Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27476 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27476 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, in accoglimento del terzo motivo, concludendo, invece, per l’inammissibilità del primo motivo e per la non fondatezza del secondo;
letta la memoria della parte civile costituita RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la liquidazione delle spese; letta la memoria dell’imputato, con il difensore AVV_NOTAIO, che ha replicato alla requisitoria e ha proposto motivi aggiunti;
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’Appello di Venezia confermava la pronuncia di condanna di primo grado emessa dal GUP del Tribunale di Padova nei confronti del ricorrente per i delitti di associazione per delinquere, frode fiscale, bancarotta fraudolenta e autoriciclagg io.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorsa per cassazione il COGNOME, con il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidandosi a tre motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. pen.
2.1. Con il primo motivo l’imputato deduce vizio di carenza di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo 18) dell’imputazione, assumendo che l’accertamento della sua responsabilità penale sarebbe derivato, come già in primo grado, da mere asserzioni in ordine alla circostanza che la moglie, sig.ra COGNOME, non avesse in realtà prestato attività lavorativa in favore della società fallita.
Né un argomento idoneo a suffragare tale conclusione avrebbe potuto essere individuato, come aveva fatto la Corte territoriale, nella circostanza che il coimputato COGNOME aveva sottoscritto una procura a vendere le quote della società in favore della COGNOME, trattandosi di una cautela che egli aveva ritenuto di adottare per tutelarsi a fronte di un’ipotesi accusatoria attribuendo le quote alla moglie, che comunque sarebbe divenuta socia e non amministratore della fallita, con conseguente compatibilità dell’attività di lavoro dipendente prestata per la società medesima.
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 146 del 2006, ora confluiti nell’art. 61-bis cod pen., con riferimento all’assunta integrazione della circostanza aggravante della c.d. transazionalità.
In particolare, l’imputato deduce che erroneamente la Corte territoriale, nell’aderire alla tesi della necessaria alterità tra associazione per delinquere e gruppo criminale organizzato, portato della sentenza delle Sezioni Unite “Adami”, ha ritenuto che l’aggravante in questione possa operare anche rispetto ai reati fine commessi nell’ambito di un’associazione per delinquere rispetto alla quale non sia stata riconosciuta la medesima circostanza aggravante.
Secondo il ricorrente detta interpretazione finirebbe con il condurre al paradosso di attribuire maggiore gravità rispetto ai reati associativi commessi in parte all’estero e in parte in Italia, alle fattispecie di reato commesse cooperando con un gruppo criminale estero, così sanzionando più gravemente i membri dell’associazione per delinquere che quest’ultima.
In definitiva, secondo la prospettazione del ricorrente, l’aggravante della c.d. transazionalità sarebbe configurabile per i reati fine solo quando il gruppo criminale organizzato che presta il suo contributo alla commissione del reato non coincida sotto alcun profilo con l’associazione a delinquere.
2.3. Con il terzo motivo l’imputato denuncia omessa motivazione in relazione al motivo di gravame concernente la riduzione della pena poiché la Corte territoriale non aveva fornito alcuna risposta all’articolata censura formulata in appello sulle modalità di calcolo della pena da parte del GUP.
Il Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, in accoglimento del terzo motivo, concludendo, invece, per l’inamnnissibilità del primo motivo e per la non fondatezza del secondo.
La parte civile, RAGIONE_SOCIALE, con le conclusioni depositate in data 19 aprile 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese, come da nota contestualmente depositata.
Il COGNOME, mediante il difensore AVV_NOTAIO, con memoria del 18 aprile 2024, ha replicato alle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale sui primi due motivi e ha proposto motivi nuovi.
5.1. Il primo motivo nuovo denuncia erronea applicazione dell’art. 4 della legge n. 146 del 2006, ora art. 61-bis cod. pen., per essere stata ritenuta integrata l’aggravante della c.d. transazionalità in ordine ai capi di imputazione nn. 2, 4, 8, 11, 14, 16, nonché da n. 20 a 28.
A fondamento di tale motivo espone che, per i relativi delitti, la stessa non è configurabile, in quanto non vi è stato alcun contributo per la realizzazione degli stessi in termini concreti dall’organizzazione predisposta all’estero poiché le attività di fatturazione inesistente contestate e ritenute negli indicati capi non sono riferite a società estere riconducibili al ricorrente bensì a società italiane.
5.2. Con il secondo motivo nuovo l’imputato censura ancora la sentenza impugnata per erronea applicazione dell’art. 4 della legge n. 146 del 2006, ora art. 61-bis cod. pen., per essere stata ritenuta integrata l’aggravante della cd. transazionalità in ordine al delitto di cui al capo 29 dell’imputazione, poiché, trattandosi di una prospettazione accusatoria relativa alla mancata presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sul valore aggiunto per l’anno 2018 della società RAGIONE_SOCIALE, e venendo dunque in rilievo un reato di carattere
formale, alcun contributo potrebbe essere individuato per la realizzazione del medesimo da parte del gruppo estero.
5.3. Mediante il terzo motivo nuovo il ricorrente lamenta, ulteriormente, erronea applicazione dell’art. 4 della legge n. 146 del 2006, ora art. 61-bis cod. pen., con riferimento alla ritenuta integrazione della relativa circostanza aggravante rispetto al delitto di cui al capo 32 dell’imputazione, non potendosi ravvisare, neppure con riguardo ad esso, afferente la bancarotta fraudolenta documentale della società RAGIONE_SOCIALE per sottrazione e/o distruzione dei libri contabili, alcun concreto contributo da parte del gruppo estero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile.
Occorre ricordare, in termini generali, che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuall (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01).
Alla luce dei richiamati principi alcun sindacato è possibile in questa sede di legittimità rispetto alle questioni oggetto del primo motivo in ordine alle quali la Corte d’Appello, così come già il Tribunale, hanno congruamente posto in rilievo, anche in considerazione delle dichiarazioni dei testi esaminati, che non è emerso alcun rapporto lavorativo della moglie del COGNOME in favore della società fallita.
Quanto al secondo motivo, mette conto ricordare che l’art. 4 della legge n. 140 del 2006, poi trasfuso nell’art. 61-bis cod. pen., nella formulazione applicabile ratione temporis, stabilisce che «Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà».
A propria volta la definizione di reato transnazionale sii rinviene nell’art. della medesima legge nel senso che si tratta di quello in cui è coinvolto un gruppo criminale organizzato, purché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
Nella fondamentale sentenza “Adanni”, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che l’aggravante speciale della transnazionalità, di cui all’art. 4 della I. n. 146 del 2006, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255033 – 01).
Come noto, nella motivazione della stessa decisione, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che la transnazionalità è una peculiare modalità di espressione, o predicato, riferibile a qualsivoglia delitto, a condizione che lo stesso, sia pe ragioni oggettive, sia per la sua riferibilità alla sfera di azione di un grup organizzato operante in più di uno Stato, assuma una proiezione transfrontaliera. Inoltre, l’art. 3 della legge n. 146 del 2006 ancora la qualificazione della transazionalità al concorso di tre distinti parametri, id sunt la gravità del reato, determinata in ragione della misura edittale di pena che non deve essere inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione; l’oggettiva “riferibilità” ad u gruppo criminale organizzato la commissione all’estero, in una delle forme alternative previste dalla stessa norma nelle lettere da a) a d).
In particolare, la sentenza “Adami” ha sottolineato che il gruppo organizzato è un quid pluris rispetto al mero concorso di persone ma un minus rispetto alla associazione per delinquere, in quanto per la sua configurazione è richiesta soltanto una certa stabilità dei rapporti, un minimo di organizzazione senza formale definizione dei ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale, mentre, per la configurazione del reato di cui all’art. 416 cod. pen., occorrono un’articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione dei ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati.
Le pronunce di merito, nel ritenere configurata per una serie di reati fine contestati al ricorrente, l’aggravante della c.d. transazionalità, si sono mosse nel solco dei richiamati principi interpretativi, con conseguente manifesta infondatezza del motivo proposto.
Come tali decisioni hanno congruamente sottolineato, invero, la circostanza che una serie di delitti siano stati commessi anche avvalendosi di società estere è emersa oltre che dagli ampi accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, dalle stesse dichiarazioni rese dal COGNOME, il quale ha evidenziato che, insieme allo COGNOME, onde ottenere illegittimi risparmi di imposta, predisponevano fatture inesistenti o comunque di importo notevolmente superiore a quello dovuto per i servizi prestati a società estere con le quali condividevano il proprio intento criminoso.
Dacché in maniera adeguata, nel solco della giurisprudenza “Adami”, le sentenze di merito hanno ritenuto la sussistenza di un gruppo criminale organizzato, che ha commesso i delitti in più di uno Stato (art. 3 lett. a) della legge n. 146 del 2006).
Nell’indicata prospettiva, non si comprende, integrati tutti i presupposti per l’applicazione della circostanza aggravante speciale, per quale ragione l’omessa integrazione della stessa rispetto al reato associativo dovrebbe ridondare nell’inconfigurabilità della medesima rispetto ai delitti fine, come pretende la difesa del ricorrente.
I motivi nuovi, che devono essere scrutinati prioritariamente rispetto a quello afferente il trattamento sanzionatorio, e con i quali il ricorrente pone in discussione la sussistenza dell’aggravante con riguardo ad alcuni delitti indicati nei capi di imputazione, sono inammissibili.
Sotto un primo, generale e dirimente profilo, invero, vi è che, come si desume dall’esame dell’atto di appello, con lo stesso era stata solo prospettata in generale la questione, reiterata con i motivi originari del ricorso per cassazione, relativa alla possibilità di ritenere integrata l’aggravante della c.d. transazionalit per i reati fine se la stessa non è riconosciuta per l’associazione.
Dacché i motivi aggiunti, che pure si correlano al secondo motivo del ricorso per cassazione, sviluppano censure inedite perché, a fronte del riconoscimento dell’aggravante anche per i delitti cui gli stessi si riferiscono già da parte dell decisione di primo grado, la relativa questione non era stata dedotta con i motivi di appello.
Inoltre le relative censure sono in parte affette da genercità in quanto, a fronte di capi di imputazione nei quali vengono specificamente e dettagliatamente evidenziate le operazioni fraudolente poste in essere con
alcune società e contestata la relativa aggravante, nei motivi nuovi si assume, senza indicare per i relativi capi dove è invece indicata la sede di dette società, che nessuna di esse avrebbe sede all’estero.
Il motivo afferente il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, atteso che la determinazione dello stesso è demandata alla discrezionalità del giudice del merito che deve avere riguardo, a tal fine, al complesso degli indici, oggettivi e soggettivi, di cui all’art. 13:3 cod. pen.
Di qui si palesa l’assoluta genericità della censura formulata nell’atto d’appello e reiterata in questa sede con la quale l’imputato pretende che la pena venga rideterminata nel minimo edittale solo in ragione della collaborazione prestata che è già stata vagliata “benevolmente”, anche se non ne ricorrevano i presupposti perché la collaborazione dell’imputato con le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero è intervenuta in una fase delle indagini nel quale il quadro probatorio a carico era ampiamente delineato, mediante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, peraltro in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti (pag. 129-130 sentenza di primo grado).
In tale prospettiva, non si comprende come questa stessa collaborazione potesse essere considerata elemento valorizzabile per ottenere un trattamento sanzionatorio limitato al minimo edittale a fronte della rilevante gravità delle condotte del COGNOME e del ruolo primario svolto dallo stesso nell’organizzazione e nello svolgimento dei fatti di reato.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
La parte ricorrente deve inoltre essere condannata al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, liquidate nell’importo di euro 3.686,00, olt accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile fallimento RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma 1’8 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
Il P esidente