Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45047 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna in ordine a reato previsto dall’art.624bis, comma 2, cod.pen..
L’unico motivo proposto, attinente al riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall’art.625, n.5, cod.pen., è inammissibile in quant manifestamente infondato.
Difatti, la Corte territoriale ha fatto coerente applicazione del principio in b al quale – ai fini del perfezionamento dell’aggravante in questione – è sufficie una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsia mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (Sez. 6, n. 21890 del 03/04/2014, Arpaia, Rv. 259766; Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 27166, relative all’analoga aggravante prevista per il delitto di rapina).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente