Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42869 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42869 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
NOME nato a PIETRASANTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio con riferimento all’aggravante della premeditazione e l’inammissibilità nel resto. udito il difensore, avvocato NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza e l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Palermo h parzialmente riformato la pronuncia con cui il Giudice per le indagini prelimi
aveva riconosciuto NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli, in concorso t loro, del delitto di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, commess danni di NOME COGNOME (capo A) e della strumentale contravvenzione di po dei coltelli (capo B). In particolare, ha escluso l’aggravante della minorata confermando la condanna alla pena di anni sei mesi otto di reclusione già rid in ragione del rito abbreviato, previo riconoscimento delle circostanze atte generiche equivalenti alle contestate aggravanti e del vincolo della continuaz
Secondo la conforme valutazione dei giudici del merito – fondata sul dichiarazioni rese, dopo un’iniziale reticenza, dalla persona offesa e dalle p informate sui fatti, tra cui i la madre di quest’ultima e la fidanzata di NOME oltre che su alcune conversazioni intercettate, sul referto del pronto socc sulla consulenza medico legale eseguita su incarico del AVV_NOTAIO, mentre si trova all’interno dell’esercizio AVV_NOTAIO denomi “Coral”, ubicato nel comune di Terrasini, era stato accerchiato da un grupp composto da circa dieci ragazzi, tra i quali vi erano i cugini NOME e NOME COGNOME. NOME COGNOME, dopo avergli rivolto la parola dicendogli: “Ti ricordi di aveva iniziato a percuoterlo, spalleggiato dagli altri, fino a farlo cadere pe Immediatamente dopo, era intervenuto NOME COGNOME che lo aveva accoltellato.
Nell’esaminare i motivi di appello la Corte distrettuale ha evidenziato:
con riferimento al solo NOME COGNOME, che l’imputato aveva dato un contribu di tipo materiale e morale, determinante ai fini della riuscita dell’azione co volta alla causazione dell’evento lesivo, oltre che al porto del coltell esclusiva disponibilità del cugino, ed aveva agito con l’animus necandi.
con riferimento ad entrambi gli imputati, che gli atti compiuti, a presci dalle caratteristiche dell’arma utilizzata, erano idonei a cagionare la dell’aggredito e che era configurabile l’aggravante della premeditazione, te conto della ri5berea nel tempo del proposito vendicativo di NOME COGNOME nonc delle caratteristiche dell’azione omicidiaria, che era stata eseguita come un proprio agguato.
Ricorrono entrambi gli imputati, per il tramite del comune difensore fiducia, con due distinti atti di impugnazione contenenti motivi in parte comu parte relativi al sol solo NOME COGNOME.
2.1. Con il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME ed il primo dell’att impugnazione nell’interesse di NOME COGNOME si deduce vizio di motivazio in relazione agli artt. 56 e 575 cod. pen. contestati nel capo a).
La Corte distrettuale ha ritenuto infondati i rilievi difensivi, con riguar qualificazione giuridica della condotta di cui al capo a) come tentato omic seguendo un percorso motivazionale manifestamente illogico. Ha, infatti,
stridente contrasto coi principi fissati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità continuato a fondare la prognosi postuma relativa all’idoneità degli atti a cagionare l’evento morte sulle potenzialità offensive del coltello utilizzato per l’aggressione, valutate, però, non in concreto ma in astratto, stante il mancato rinvenimento dell’arma e l’assenza di ulteriori informazioni sulla tipologia del taglient provenienti dagli esiti cicatriziali delle ferite.
Per di più, i Giudici palermitani si sono ingiustificatamente discostati dalle precise indicazioni fornite dai consulenti medico legali dell’accusa e della difesa, i quali, pur dando atto che alcune lesioni investivano sedi anatomiche da dove erano potenzialmente raggiungibili organi vitali, avevano, tuttavia, precisato che l’idoneità concreta della condotta a provocare la morte dipendeva da un fattore rimasto ignoto, ossia la lunghezza della lam9f, che doveva comunque essere tale da raggiungere gli organi. Né a tale vuoto probatorio si può rimediare valorizzando altri indicatori sintomatici, come la reiterazione dei colpi, posto che le zone attint dai fendenti sono lontane dagli organi vitali.
2.2. Con il primo motivo del ricorso nell’interesse di NOME COGNOME si deduce violazione di legge, segnatamente degli artt. 125, 533 e 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e 110 e 116 cod. pen. nonché vizio di motivazione con riferimento ad entrambi i reati per cui è intervenuta condanna.
Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale non ha esaustivamente esaminato le specifiche censure difensive in tema di responsabilità concorsuale ed in particolare quelle relative al contributo morale di NOME COGNOME nei reati materialmente commessi da NOME COGNOME
Sono state trascurate circostanze decisive, come la casualità dell’incontro nel locale notturno tra NOME e NOME COGNOME ed il carattere, improvviso ed estemporaneo, sia dell’aggressione – decisa da NOME COGNOME a seguito di uno sguardo di sfida del rivale e portata avanti per pochi secondi e senza l’impiego di armi – sia dell’accoltellamento successivamente eseguito dal solo NOME COGNOME, con modalità che il cugino non poteva prevedere.
Si tratta di omissioni gravi che, alla luce dei consolati principi in tema d concorso di persone come declinati dalla giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata, rendono illogico l’intero impianto motivazionale.
Le circostanze non adeguatamente valutate, infatti, escludono che gli imputati abbiano preventivamente deliberato ed organizzato l’aggressione.
In ogni caso, non è stato individuato il preciso contenuto del contributo morale di NOME COGNOME, il quale, considerata la concitazione che ha caratterizzato l’intera vicenda, ben potrebbe essersi limitato ad accettare la consumazione del reato commesso da altri.
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Non è stato dimostrato che gli imputati abbiano raggiunto l’intesa per commettere il reato contestatogli nel corso dell’azione perché difetta in radice la prova che NOME COGNOME, al momento dell’aggressione, abbia avuto il proposito omicidiario e lo abbia poi condiviso con il cugino; è rimasto accertato soltanto il suo risentimento nei confronti di colui che molto tempo prima, nel corso di una colluttazione,li aveva4mputato con un morso la falange di un dito.
Non è stato verificato se l’aggressione fisica di NOME COGNOME fosse finalizzata a provocare lesioni e se fosse per lui prevedibile il reato materialmente commesso dal solo NOME COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME ed il secondo del ricorso di NOME COGNOME si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante della premeditazione.
L’apparato argomentativo a sostegno della decisione sul punto è manifestamente illogico: l’elemento cronologico e quello ideologico dell’aggravante sono stati ritenuti sussistenti muovendo dalla premessa indimostrata che gli imputati avessero in precedenza deliberato di uccidere la vittima.
Di tale determinazione omicidiaria in atti non vi è alcuna traccia.
Dalle dichiarazioni della fidanzata di NOME COGNOME non si evince che nell’animo di quest’ultimo perdurasse la ferma ed irrevocabile intenzione di uccidere NOME i ma solo rancore. Né in senso contrario militano gli ulteriori elementi di prova valorizzati dai giudici del merito ! ossia la predisposizione di un agguato e l’avere gli aggressori approfittato della partenza per l’America del fratello maggiore di NOME, ove si consideri che l’incontro degenerato nell’aggressione è stato del tutto casuale.
2.4. Con il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME ed il terzo del rcorso di NOME COGNOME si denunzia, con riferimento soltanto al primo imputato, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e, con riferimento ad entrambi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti.
L’affermazione della Corte di appello secondo cui il contributo di NOME COGNOME è stato determinante per la consumazione del tentato omicidio è apodittica. Anche nella ricostruzione accolta dalla Corte di appello l’apporto concorsuale è stato, invece, marginale. Si è infatti, risolto nella istigazione o rafforzamento de proposito criminoso del cugino.
La Corte di appello ha escluso l’aggravante della minorata difesa riconosciuta in esito al giudizio di primo grado, ciononostante ha confermato il giudizio di
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equivalenza fra attenuanti e aggravanti senza adeguata motivazione e con ricorso a clausole di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi degli imputati sono fondati nella parte in cui censura riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione, nel resto so infondati.
I motivi relativi alla qualificazione giuridica della condotta di cui al c – il secondo del ricorso di NOME COGNOME ed il primo di quello nell’interesse di NOME COGNOME – e alla condotta concorsuale di NOME COGNOME, che devono essere trat congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, so privi di pregio.
1.1. I giudici del merito, con argomentazioni non manifestamente illogiche e ancorate alle evidenze probatorie e, in particolare, alle dichiarazioni rese si persona offesa dopo il fermo di NOME COGNOME (ritenute più attendibili perché non condizionate dalle intimidazioni attestate dalle conversazioni intercettate), più testimoni oculari, hanno ricostruito l’azione finalizzata a causare la morte vittima come estemporaneamente concertata da tutti i concorrenti sin d momento dell’avvistamento di NOME COGNOME all’interno del bar “Coral”.
Più in dettaglio, si tratta di un’azione collettiva:
avviata da NOME COGNOME con l’aggressione di NOME e la pronunc dell’espressione “ti ricordi di me”, evocativa del movente, rappresentato vedetta per le lesioni riportate in passato;
in prima battuta, portata avanti senza soluzione di continuità dai cugini NOME e dagli altri ragazzi, che’ si erano immediatamente avventati sulla vitt colpendola con calci e pugni, fino a quando non si era divincolata;
proseguita da NOME COGNOME che, approfittando della condizione d immobilizzazione in cui era stato nuovamente posto NOME dai complici, avev sferrato plurime coltellate raggiungendolo all’emivolto destro, all’emit sinistro e destro in zona ascellare e nella zona ilare posteriore destra;
interrotta solo grazie al tempestivo intervento di uno dei presenti, il a fatica, era riuscito a separare NOMENOME ormai completamente ricoperto di sa e senza maglietta, dai ragazzi che lo avevano accerchiato.
In tale contesto non è revocabile in dubbio che NOME COGNOME abbia fornito contributo, cosciente e volontario, alla consumazione del tentato omicidio sia piano materiale – partecipando attivamente all’aggressione e colpen ripetutamente la vittima con calci e pugni, fino ad impedirne i movimenti così
rendere più agevole il concomitante accoltellamento da parte del cugino – sia sul piano morale, avendo, con la sua perdurante presenza e contestuale atteggiamento aggressivo verso NOME, stimolato e rafforzato il proposito criminoso di NOME COGNOME, insorto in precedenza grazie all’opera di convincimento realizzata sempre da NOME COGNOME attraverso i continui richiami, addirittura ripetuti per anni, al risentimento per l’affronto subito dalla persona offesa, colpevole di avergli procurato lesioni permanenti, e alla conseguente necessità di eliminarlo fisicamente per riscattarsi dal disonore. Non a caso NOME COGNOME, nel lanciarsi contro NOME, aveva ricordato a quest’ultimo e ai complici il proposito vendicativo, condiviso da tutti, che si accingevano ad attuare e, sempre nell’ambito di un’unica condotta aggressiva di tipo concorsuale, dopo l’iniziale spinta propulsiva, aveva continuato a colpire il rivale anche quando NOME COGNOME sferrava le coltellate. Né, in senso contrario alla colpevolezza, può obiettarsi che NOME COGNOME non poteva prevedere la scelta di NOME COGNOME di intervenire nell’aggressione servendosi del coltello ( posto che l’abitudine di quest’ultimo di portare sempre con sé l’arma, anche in ragione del mestiere di allevatore, era nota a tutti i familiari. In ogni caso, chiosa opportunamente la Corte distrettuale, NOME COGNOME ben sapeva, in virtù dei pregressi rapporti, che, una volta iniziata l’aggressione, il cugino, anche non armato, e gli altri complici gli avrebbero garantito il supporto necessario per portare a termine con maggiore facilità l’obiettivo preso di mira di uccidere NOME.
1.2. L’apparato argomentativo a sostegno della direzione non equivoca degli atti verso l’evento lesivo morte, nonché del dolo omicidiario è completo e, comunque, resiste ampiamente alle critiche dei ricorrenti.
Gli elementi, oggettivi e soggettivi, costitutivi della fattispecie contestata son stati desunti da una congerie di circostanze sintomatiche, ritenute nel loro complesso esaustive, nonostante il mancato ritrovamento dell’arma utilizzata da NOME NOME COGNOME. Al riguardo, osserva la Corte di appello, è decisivo che il coltello, a prescindere dalla lunghezza della lama, sia risultato in concreto capace di procurare ferite estese ed astrattamente mortali, se non adeguatamente e prontamente curate, e che, comunque, sia stato utilizzato, alla luce delle modalità esecutive dell’aggressione, per uccidere. Solo l’orientamento dell’azione verso tale ultima finalità, infatti, spiega perché NOME COGNOME, approfittando dell’intervenuta immobilizzazione, abbia reiterato i colpi a brevissima distanza dal bersaglio, li abbia diretti verso organi vitali e, soprattutto, perché, sempr spalleggiato dai complici a cominciare dal cugino, abbia continuato a sferrare fendenti della stessa intensità verso la vittima ormai a terra, incapace di opporre resistenza, ferita in più punti del corpo e sanguinante – quindi, anche dopo che era stato raggiunto, con tutta evidenza, l’obiettivo di lederne anche gravemente
l’integrità fisica – fermandosi sol perché uno dei presenti, allontanando NOME, aveva reso materialmente impossibile la prosecuzione dell’accoltellamento.
In siffatto contesto, il coltello, astrattamente mezzo inidoneo se non dotato della lunghezza necessaria per raggiungere gli organi vitali e provocare ferite direttamente mortali, era, in concreto, divenuto ki-eerrereto un’arma micidiale, tenuto conto della vicinanza tra aggredito ed aggressore e della possibilità di quest’ultimo di sfruttare l’itnmobilizzazione e l’ausilio contestualmente operato dai complici per provocare ferite sempre più profonde in prossimità di organi vitali fino a provocare la morte.
1.3. La condotta così ricostruita in fatto è stata sussunta correttamente nella fattispecie incriminatrice del tentato omicidio in sintonia con l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’animus necandi e, quindi, per tracciare la linea di confine tra i reati di tentato omicidio lesione personale, assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata “ex post” ma con riferimento alla situazione che si presentava “ex ante” all’imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso.
Nel compiere tale valutazione occorre avere riguardo alla potenzialità dell’azione lesiva desumibile dalla sede corporea attinta, dalle caratteristiche dell’arma impiegata, nonché dalle concrete modalità dell’aggressione (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, NOME. Rv. 283390 – 01; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 – 01).
Ineccepibilmente, la Corte di appello ha riferito l’idoneità degli atti all’insiem complessivo dell’attività posta in essere dal soggetto, tenendo conto di tutte le modalità e circostanze effettive di essa nell’ambito della situazione contingente (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 277032 – 02; Sez. 1, n. 41127 del 12/04/2018, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, COGNOME, Rv. 256991 – 01) e non ha fatto ricorso ad un criterio probabilistico di realizzazione dell’intento delittuoso, bensì alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l’agente si propone. In quest’ottica, è stato precisato che si configura un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell’art. 49 cod pen., in presenza di un’inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l’azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall’agente, risulti del tutto priva della capacità di attuar il proposito criminoso (Sez. 1, n. 12639 del 16/01/2019, NOME, Rv. 275326 – 01; Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto, Rv. 272810 – 01; Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L. M., Rv. 264567 – 01).
Il terzo motivo, relativo alla premeditazione, è fondato.
3.1. Va premesso che la premeditazione, configurata come circostanza aggravante nei delitti di omicidio volontario, ex art. 577, primo comma, n. 3 cod. pen., e di lesione personale, ex art. 585, primo comma, cod. pen., è contraddistinta da due elementi costitutivi: un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso (elemento di natura cronologica), tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso, e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica) (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 241575; tra le successive, Sez. 5, n. 34016 del 09/04/2013, F., Rv. 256528; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, COGNOME, Rv. 265149).
L’elemento cronologico richiede una estensione temporale tale da consentire all’agente la riconsiderazione della decisione assunta e da far prevalere la spinta al crimine rispetto ai freni inibitori.
L’elemento ideologico postula il radicamento e la persistenza costante, nella psiche del reo, del proposito omicida tanto che non è sufficiente ad integrarlo la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione, nella fase a quest’ultima immediatamente precedente, potendo tale comportamento fungere anche da antecedente di una risoluzione criminosa assunta in via estemporanea e poi attuata (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022 Rv. 283512 – 01).
Neanche l’agguato costituisce una modalità di esecuzione del delitto di per sé, sufficiente a dimostrare in ogni caso il processo psicologico di intensa riflessione e di fredda determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere e può assumere rilevanza probatoria ai fini dell’aggravante della premeditazione quando dimostri che il delitto è stato deliberato in un arco di tempo apprezzabile in concreto e sufficiente a far riflettere l’agente sulla decisione presa (tra le altre Sez. 1, n. 47250, del 09/11/2011, COGNOME, Rv. 251503), ovvero si inserisca come mezzo di esecuzione nel quadro complessivo di una macchinazione del delitto (tra le altre, Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, COGNOME, Rv. 260219).
Per il reato premeditato occorre, quindi, che l’agente sia animato da un proposito criminoso determinato e duraturo e non insorto ed attuato al momento dell’azione.
Ne segue che la premeditazione è incompatibile con il dolo d’impeto e con il dolo eventuale, ma richiede in capo all’agente il dolo diretto o intenzionale, anche nella forma del dolo alternativo (Sez. 1 , n. 29013 del 10/06/2021, COGNOME, Rv. 281643 – 01) o condizionato. Quest’ultima ipotesi ricorre quando la risoluzione
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criminosa, concretantesi nella ideazione del piano e nell’apprestamento dei mezzi, è già maturata ed è rimasta ferma nel tempo nei termini già chiariti ed è soltanto l’attuazione che rimane subordinata al verificarsi di una determinata situazione sfavorevole per l’agente. Realizzatasi la condizione risolutiva, il fatto omicidiario non può non ricollegarsi al proposito delittuoso rimasto persistente nel tempo, nel quale si rivela appunto la maggiore intensità di dolo, che caratterizza l’aggravante (Sez. 1, n. 32746 del 17/06/2020, COGNOME, Rv. 279933 – 01; Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008 , dep. 2009, Lancia, Rv. 242485; Sez. 1, n. 7766 del 30/01/2008, Dettori, Rv. 239232; Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, Zuica, Rv. 256180).
In caso di realizzazione concorsuale del reato, la premeditazione si estende al concorrente, che pur non avendo partecipato all’originaria deliberazione volitiva, ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all’evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori (Sez. 6, n. 56956, del 21/09/2017, Rv. 271952)
Ai fini dell’accertamento dell’aggravante è necessario fare ricorso a elementi estrinseci e sintomatici, individuati, a livello esemplificativo, nella causale dell’azione, nell’anticipata manifestazione dell’intento poi attuato, non contraddetto da condotte opposte, nella ricerca dell’occasione propizia, nella meticolosa organizzazione e nell’accurato studio preventivo delle modalità esecutive, nella violenza e nella reiterazione dei colpi inferti (tra le altre, Sez. 1 16711 del 17/01/2014, COGNOME, Rv. 259521). Anche la consumazione dell’omicidio a seguito dell’occasionale incontro con la vittima può essere compatibile con la premeditazione purché tale circostanza fortuita non sia stata la scaturigine dell’intenzione omicidiaria ma abbia facilitato o comunque reso possibile l’attuazione di quest’ultima già ferma nell’agente da un lasso di tempo utile ad integrare il già esaminato elemento cronologico (Sez. 1,n. 16142 del 24/01/2017, dep. 2018, Bidognetti, Rv. 273110 – 01).
3.2. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei rammentati principi ed ha seguito un percorso motivazionale incompleto ed illogico.
Ha, infatti, desunto l’elemento ideologico sia dai propositi di vendetta coltivati da NOME COGNOME nel corso di un biennio, allorquando aveva esternato a più persone, tra cui il fratello della vittima, l’intenzione di .uccidere il rivale dall’organizzazione dell’agguato. Non ha però chiarito perché le affermazioni di COGNOME, diluite in un lasso temporale assai rilevante, costituissero la manifestazione della seria riflessione dell’imputato sulla risoluzione criminosa, ormai ineluttabilmente adottata e sulle sue conseguenze, e non invece, come sostenuto dalla difesa, espressione di risentimento e di rancore alla luce del dato, incontestato, che non erano state accompagnate da alcun atto concretamente
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volto, anche solo a livello programmatico, all’esecuzione della deliberazione omicidiaria, se non l’avvertimento al fratello della vittima, invero non collocato nel tempo né posto in correlazione con l’episodio avvenuto all’interno del bar “Coral”. Tale carenza è particolarmente grave alla luce delle modalità esecutive del fatto omicidiario, altrettanto pacificamente ricostruite in termini di agguato non preordinato e nemmeno preceduto da una intesa esplicita tra i concorrenti, ma organizzato, estemporaneamente e spontaneamente, a seguito dell’incontro casuale con la vittima. Rimane quindi non sciolto il ragionevole dubbio che la deliberazione omicidiaria, anziché essere il frutto di una riflessione meditata per anni in termini esclusivamente speculativi, sia scaturita, con le forme del dolo di impeto, magari a seguito dA. ‘ un fatto contingente che abbia riacceso la conflittualità nel corso dell’occasionale incontro.
2.4. I motivi inerenti alla circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., denegata a NOME COGNOME e al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti non superano il vaglio di ammissibilità.
Le censure sull’attenuante del contributo concorsuale di minima importanza offerto da NOME COGNOME sono generiche e non si confrontano con la ricostruzione in 5,rotti , fatto recepita dalla sentenza impugnata secondo cui l’imputato ha -ci – un ruolo determinante nella realizzazione concorsuale del reato, dando avvio all’azione im.da omicidiaria e tendeoo l’atteggiamento aggressivo per tutto il suo svolgimento.
Sono, invece, manifestamente infondate le dedotte criticità sul giudizio di equivalenza. La Corte distrettuale ha giustificato la scelta, di per sé legittima, di mantenere inalterato il trattamento sanzionarlo anche dopo l’esclusione dell’aggravante della minorata difesa in ragione della particolare gravità della condotta e della elevata capacità a delinquere degli imputati, i quali, senza mostrare alcun ripensamento, erano fuggiti dopo l’accaduto senza preoccuparsi delle condizioni di salute della vittima ed anzi minacciando affinché non rivelasse l’identità degli aggressori.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione inerente al tentato omicidio di cui al capo a), con rinvio per uovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta t, Così deciso, in Roma il 14 giugno 2023 I resto i ricorsi.