Aggravante della destrezza: quando un ricorso è inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sia sul piano sostanziale, chiarendo i contorni dell’aggravante della destrezza nel reato di furto, sia sul piano processuale, illustrando le conseguenze di un ricorso basato su motivi non consentiti. La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità di un’impugnazione, ribadendo i limiti del proprio giudizio e sanzionando l’abuso dello strumento processuale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La sentenza, emessa dalla Corte d’Appello, confermava la responsabilità penale dell’imputato. Contro tale decisione, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a cinque distinti motivi che spaziavano dalla violazione di legge al vizio di motivazione su vari aspetti della vicenda, inclusa la configurabilità dell’aggravante della destrezza, la valutazione delle prove e la commisurazione della pena.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi dell’Aggravante della Destrezza
Tra i vari motivi, quello centrale riguardava proprio la contestata aggravante della destrezza. La difesa sosteneva che la condotta non integrasse tale circostanza. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto questa tesi come manifestamente infondata. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, i giudici hanno chiarito che la ‘destrezza’ non si limita ai casi di contatto fisico con la vittima (come il classico borseggio), ma si estende a tutte quelle situazioni in cui la condotta abile e svelta riguarda direttamente il bene sottratto, anche se questo si trova semplicemente alla portata e sotto la vigilanza della persona offesa. Nel caso specifico, il furto era avvenuto mentre la vittima era in fila presso un ufficio pubblico, una situazione che rientra pienamente in questa definizione.
La Manifesta Infondatezza e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha rilevato un vizio comune a tutti i motivi di ricorso: essi non denunciavano reali violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma si risolvevano in un tentativo di proporre una ‘ricostruzione alternativa del fatto’. Questo approccio è inammissibile nel giudizio di legittimità, che non è una terza istanza di merito dove poter riesaminare le prove. La Cassazione valuta solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione del giudice precedente, non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella già compiuta. Gli altri motivi, inoltre, sono stati giudicati generici e incapaci di muovere una critica compiuta e specifica alla sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di inammissibilità si fonda su due pilastri. In primo luogo, l’inammissibilità dei motivi perché tendenti a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte non può e non deve riesaminare il compendio probatorio, ma solo verificare che la sentenza impugnata sia esente da vizi giuridici. In secondo luogo, la manifesta infondatezza di specifiche censure, come quella relativa all’aggravante della destrezza, la cui applicazione è stata ritenuta dai giudici di merito congrua e conforme al diritto vivente. La Corte sottolinea che la motivazione della sentenza d’appello era completa e logica, avendo dato conto anche del valore non irrisorio dei beni sottratti ai fini della mancata concessione di un’attenuante.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo la definitività della condanna, ma anche ulteriori conseguenze per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ravvisando profili di colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata, la Corte lo ha condannato anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, mirando a scoraggiare la presentazione di ricorsi pretestuosi o dilatori che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Quando si configura l’aggravante della destrezza in un furto?
L’aggravante della destrezza sussiste non solo quando la condotta abile investe direttamente la persona del derubato (es. borseggio), ma anche quando riguarda il bene sottratto che si trova alla portata e sotto l’immediata vigilanza della vittima, pur senza un contatto fisico diretto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare vizi di legittimità (violazioni di legge o illogicità della motivazione), i motivi proposti miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, proponendo una ricostruzione alternativa non consentita nel giudizio di Cassazione. Inoltre, alcuni motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati e generici.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza?
Oltre a rendere definitiva la condanna, la dichiarazione di inammissibilità per colpa (dovuta alla palese infondatezza dei motivi) comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33229 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33229 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SULMONA il 18/06/1992
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di furto e indebito utili strumenti di pagamento diversi dai contanti;
considerato che:
– tutti i motivi di ricorso (il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 546 cod. pro e il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per il delitto di furto; motivo, che denuncia il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in relazi all’aggravante della destrezza; il terzo motivo – che assume la violazione di legge e il vi motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio sul quale si fonda l’affermazion di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen.; il quarto mot che prospetta il vizio di motivazione e la violazione di legge in merito alla commisurazione della pe all’esclusione dell’invocata attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.; il quinto motivo, ch il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alle statuizioni civili) un’alternativa ricostruzione del fatto, qui non consentita, senza neppure denunciare effettivamen il travisamento della prova una ricostruzione alternativa (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa Rv. 268360 – 01), e dunque non contengono compiute censure di legittimità;
– inoltre, il secondo motivo è manifestamente infondato dato che, «in tema di furto, circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta “destra” investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che no si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se no stretto contatto fisico» (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari, Rv. 279361 – 01) e la motivaz resa dalla Corte di merito è congrua e conforme al diritto alla luce delle modalità della sottraz come ricostruite dai Giudici di merito (ossia mentre la persona offesa era in fila al C.u.p. di una cfr. spec. p. 4 della sentenza); il quarto motivo contiene allegazioni generiche, inidonee a cost una compiuta critica alla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), che comunque ha dato conto del valore economico non irrisorio dei beni sottratti (cf p. 6 della sentenza impugnata; cfr. Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 – dep. 2021, COGNOME, R 280615 – 01), il che rende superflua ogni ulteriore considerazione;
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colp in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME*, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favor della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/07/2025.