Aggravante della Recidiva: La Cassazione Conferma la Pericolosità Sociale
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione su come viene valutata l’aggravante della recidiva nel nostro ordinamento. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la valutazione della sua pericolosità sociale come elemento chiave per giustificare un trattamento sanzionatorio più severo. Questo caso dimostra che la presenza di precedenti penali non è un mero dato statistico, ma un fattore ponderato attentamente dai giudici.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna, ha presentato ricorso in Cassazione. Il motivo principale del ricorso era incentrato sulla contestazione dell’applicazione dell’aggravante della recidiva. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero fornito una motivazione insufficiente o omessa riguardo alla mancata disapplicazione di tale circostanza, con conseguente violazione di legge nella determinazione della pena.
L’imputato, quindi, non contestava il fatto illecito in sé, ma chiedeva una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio, auspicando una pena più mite attraverso l’esclusione dell’aggravante legata ai suoi precedenti penali.
La Valutazione dell’Aggravante della Recidiva da Parte della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, la sentenza impugnata era supportata da un apparato argomentativo solido e coerente. La Corte d’Appello aveva infatti giustificato la sua decisione evidenziando due aspetti cruciali:
1. L’accresciuta pericolosità sociale: i giudici di merito avevano rilevato una notevole pericolosità sociale dell’imputato.
2. La spiccata proclività a delinquere: era stata sottolineata una forte inclinazione del soggetto a commettere reati.
Questa valutazione non era astratta, ma basata su elementi concreti e specifici che rendevano la motivazione inattaccabile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha specificato che la decisione della Corte d’Appello era ben fondata su tre pilastri principali. Innanzitutto, i molteplici precedenti penali specifici a carico dell’imputato, che indicavano una persistenza nel comportamento criminale. In secondo luogo, il contesto temporale in cui i reati erano stati commessi.
L’elemento decisivo, però, è stato un altro: il reato per cui si procedeva era stato commesso mentre l’imputato era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questo fatto, secondo la Corte, dimostra un totale disprezzo per le prescrizioni dell’autorità e una volontà delinquenziale particolarmente intensa, che giustifica pienamente il mantenimento dell’aggravante della recidiva.
La Corte ha inoltre ribadito che tale approccio è in linea con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, confermando che le argomentazioni difensive non erano state in grado di scalfire la logicità e la coerenza della motivazione impugnata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione sottolinea un principio fondamentale: l’aggravante della recidiva non è un automatismo, ma il suo mantenimento o la sua esclusione dipendono da una valutazione discrezionale del giudice basata su elementi concreti. La commissione di un reato mentre si è sottoposti a misure di prevenzione è un indicatore fortissimo di pericolosità sociale che difficilmente può essere ignorato. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza conferma che un ricorso basato su una generica richiesta di disapplicazione della recidiva, senza addurre elementi capaci di minare la valutazione sulla pericolosità del reo, ha scarse probabilità di successo. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende funge da ulteriore monito sulla serietà con cui la Cassazione tratta i ricorsi palesemente infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza della corte d’appello era sorretta da una motivazione logica e coerente, e le argomentazioni della difesa non sono state in grado di evidenziare alcuna criticità o violazione di legge.
Quali elementi sono stati decisivi per confermare l’aggravante della recidiva?
Sono stati decisivi i numerosi precedenti penali specifici, l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato e, soprattutto, il fatto che il reato sia stato commesso mentre il soggetto era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45075 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45075 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTELNOVO NE MONTI il 21/10/1973
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME
Rilevato che la difesa lamenta omessa o insufficiente motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva con conseguente violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto, avendo la Corte di merito evidenziato l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato e la sua spiccata proclività a delinquere, in ragione dei molteplici precedenti penali specifici annoverati, dell’epoca di commissione degli stessi ed in considerazione del fatto che il reato per cui si procede è stato realizzato dall’imputato durante la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza ed all’obbligo di presentazione alla P.G.
Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, COGNOME, Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, COGNOME, Rv. 250039 – 01) e che le avverse argomentazioni difensive risultano inidonee a rivelare aspetti di criticità nella motivazione offerta dalla Corte di merito.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente