Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40603 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40603 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado ai sensi degli artt. 624-bis e 625, comma primo, n. 4, cod. pen., ha riqualificato il fatto ex art. 624 e 625, comma primo, n. 4, cod. pen., riducendo l’entità della pena inflitta;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l’affermazione di responsabilità dell’imputata, non rientra nel perimetro del giudizio di legittimità in quanto mira a u a rivalutazione delle fonti di prova;
Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la configurabilità della aggravante della destrezza, è inedito, perché il punto non ha formato oggetto di devoluzione al giudice di appello;
Considerato che il terzo motivo, che contesta l’ammontare delle spese liquidate in favore della parte civile in euro 1.300,00, è generico, poiché non spiega le ragioni per le quali detta somma non sarebbe congrua (a fronte, peraltro, di un importo così esiguo);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023