Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41987 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41987 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SORRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di cassazione, Sezione Terza penale, con sentenza n. 8143 del 29/11/2023 (dep. 2024) ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da quattro ricorrenti tra i quali COGNOME NOME, condanNOME alla pena di anni sette e mesi due di reclusione ed euro 7.832.803,00 di multa per il reato previsto dall’art. 416, commi 1 e 2, cod. pen. in relazione al trasporto dalla Germania con successiva vendita in Italia di prodotti energetici sottratti al pagamento dell’accisa e per il delitto di cui agli artt. 110 e 61 n.1 cod. pen., 40, commi 1 lett. b) e 4, d. Igs. 26 ottobre 1995, n.504 e 61 bis cod. pen. per aver sottratto ingenti quantità di prodotto energetico al pagamento delle accise con l’aggravante della transnazionalità.
2. NOME COGNOME propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. limitatamente alla pronuncia relativa al quarto motivo di ricorso, concernente la violazione di legge per erronea applicazione della circostanza aggravante della transnazionalità di cui agli artt. 3 legge 16 marzo 2006, n.146 e 61 bis cod. pen. Il ricorrente deduce di aver censurato, con il quarto motivo di ricorso, l’erronea applicazione dell’aggravante su indicata sostenendo che i giudici di merito avevano omesso di considerare che in Germania il prodotto trasportato, equiparato agli oli lubrificanti, non era sottoposto ad accisa o ad altra tassazione per cui l’attività in contestazione si era consumata nel solo territorio italiano mediante elusione del pagamento dell’ accisa; inoltre, non si rinveniva in sentenza alcuna indicazione circa il contributo offerto da un autonomo gruppo criminale operante all’estero. La Terza sezione ha dichiarato inammissibile tale motivo di ricorso rilevando che il tema relativo alla supposta inesistenza di un gruppo criminale organizzato operante all’estero non era stato sottoposto al giudice di appello e richiamando le considerazioni circa la transnazionalità del reato tributario già svolte con riferimento ad altro ricorrente. Nella sentenza si è, dunque, riconosciuta la circostanza aggravante della transnazionalità sul presupposto che sia sufficiente che le attività illecite siano realizzate in diversi Stati e che all’estero si trovi anche uno solo dei membri del gruppo chiamato a svolgere un’attività essenziale per la perpetrazione degli illeciti. L’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione consisterebbe nell’ avere i giudici equivocato in ordine al luogo di commissione del reato, oggetto di censura in sede di legittimità da parte del COGNOME, avendo i giudici di merito omesso di considerare che in Germania non vi era sottoposizione a tassazione e che la consumazione dell’attività criminale era avvenuta solo in Italia mediante elusione del pagamento dell’accisa. La Corte di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
cassazione, si assume, ha travisato l’effettivo tenore delle risultanze investigative e della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, erroneamente ritenendo che il prodotto energetico fosse sottoposto alle accise anche in territorio tedesco. Non si rinvengono in atti né il contributo fornito da un gruppo criminale organizzato e impegNOME in attività criminali in più di uno Stato né l’avvenuta commissione del reato previsto e punito dall’art. 40 TUA, oltre che in Italia, anche in Germania e in Austria.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 26524801). Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di Cassazione non può, invece, avere ad oggetto la deduzione di un’errata valutazione degli elementi probatori o un vizio del ragionamento (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, GLYPH dep. GLYPH 2024, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. GLYPH 286048 GLYPH – GLYPH 01; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013 , COGNOME, Rv. 256293 – 01; Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, COGNOME, Rv. 237161 – 01).
Occorre, in primo luogo, puntualizzare che la pronuncia di inammissibilità qui impugnata è fondata sul rilievo che lo specifico argomento della «inesistenza di un gruppo criminale organizzato o operante all’estero» non è stato vagliato dalla Corte di appello in quanto non dedotto con l’atto di gravame. Tanto in applicazione della regola, ricavabile dal combiNOME disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., per cui è preclusa la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o ch non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza.
La doglianza concernente l’omessa valutazione della «inesistenza di un gruppo criminale organizzato o operante all’estero», secondo quanto chiaramente indicato anche al foglio 6 del ricorso in esame, non era stata dedotta con l’atto di appello; l’appellante si era limitato, in quel contesto, ad allegare l’assenza di un gruppo criminale impegNOME in attività criminali in più di uno Stato, considerando che l’attività criminale si era consumata esclusivamente nel territorio italiano. Sebbene l’argomento della assenza di un gruppo criminale autonomo operante all’estero venga richiamato dalla difesa per delineare in linea di principio i presupposti della circostanza aggravante ora trasfusa nell’art. 61 bis cod. pen. onde distinguerla dal reato trasnazionale discipliNOME dall’art. 3 legge n. 146/2006, si deve con chiarezza affermare che esso è estraneo al perimetro di valutazione spettante a questa Corte, che non può essere surrettiziamente ampliato al fine di includervi argomenti la cui disamina è definitivamente preclusa.
In merito al nucleo centrale della censura, il Collegio ritiene che le affermazioni della sentenza siano oggetto di contestazione da parte del ricorrente essenzialmente nel loro aspetto valutativo, pur non essendo in ogni caso censurabili, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., né il travisamento del fatto né il travisamento della prova (ex plurimis, Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, dep. 27/06/2018, Rv. 273060 – 01; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013. Rv. 256293 – 01). Diversamente opinando, si finirebbe per fuoriuscire dai confini dell’istituto, che è stato introdotto nel sistema pe eliminare i vizi di percezione e non anche quelli di ragionamento.
5.1. La censura concerne, in particolare, il punto della decisione in cui, richiamando la motivazione già espressa a pag.14 con riguardo ad analoga censura svolta da altro ricorrente, la Corte di legittimità avrebbe, secondo la difesa, erroneamente ritenuto che il prodotto energetico fosse sottoposto alle accise anche in territorio tedesco. Si tratta, tuttavia, piuttosto che di un errore percettivo, di una non condivisa interpretazione della normativa eurounitaria, che secondo il ricorrente prevede l’esigibilità dell’accisa nel solo Stato dell’immissione in consumo (art. 7 Direttiva CE n.2008/118) e, in caso di irregolarità durante i movimenti di prodotti in regime di sospensione d’imposta, nello Stato in cui si verificano le irregolarità, mentre secondo l’interpretazione accolta nella sentenza impugnata avrebbe imposto il pagamento dell’accisa anche in territorio tedesco.
5.2. L’interpretazione della normativa sposata dal giudice di merito a pag.30 della sentenza di appello, condivisa dal giudice di legittimità, ha comportato l’affermazione per cui il prodotto energetico trasportato dovesse ritenersi
sottoposto alle accise anche in territorio tedesco, dove avveniva una tratta considerevole di trasporti illeciti, in base all’armonizzazione a livello europeo della disciplina delle accise e all’avvenuto inserimento del trasporto del gasolio intraconnunitario tra gli Stati dell’Unione in un apposito sistema informatizzato comunitario di controllo certificato da un documento di accompagnamento elettronico (NUMERO_DOCUMENTO.
5.3. E il giudice di legittimità ha ritenuto corretto tale presupposto di diritto dal quale si desumeva che l’attività illecita fosse stata realizzata in diversi Stati e la conseguente sussumibilità del fatto nella fattispecie aggravata ai sensi dell’art. 61 bis cod. pen. Trattandosi di un reato-fine, si è infatti applicato il principio secondo il quale l’aggravante in parola non incontra il limite della necessaria autonomia tra il gruppo associativo interno e quello operante all’estero. Il principio della sussistenza della transnazionalità in relazione ai reat fine di un’associazione a delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale, trova la sua giustificazione nel fatto che, rispetto ai reati-fine, non si pone il problema della violazione del divieto di doppia incriminazione risolto da Sez. U n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255035 – 01 con specifico riguardo alla compatibilità dell’aggravante con il reato di associazione per delinquere.
6. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza della Corte Cost. n.186 del 2000 e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024
Il Consigliere estensore