Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7802 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7802 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a CATANIA il 06/10/1964
NOME COGNOME nato a CATANIA il 01/01/1959
NOME nato a CATANIA il 18/04/1961
NOME nato a CATANIA il 17/02/1985
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME perché il reato è estinto per prescrizione l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 71 D. Lgs. n. 159 del 2011 con rideterminazione della pena, ove pos ovvero con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania;
letti i motivi nuovi presentati dal difensore di NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi nuovi;
letti i motivi nuovi presentati dal difensore di NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata;
udito il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore di NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 3 giugno 2024 confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto NOME, NOME, NOME e NOME responsabili del reato di tentata estorsione ai danni di NOMECOGNOME
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di NOMECOGNOME osservando che l’imputato era estraneo ai fatti e che con la per offesa NOME vi era un rapporto di confidenza, tale per cui le frasi ri nel capo di imputazione non potevano certo costituire una minaccia.
1.2 Il difensore eccepisce che la ritenuta aggravante di cui all’art. 71 n. 159/2001 poteva essere applicata solo se il fatto era commesso da perso sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale e comunque non a delitto tentato; inoltre, non si aveva alcuna prova dell’esis della frase riferita da COGNOME.
1.3 D difensore rileva che erroneamente la Corte di appello aveva rigett le richieste di concessione delle attenuanti generiche e riduzione della p minimo edittale.
Propone ricorso il difensore di NOMECOGNOME
2.1 n difensore deduce che, riguardo al ruolo avuto dal ricorrente, la C di appello aveva omesso di valutare nella loro interezza le dichiarazioni persona offesa, da cui risultava che la figura di NOME era emersa quando era stato NOME a contattarlo e mai prima; tale fondamenta circostanza e la precisa volontà della persona offesa di chiedere l’interven ricorrente per dirimere contrasti economici sorti con uno dei fra dell’interlocutore rendeva evanescente il costrutto accusatorio, considerato come da sentenze di questa Corte, l’intermediario non risponde del reato concorso in estorsione, qualora il suo intervento abbia la finalità di per l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana; poi dato comprendere in base a quali elementi il ricorrente avrebbe dovuto ess a conoscenza dell’ammontare della somma di cui NOME si era riconosciut debitore.
2.2 Il difensore eccepisce la violazione dell’art. 99 cod. pen., visto ch là della richiamata gravità del reato commesso ben sei anni prima, era s omessa ogni valutazione circa la personalità del ricorrente, il quale non solo completamente modificato il proprio stile di vita, ma, considerata l’assen ulteriori carichi pendenti a suo carico, aveva dato piena dimostrazione di rescisso ogni collegamento con ambienti criminali.
2.3 Il difensore rileva l’inosservanza o erronea applicazione della l penale e/o mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazion ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 114 cod. pen.: al ricorrente erano state concesse le attenuanti generiche in virtù del secondario che avrebbe avuto nella vicenda e la motivazione sul punto della Cor di appello aveva omesso di valutare l’effettiva offensività della condot prevenuto.
Propongono ricorso i difensori di NOMECOGNOME
3.1 I difensori rilevano che la Corte di appello non aveva tenuto in nes conto che tra NOME e NOME vi erano stati rappo personali e familiari ventennali e che i fratelli NOME erano sempre stati cor affettuosi con NOME, che non temeva nessuna minaccia o violenza da part di NOME e del figlio, ma voleva solo non essere insultato; il giudi le indagini preliminari, dopo le dichiarazioni rese da COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, aveva ritenuto che i fatti denunciati dovessero ess collocati in un contesto diverso da quello originariamente prospettato ed a revocato la misura degli arresti domiciliari emessa nei confronti dei fratelli e di NOME
3.2 I difensori eccepiscono che la ritenuta aggravante di cui all’art. 71 D n. 159/2001 poteva essere applicata solo se il fatto era commesso da pers sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personal e comunque non al delitto tentato; NOME aveva appellato il decreto lo aveva sottoposto a misura di prevenzione ed al momento dei fatti il giudizio era stato definito.
3.3 I difensori eccepiscono che non era utilizzabile la registra ambientale effettuata con bodycell perché, in mancanza del supporto magnetic sigillato, era impedita qualsiasi possibilità di controllo; nella trascri consegnata alla procura vi erano troppe frasi incomprensibili, ed il perito COGNOME aveva commesso diversi errori, segnalati sia nel giudizio di primo grado ch quello di appello.
3.4 I difensori osservano che la richiesta di prevalenza delle conc aggravanti sulle contestate aggravanti era stata erroneamente rigettata, vis non era stata argomentata la gravità del fatto e che la regola dell’art. 69 4 cod. pen. non impediva di dichiarare la prevalenza; nei precedenti penal NOME non figurava alcuna condanna per il delitto di cui all’art. 4 cod. pen. e la recidiva, solo specifica, poteva consentire al giudice di non t conto
3.5 I difensori rilevano che erroneamente non era stato applicato l’art. cod. pen.
Propone ricorso l’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di Valent Giuseppe.
4.1 II difensore rileva che il reato di tentata estorsione era cad prescrizione in quanto a NOME non erano state contestate l’aggrava di cui all’art. 71 D. Lgs. n. 159/2011 e la recidiva, prevista solo per i coi per cui i termini di prescrizione erano identici al reato di cui al capo b) (alt estorsione), dichiarato prescritto.
Propone un secondo ricorso l’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME.
5.1 Il difensore eccepisce che NOME non si era mai immischiat nei rapporti tra suo padre e NOME e non aveva mai minacciato quest’ultim
5.2 Il difensore rileva che la Corte di appello aveva ritenuto attribuita, di concorso, anche a NOME, incensurato, l’aggravante di cui all’a D.L.vo n. 159/2011, senza darne adeguata motivazione: premesso che si trattav di aggravante soggettiva, non comunicabile al ricorrente, il difensore osserv la norma era applicabile solo ai delitti consumati; con l’esclusione dell’aggra il reato era da considerarsi prescritto.
5.3 Il difensore eccepisce che il rigetto delle richieste subordinate ava dal ricorrente era privo di adeguata motivazione: a NOME incensur ed estraneo al reato contestato, erano state negate le attenuanti generich una motivazione di stile.
5.4 Il difensore eccepisce che la Corte di merito aveva confermato statuizioni civili con concessione di una provvisionale, senza considerare NOME era creditore di NOME della somma di € 13.532,10 in for di una sentenza del Giudice del lavoro di Catania, somma che non avrebbe mai incassato, stante l’insolvenza di NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME è fon limitatamente alla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 71 D. 159/2011.
1.1 Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere generico, non si confronta la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato le minacce ricevut NOME al fine di ottenere la somma di 100.000 euro o di una procur
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vendere l’immobile e i macchinari della sua ditta; la Corte ha anche spie perché il teste COGNOME citato in ricorso, era da ritenere inattendibil sentenza impugnata); il motivo di ricorso pretende quindi di dare una spiegazi alternativa dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
1.2 Fondato è invece il motivo relativo all’art. 71 D.Lgs. n. 159/2011, c si dirà più avanti.
1.4 Relativamente al motivo concernente la recidiva (terzo motivo contenut nelle note depositate), si deve osservare che la Corte di appello ha esamina concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esis fatto per cui si procede e le precedenti condanne, ritenendo che la pregr condotta criminosa risultante dalle precedenti condanne fosse indicativa di
perdurante inclinazione al delitto, in quanto il peso criminale degli imput indice di maggiore attitudine criminosa e pericolosità sociale (pag.24 sen impugnata), adempiendo così all’onere motivazione richiesto.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME deve essere dichi inammissibile.
2.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, è opportuno ricordare c secondo questa Corte il principio «dell’oltre ragionevole dubbio», intro nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricos alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto d disamina da parte del giudice dell’appello, giacché la Corte è chiamata a controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso s imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 2 del 8 4 07/02/2017, COGNOME e altro, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 d 11/07/2014, COGNOME, Rv. 261600); di conseguenza la regola dell’«al di là di o ragionevole dubbio», impone all’imputato che, deducendo il vizio di motivazio della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attr una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di un ragionevole dubbi colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti da acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali. (Sez. 5, n. del 19/02/2014, C e altro, Rv. 260409; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, COGNOME e altri, Rv. 259204). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza impugnata non si è sottratta alla valutazione comparativa fra due versioni, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa secondo cui NOME e NOME si erano presentati da lui in quanto il fra (NOME) “…chiedeva la somma di trecento mila euro…per la protezione ch aveva dato in tutti quegli anni…” (pag.16 sentenza impugnata) e che, l’intervento, la somma richiesta dai due, che quindi facevano da intermed nell’interesse del fratello, era scesa a centomila euro; a tale proposito, dev ribadito che “ai fini dell’integrazione del concorso di persone nel reato di est è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportam al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa ill ne consegue che anche l’intermediario, nelle trattative per la individuazione persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concors tz,
estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di per l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana” n. 37896 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270723); nel caso in esame correttamente è stato rilevato che NOME e NOME non agiva nell’interesse della vittima, posto che i due si erano inseriti per portare richiesta estorsiva di una somma non dovuta; la Corte di appello ha anc evidenziato la mancanza di causa nella richiesta della somma di denaro da pa dei NOME a COGNOME, concludendo per la consapevolezza in capo a tutti imputati dell’ingiustizia della pretesa (pag.23 sentenza impugnata).
2.2 Relativamente al motivo concernente la recidiva, la giurisprudenza questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltati richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che es la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condo costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avvi nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazi a pag.24 della sentenza impugnata.
2.3 Anche la motivazione sulla mancata concessione dell’attenuante di cu all’art. 114 cod. pen. appare congrua e coerente con le risultanze processuali, la richiesta estorsiva posta in essere anche da NOMECOGNOME
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME deve es dichiarato inammissibile.
3.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si deve precisare la natura del sinda legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutaz nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interame al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conse inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimen che “…sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ri come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa risp a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/201 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la pro
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valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gra merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
La Corte di appello ha evidenziato, con un giudizio di merito non censurabi nella presente sede, il ruolo di NOMECOGNOME quale soggetto che si è in nella originaria richiesta estorsiva, abbassando la somma richiesta a cento euro e facendo più volte pressioni nei confronti di NOME per il pagame della somma, nella piena consapevolezza della illiceità della pretesa (si vedan particolare, i dialoghi riportati a pag.19 della sentenza impugnata).
3.2 Dell’eccezione di cui all’art. 71 D.Lgs. n. 159 del 2011 e della richie prevalenza delle attenuanti generiche si dirà più avanti.
3.3 Assolutamente generico è il motivo di ricorso relativo alla registrazi ambientale con bodycell, che non precisa quali frasi sarebbero da riten inutilizzabili, quali sarebbero incomprensibili, e quali errori avrebbe commess perito nominato.
3.4 Sulla recidiva si richiama quanto argomentato in merito alla posizione NOMECOGNOME alla luce della motivazione contenuta a pag.24 della senten impugnata; analoghe considerazioni valgono per la mancata concessione dell’art 114 cod. pen.
3.5 Trattando ora della aggravante di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 159 2011, appare opportuno prendere le mosse da quanto affermato in motivazione da Sez. U. n. 40985 del 19/04/2018, COGNOME e altro, Rv. 273752 – 01, che ha precisato che il delitto tentato costituisce una fattispecie criminosa auto risultante dalla combinazione della norma incriminatrice e dell’art. 56 cod. giungendo quindi alla conclusione che le aggravanti (in quel caso si discut dell’art. 7 I. d.ln. 152/91, ora art. 416-bils.1 cod. pen.) possono essere a anche ai delitti rimasti allo stadio del tentativo soltanto per i delitt genericamente, a differenza di quanto si verifica nel caso dei delitti individua l’espressa indicazione delle norme incriminatrici, per i quali le aggravant operano in caso di semplice tentativo; la sentenza ha anche osservato che diversa interpretazione dell’indicazione nominativa di uno specifico delitto, comprendente solo l’ipotesi consumata, rispetto a quella dell’indicazione gene di una categoria di delitti, come comprendente sia i delitti tentati che consumati, è già stata adottata in precedenza e in diversi campi (amnist indulto, art. 649 c.p., ordinamento penitenrizario, termini di durata massima custodia cautelare): “Come dimostra la rassegna degli orientamenti, la nat sfavorevole degli effetti non ha impedito un’interpretazione delle no comprensiva anche del delitto tentato, quando l’indicazione dei delitti è gene
mentre, al contrario, in presenza di un’elencazione specifica e nominativa delitti, la giurisprudenza di legittimità si è sempre richiamata alla natura aut del delitto tentato e al principio di tassatività” (par.4.5, pag.12).
Pertanto, poiché l’art. 71 D. Lgs. n. 159/2011 prevede espressamente ch le pene stabilite per alcuni delitti, tra cui viene menzionato espressamente q di cui all’art. 629 cod. pen., sono aumentate se il fatto è commesso da per sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, si deve ritenere che l’aumento può essere disposto soltanto per le ipote estorsione consumata, ma non di estorsione tentata, fattispecie crimino autonoma.
Peraltro, è anche fondato il secondo motivo di ricorso proposto nell’intere di NOME relativamente alla aggravante in parola, posto che, a fro dell’eccezione secondo la quale l’aggravante non poteva essere contestata quanto il provvedimento con cui era stata disposta la misura di prevenzione n era definitivo, la motivazione del rigetto del motivo affermato dalla Corte di app in quanto l’art. 10 D.L.vo n. 159/2011 dispone che “il ricorso non ha eff sospensivo” è errata, in quanto confonde l’esecutività del provvedimento con definitività.
Pertanto, nei confronti di NOME deve essere dispost l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appell Catania per la rideterminazione della pena, alla luce della eliminazi dell’aggravante di cui all’art. 71 D.Lgs. n. 159/2011; non così per NOME COGNOME e NOME, per i quali è stata riconosciuta l’equivalenza delle atte generiche con la recidiva reiterata e che quindi, anche con l’eliminaz dell’aggravante, non potrebbero avere alcun beneficio, ostandovi il dispo dell’art. 69 comma 4 cod. pen., per cui nessun interesse avevano alla proposizi del motivo di ricorso relativamente all’aggravante suddetta.
Nei confronti di NOME deve essere pronunciata sentenza d annullamento senza rinvio, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizio
4.1 Si deve infatti rilevare che a NOME non è mai stata contest alcuna aggravante, come si evince dalla semplice lettura del capo di imputazion pertanto, il termine di prescrizione del reato partendo dalla data del comme reato (artt.56,629 cod.p.en, 18.12.2012) di anni 8 e mesi 4 scadeva il 18 2021; sommando le sospensioni indicate dalla Corte di appello in sentenza (prim grado: 20.2.14-22.5.14, giorni 91; appello: 3.5.2022, giorni 60, 10.5.20 3.6.2024, giorni 390) si arriva all’il ottobre 2022, data precedente alla se della Corte di appello (3 giugno 2024)
Per quanto riguarda il ricorso di NOME si deve ribadire l’inammissibilità deil’impugnazione si estende ai motivi nuovi ai sensi dell’ar comma 4 cod. proc. pen.; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., c provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della caus inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME perché il reato è estinto per prescrizione.
Esclusa l’aggravante di cui all’art. 71 D. Lgs. n.159 del 2011, annulla la sen impugnata nei confronti di NOME limitatamente alla misura della pen e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appel Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME e NOMECOGNOME che condan al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025