Aggravante del Travisamento nel Furto: La Cassazione Chiarisce i Requisiti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema di notevole rilevanza pratica nel diritto penale: i requisiti per la configurabilità dell’aggravante del travisamento. Con la decisione n. 45047/2024, i giudici di legittimità hanno confermato un orientamento consolidato, chiarendo che anche una minima alterazione dell’aspetto fisico può essere sufficiente a far scattare un aumento di pena, a patto che sia funzionale a ostacolare l’identificazione del reo.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro la Condanna per Furto Aggravato
Il caso trae origine da una condanna per furto (ex art. 624-bis c.p.) emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando un unico punto: il riconoscimento dell’aggravante prevista dall’articolo 625, n. 5, del codice penale. Secondo la difesa, le modalità con cui l’imputato aveva alterato il proprio aspetto non erano tali da giustificare l’applicazione di tale circostanza, ritenendola pertanto infondata.
L’Applicazione dell’Aggravante del Travisamento
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello abbia correttamente applicato il principio di diritto consolidato in materia. Secondo tale principio, per il perfezionamento dell’aggravante del travisamento non è necessario un mascheramento elaborato o completo. È invece sufficiente una qualsiasi alterazione dell’aspetto esteriore, anche se lieve e ottenuta con mezzi rudimentali. Il requisito fondamentale è che tale modifica sia concretamente idonea a rendere più difficoltoso il riconoscimento della persona da parte di terzi, come la vittima o le forze dell’ordine.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una giurisprudenza costante e coerente. Richiamando precedenti sentenze (come la n. 21890/2014 e la n. 56937/2017, quest’ultima relativa all’analoga aggravante per il reato di rapina), ha ribadito che il focus non è sulla qualità o complessità del travisamento, ma sulla sua efficacia nell’ostacolare l’identificazione. Qualsiasi mezzo, purché raggiunga questo scopo, è sufficiente a integrare l’aggravante. La manifesta infondatezza del motivo di ricorso ha quindi portato alla sua dichiarazione di inammissibilità e alla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia consolida un principio chiave: la soglia per l’applicazione dell’aggravante del travisamento è relativamente bassa. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che anche gesti apparentemente semplici, come indossare un cappello calato sul viso, occhiali da sole inusuali o una sciarpa per coprire parte del volto durante la commissione di un reato, possono portare a un significativo inasprimento della pena. La decisione non dipende dalla complessità del travestimento, ma unicamente dalla sua idoneità a rendere più difficile il riconoscimento dell’autore del reato.
Per integrare l’aggravante del travisamento è necessario un mascheramento completo ed elaborato?
No, secondo la Corte di Cassazione è sufficiente anche una lieve e rudimentale alterazione dell’aspetto esteriore della persona.
Qual è il criterio decisivo per l’applicazione di questa aggravante?
Il criterio decisivo è che l’alterazione, anche minima, sia concretamente idonea a rendere più difficoltoso il riconoscimento della persona che commette il reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre alla conferma della decisione impugnata, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45047 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45047 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOMECODICE_FISCALE nato a NAPOLI il 07/08/1989
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna in ordine a reato previsto dall’art.624bis, comma 2, cod.pen..
L’unico motivo proposto, attinente al riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall’art.625, n.5, cod.pen., è inammissibile in quant manifestamente infondato.
Difatti, la Corte territoriale ha fatto coerente applicazione del principio in b al quale – ai fini del perfezionamento dell’aggravante in questione – è sufficie una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsia mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (Sez. 6, n. 21890 del 03/04/2014, Arpaia, Rv. 259766; Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 27166, relative all’analoga aggravante prevista per il delitto di rapina).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente