Aggravante Esclusa: Quando la Motivazione della Sentenza Parla Più Forte del Dispositivo
In un recente provvedimento, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale nel diritto processuale penale: la motivazione di una sentenza può avere un peso determinante, persino superiore a quanto formalmente riportato nel dispositivo finale. Il caso in esame riguarda la questione di un’aggravante esclusa implicitamente, un concetto che merita un’analisi approfondita per comprendere come la sostanza delle decisioni giudiziarie prevalga sulla loro forma.
I Fatti del Processo: Un Percorso Giudiziario Complesso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli, pronunciata in sede di rinvio. Questa corte aveva assolto un imputato dal grave reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (previsto dall’art. 74 del d.P.R. 309/90) e, di conseguenza, aveva rideterminato la pena per i reati residui, unificati dal vincolo della continuazione.
Nonostante l’esito parzialmente favorevole, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e un’erronea applicazione della legge. Il fulcro della sua doglianza era la presunta, mancata esclusione di un’altra circostanza aggravante, quella prevista dall’art. 416 bis.1 c.p., legata ai singoli episodi di spaccio.
L’Unico Motivo del Ricorso: L’Aggravante Esclusa in Questione
L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello avesse erroneamente mantenuto in vita l’aggravante, nonostante l’assoluzione dal reato associativo che ne costituiva il presupposto. A suo avviso, la sentenza non aveva esplicitamente cancellato tale circostanza, creando incertezza giuridica. Questo è il punto centrale che ha portato la questione davanti ai giudici di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sebbene a prima vista possa sembrare una semplice reiezione, le argomentazioni della Corte sono illuminanti e si basano su due pilastri fondamentali.
L’Importanza della Motivazione
I giudici hanno evidenziato come, all’interno della motivazione della sentenza d’appello, fosse chiaro che l’aggravante esclusa era una conseguenza logica e giuridica dell’assoluzione dal reato associativo. La Corte territoriale aveva scritto che l’assoluzione dal ‘capo F’ rendeva ‘superfluo’ analizzare il profilo dell’aggravante. Questa affermazione, secondo la Cassazione, lasciava intendere in modo inequivocabile che la pronuncia assolutoria ‘travolge’ anche l’aggravante collegata ai delitti ‘scopo’.
La Coerenza nel Calcolo della Pena
Il secondo elemento, ancora più concreto, è stato rintracciato nel calcolo della pena. La Corte di Cassazione ha verificato che i giudici d’appello, nel rideterminare la sanzione, non avevano applicato alcun aumento per la suddetta aggravante. Questo dato fattuale ha confermato, al di là di ogni dubbio, che l’aggravante era stata di fatto esclusa, anche se non menzionata espressamente nel dispositivo.
le motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma. La Corte insegna che una sentenza deve essere letta e interpretata nella sua interezza, correlando il dispositivo con la motivazione che lo sorregge. Quando la motivazione è chiara nel delineare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, eventuali omissioni o mancate precisazioni nel dispositivo possono essere colmate attraverso un’interpretazione sistematica dell’intero provvedimento. L’assoluzione dal reato presupposto (l’associazione) elimina la base giuridica dell’aggravante collegata, rendendone l’applicazione impossibile e la sua esclusione automatica.
le conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione pratica di grande valore. Insegna che, nell’analisi di un provvedimento giudiziario, non bisogna fermarsi alla sola lettura del dispositivo finale. È nella motivazione che risiedono le vere ragioni della decisione e la chiave per comprenderne la portata. Per gli operatori del diritto, ciò significa dover esaminare con attenzione ogni parte di una sentenza per valutarne la coerenza interna e le reali statuizioni. Per l’imputato, sebbene il ricorso sia stato dichiarato inammissibile, la pronuncia della Cassazione ha avuto l’effetto di cristallizzare in modo definitivo la corretta interpretazione della sentenza d’appello, confermando l’insussistenza dell’aggravante.
Quando un’aggravante può considerarsi esclusa anche se non è scritto nel dispositivo della sentenza?
Un’aggravante si considera esclusa quando dalla motivazione della sentenza emerge in modo inequivocabile la volontà del giudice di non applicarla. Questo può avvenire, come nel caso di specie, quando l’assoluzione per il reato principale (associativo) rende logicamente e giuridicamente insussistente l’aggravante collegata ai reati scopo, e quando nel calcolo della pena non viene applicato alcun aumento per tale circostanza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile se la Corte ha comunque chiarito la questione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte ha stabilito che la doglianza dell’imputato non aveva fondamento, poiché l’aggravante era già stata di fatto esclusa dalla sentenza d’appello. L’analisi della Corte è servita a fornire una statuizione chiara su questo punto, eliminando ogni incertezza, ma non ha modificato la sostanza della decisione impugnata.
Cosa significa che l’assoluzione dal reato associativo ‘travolge’ l’aggravante collegata?
Significa che l’eliminazione dell’accusa principale (il reato associativo) fa crollare il presupposto giuridico su cui si fondava l’aggravante contestata. Se non esiste più l’associazione criminale, non può esistere nemmeno l’aggravante legata alla partecipazione o alla facilitazione di tale associazione per i singoli reati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16640 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16640 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli, quale giudice di rinvio, che:
ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 (Capo F);
ha rideterminato la pena per il reato continuato di cui agli artt. 81 comma secondo, cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309/90;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. – è manifestamente infondato, in quanto l’aggravante in parola è stata esclusa (nonostante tale esclusione non sia stata espressamente riportata nel dispositivo) come risulta evidente dalla motivazione della sentenza impugnata lì dove:
afferma che l’assoluzione dal capo F) rende superfluo “scandagliare il profilo” della sussistenza dell’aggravante in rassegna (sedicesima pagina), punto della decisione che aveva formato oggetto di annullamento ad opera della sentenza rescindente, con ciò lasciando intendere che la pronuncia assolutoria dal reato associativo travolge anche l’aggravante in relazione ai delitti scopo;
non computa un aumento per detta aggravante nella determinazione della pena.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle sole spese processuali, ma non anche alla ulteriore sanzione, tenuto conto dell’interesse dell’imputato a conseguire una statuizione chiara in merito alla insussistenza dell’aggravante in parola;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sole spese processuali.
Così deciso il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente