eliminazione della pena di mesi 6 di reclusione, stabilita a titolo di aumento per effetto dell’aggravante di cui all’att. 61 n. 1 cod. pen, in realtà insussistente perché già esclusa dal primo Giudice, non riverbera effetto, dal momento che la pena
risultante dagli aumenti era correttamente da indicare in anni 31 e mesi 6 di reclusione (pena base anni 22 di reclusione, aumentata a 30 anni per effetto dell’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991, aumentata ad anni 30 e mesi 6 di reclusione per l’ulteriore aggravante, aumentata ad anni 31 e mesi 6 di reclusione per la continuazione con il tentato omicidio di cui al capo B), comunque da ricondurre ex art. 78 cod. pen., alla pena di anni 30 di reclusione, ridotta poi per il rito.
GLYPH S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61 comma 1 n. 1 cod. pen., che va esclusa, ferma restando la pena inflitta.
Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61, comma 1 n.1 c.p., che esclude, ferma la pena inflitta. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 29 settembre 2023
Il C9nsigliere estensore
Il Presidente