Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25658 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25658 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Mistretta il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 6.03.2023 dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME, ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati rinviati a giudizio dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Patti con decreto di giudizio immediato emesso in data 14 aprile 2014, per rispondere, rispettivamente, il primo, dei delitti di cui agli artt. 61 n. 7, 81, secondo comma, 112, n. 2, 117 e 314 cod. pen., fatti
commessi in concorso con NOME COGNOME, in Pettine° dal gennaio 2008 sino al 13 novembre 2013 (capo b), e il secondo, dei delitti di cui agli artt. 61 n. 2, 81, secondo comma, 110, e 479 cod. pen., commessi in Pettineo, dal 2008 al 2012 (capo c), e di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 117 e 314 cod. pen., commessi in concorso con NOME COGNOME, in Pettineo dal 19 marzo 2008 al 20 settembre 2012 (capo d).
Secondo l’ipotesi di accusa, NOME COGNOME, figlio di NOME e all’epoca, con lui convivente, avrebbe concorso con il padre, responsabile dell’area economica e finanziaria del Comune di Pettineo, nell’appropriazione di ingenti somme di proprietà dell’ente pubblico, confluite sul suo conto corrente mediante l’esibizione di mandati di pagamento privi di legittima causale, in quanto attestavano spese inesistenti o non autorizzate dal Comune; in particolare, sul conto corrente intestato a NOME COGNOME presso la filiale Unicredit del Comune di Tusa sarebbero confluite una parte consistente delle somme oggetto di peculato (capo b).
NOME COGNOME, dipendente del Comune di Santo COGNOME di Camastra, incaricato di supportare “a scavalco” l’ufficio diretto da NOME COGNOME, avrebbe aiutato il correo nell’utilizzo del software per la gestione dell’ufficio, concorrendo nelle condotte di falso ideologico (capo c) e di peculato (capo d); in particolare, il COGNOME avrebbe incassato 20.000 euro dal 2008 al 2012.
Il Tribunale di Patti, con sentenza emessa all’esito del giudizio dibattimentale in data 7 aprile 2022:
ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine alle condotte loro ascritte sino al 31 dicembre 2008, essendo tali reati estinti per prescrizione;
ha dichiarato il COGNOME colpevole del reato al medesimo ascritto al capo b) e lo ha condannato alla pena di quattro anni di reclusioni;
ha dichiarato il COGNOME colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, lo ha condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione;
ha disposto la confisca di euro 147.255,74 nei confronti del COGNOME e di euro 15.500 nei confronti del COGNOME, li ha dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, li ha condannati al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile in favore del Comune di Pettineo.
La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, appellata dagli imputati:
ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati di cui ai capo b) e d) della rubrica, limitatamente ai fatti commessi prima del
6 novembre 2009, perché estinti per prescrizione;
ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del COGNOME per il reato di cui al capo c) della rubrica, esclusa l’aggravante del falso fidefacente, in quanto estinto per prescrizione;
ha rideterminato la pena inflitta al COGNOME, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, in misura pari a due anni e dieci mesi di reclusione e per il COGNOME, ritenuta l’aggravante di cui all’art. 323-bis cod. pen., alla pena di due anni e sei mesi di reclusione;
ha applicato agli imputati l’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena, in luogo dell’interdizione perpetua;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
AVV_NOTAIO, nell’interesse del COGNOME, e gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse del COGNOME, hanno presentato ricorso avverso tale sentenza e ne hanno chiesto l’annullamento.
AVV_NOTAIO, nell’interesse del COGNOME, ha proposto cinque motivi di ricorso.
5.1. Con il primo motivo di ricorso il difensore censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata assunzione da parte della Corte di Appello della prova decisiva costituita da dall’espletamento di una perizia grafologica, finalizzata a verificare la autenticità delle firme attribuite al ricorre in relazione alle operazioni di riscossione degli importi confluiti sul conto corrente a lui intestato.
Ad avviso del difensore, infatti, la Corte di appello avrebbe ritenuto NOME COGNOME responsabile del delitto di peculato quale titolare del conto corrente sul quale confluirono le somme distratte dall’ente comunale.
L’esperimento della perizia, al fine di acclarare l’autenticità delle firme sulla documentazione relativa all’apertura del conto corrente e sull’incasso delle somme, avrebbe, tuttavia, potuto confermare quanto dichiarato dal padre NOME COGNOME, che ha escluso ogni responsabilità del figlio nelle condotte contestate.
Tra l’apertura del conto corrente (in data 11 novembre 2016) e l’incasso del primo mandato di pagamento (effettuato in data 22 gennaio 2008), del resto, sarebbe decorso un anno e due mesi e questo dato dimostrerebbe come, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, il conto corrente non fu aperto «per non dare adito a sospetti»; NOME COGNOME, inoltre, avrebbe accompagnato il padre in banca solo qualche volta e, dunque, il conto corrente di cui si controverte non sarebbe stato nella sua materiale disponibilità.
5.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di legge e il vizio
di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza in capo al ricorrente dell’elemento soggettivo del delitto di peculato, in quanto il conto corrente sarebbe stato acceso da NOME COGNOME, ma sarebbe stato in uso a NOME COGNOME.
La Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine alle censure relative alla valutazione della prova formulate nell’atto di appello e avrebbe violato l’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., in quanto le risultanze probatorie raccolte non avrebbero dimostrato il coinvolgimento del ricorrente in termini idonei a fondare un giudizio di responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio.
Il difensore rileva che la gestione economica della famiglia e del conto corrente sarebbe stata di esclusiva spettanza del padre dell’imputato. Inoltre, secondo quanto riferito dai testimoni, il ricorrente non avrebbe mai avuto la disponibilità di somme di danaro.
5.3. Con il terzo motivo il difensore censura la violazione di legge ed il vizio di omessa motivazione in relazione alla richiesta riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 640, 61 n. 9 cod. pen.
Nel secondo motivo di appello, infatti, il difensore aveva rilevato che le condotte contestate all’imputato dovevano essere sussunte nella fattispecie della truffa aggravata e non già del peculato, in quanto le condotte fraudolente (e, segnatamente, i falsi) hanno costituito l’antecedente logico dell’appropriazione, essendo finalizzate ad ottenere la disponibilità delle risorse economiche oggetto di appropriazione.
5.4. Con il quarto motivo il difensore deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., che dovrebbe essere commisurata non alla entità complessiva dei fatti posti in continuazione, bensì all’importo risultante dai singoli episodi di appropriazione.
Nel disegno sistematico del codice penale, infatti, la considerazione unitaria del reato continuato sarebbe limitata ai soli effetti previsti espressamente dal legislatore e per tutti gli altri la valutazione cumulativa dei reati in continuazio non sarebbe ammessa.
5.5. Con il quinto motivo il difensore lamenta la violazione dell’art. 578 bis cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione rispetto alla confisca del profitto, disposta anche in relazione alle condotte di peculato commesse prima del 6 novembre 2009, per le quali è stata dichiarata la prescrizione.
Ad avviso del difensore, infatti, la sentenza di condanna di primo grado non potrebbe costituire un titolo sufficiente per l’accertamento della responsabilità dell’imputato, in quanto la sentenza di estinzione del reato per prescrizione non è qualificabile alla stregua di una sentenza di condanna.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse del
COGNOME, hanno proposto tre motivi di ricorso.
6.1. Con il primo motivo i difensori hanno dedotto il vizio di motivazione apparente in relazione alla ritenuta sussistenza dei delitti di peculato e falso ideologico.
Ancorché sia stato comprovato nel corso del giudizio che il COGNOME abbia percepito un compenso per l’attività svolta, l’imputato non avrebbe avuto la consapevolezza e la volontà di percepire un compenso non dovuto, bensì solo di ricevere una legittima retribuzione per l’attività prestata, sia pure in fatto in favo della pubblica amministrazione.
I difensori, citando ampiamente le prove assunte nell’istruttoria dibattimentale, rilevano che il COGNOME non avrebbe arrecato alcun contributo sotto il profilo psicologico al COGNOME nell’emettere i mandati di pagamento e, comunque, avrebbe prestato la propria opera non già clandestinamente, ma in totale trasparenza e pubblicità nell’interesse del Comune di Pettine°.
6.2. Con il secondo motivo i difensori deducono la violazione di legge e il vizio di carenza motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti in termini d peculato e di falso ideologico, a fronte della invocata derubricazione in abuso di ufficio e nel delitto di cui all’art. 480 cod. pen.
La Corte di appello non avrebbe motivato sulla richiesta di riqualificazione dei delitti di falso ai sensi dell’art. 480 cod. pen., in quanto non sarebbe falso mandato di pagamento, che integra un mero atto dispositivo, ma solo la situazione che costituisce il presupposto per la sua emissione.
Nessun rilievo, inoltre, potrebbe assumere in ordine alla qualificazione dei fatti l’acquisizione della sentenza, peraltro neppure corredata dell’attestazione di definitività, che ha condannato NOME COGNOME per peculato.
Le condotte di peculato, inoltre, dovrebbero essere riqualificate come abuso di ufficio, posto che il peculato per distrazione è stato espunto dalla fattispecie di cui all’art. 314 cod. pen. e le somme versate al COGNOME hanno costituito il corrispettivo di attività professionali dal medesimo svolte nell’ambito di finalità istituzionali del Comune di Pettine°. Il reato di abuso di ufficio, peraltro, sarebbe insussistente per carenza del requisito dell’ingiustizia del danno o del vantaggio, in quanto la remunerazione al COGNOME era dovuta sulla base del diritto oggettivo, quale legittima retribuzione per l’attività resa dall’imputato, sia pure in assenza di una investitura ufficiale.
6.3. Con il terzo motivo i difensori censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla richiesta applicazione in termini di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. sulle contestate aggravanti e alla mancata riduzione della pena, pur in presenza della declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo c), nonché di alcuni peculati commessi in epoca antecedente
il 6.11.2009, con conseguente violazione dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte di appello avrebbe, infatti, dovuto ridurre la pena, per effetto della declaratoria di prescrizione pronunciata e questa riduzione avrebbe consentito all’imputato di ottenere la concessione dei benefici di legge e, segnatamente, della sospensione condizionale della pena.
Con memoria depositata in data 29 febbraio 2024 l’AVV_NOTAIO COGNOME ha chiesto la rimessione del ricorso alle Sezioni unite, in ordine alla questione controversa dell’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. in relazione a delitti contestati come commessi in continuazione e, segnatamente, al fine di chiarire se, in tema di reato continuato, la rilevante gravità debba essere valutata non con riguardo al danno patrimoniale complessivamente causato dalle plurime violazioni, ma a quello cagionato da ciascuna di esse.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 marzo 2024, il Procuratore generale, nella persona di NOME COGNOME, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla verifica della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. in relazione ai singoli delitti di peculato, dichiaran inammissibile nel resto il ricorso, con declaratoria di irrevocabilità della condanna in relazione ai contestati reati e di annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti COGNOME NOME limitatamente alla eventuale applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso, con declaratoria di irrevocabilità della condanna in relazione ai contestati reati.
In data 12 marzo 2023 gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse del COGNOME, hanno proposto motivi nuovi, ribadendo le censure già proposte.
I difensori hanno, inoltre, rilevato che la pena, dovrà essere ulteriormente diminuita, considerato che medio tempore anche i fatti asseritamente commessi in data 2 febbraio 2009 e il 29 settembre 2010 si sono prescritti, essendo già maturato il relativo termine massimo di dodici anni e sei mesi (cui vanno aggiunti 305 giorni di sospensione).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
AVV_NOTAIO, nell’interesse del COGNOME, con il primo motivo di ricorso ha censurato la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla
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mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello mediante assunzione della prova decisiva consistita nell’espletamento di una perizia grafologica.
3. Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha rigettato la richiesta formulata dalla difesa di disporre una perizia grafologica, rilevando che le testimonianze rese in dibattimento hanno consentito di acclarare che il ricorrente si recava in banca con il padre, che riceveva regolarmente gli estratti conto presso la propria abitazione e che il conto sul quale affluivano il profitto delle distrazioni in danno del Comune di Pettineo era anche alimentato dai propri redditi da lavoro.
La Corte di appello, con motivazione logica e congrua, e dunque, non censurabile in questa sede, ha ritenuto dimostrata la consapevole ricezione da parte del ricorrente sul predetto conto corrente delle somme distratte dalle casse comunali e tale elemento rende non decisivo il tema dell’accertamento dell’autografia delle sottoscrizioni apposte sulla documentazione contrattuale.
Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza in capo al ricorrente dell’elemento soggettivo del delitto di peculato, in quanto il conto corrente sarebbe stato acceso da NOME COGNOME, ma sarebbe stato in uso esclusivo a NOME COGNOME.
5. Il motivo è inammissibile, in quanto aspecifico.
Il ricorrente si è, infatti, limitato a trascrivere integralmente il motivo appello, in assenza di effettivo confronto con la decisione impugnata.
Nessuna omissione di motivazione è, peraltro, ravvisabile sul punto, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato, per le ragioni sopra esposte, in ordine alla disponibilità del predetto conto corrente anche da parte del ricorrente.
Con il terzo motivo il difensore censura la violazione di legge ed il vizio di omessa motivazione in relazione alla richiesta riqualificazione delle condotte accertate quale truffa aggravata ai sensi degli artt. 640, 61 n. 9 cod. pen.
7. Il motivo è infondato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sen dell’art. 61 n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione,
ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (ex plurimis: Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282, nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti di un’impiegata di un uffici postale che aveva conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed altri titoli facendosi rilasciare deleghe e firmare ricevute dagli utenti).
Il delitto di peculato è, infatti, riscontrabile quando il pubblico ufficiale l’incaricato di pubblico servizio pone in essere la condotta fraudolenta al solo fine di occultare l’illecito commesso, avendo egli già il possesso o comunque la disponibilità del bene oggetto di appropriazione, per ragione del suo ufficio o servizio; se, invece, la medesima condotta fraudolenta è finalizzata all’impossessamento del denaro o di altre utilità, di cui egli non ha la libera disponibilità, al verificarsi dei relativi costituti, possono ritenersi integrate a ipotesi delittuose, prima tra tutte la truffa, aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 9 cod pen. (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154).
Nel delitto di peculato, dunque, il possesso e la disponibilità del denaro per determinati fini istituzionali è un antecedente della condotta incriminata; per contro, nella truffa l’impossessamento della cosa è l’effetto della condotta illecita.
La Corte di appello di Messina ha fatto buon governo di tali consolidati principi, in quanto ha qualificato le condotte accertate come peculato, rilevando che «COGNOME NOME si è appropriato di denaro del Comune di Pettineo, del quale aveva la disponibilità per avere “gonfiato” il capitolo di bilancio destinato alla manutenzione del software, emettendo mandati di pagamento in favore del figlio e del suo collaboratore COGNOME NOME, i quali vanno qualificati come concorrenti nello stesso reato» (pag. 10 della sentenza impugnata).
Nella valutazione non incongrua della Corte di appello, dunque, la disponibilità della somma era originaria per NOME COGNOME, nella qualità di responsabile dell’Area Economico e Finanziaria del Comune di Pettineo, e il mandato di pagamento con causale fittizia ha costituito solo l’escamotage per occultare l’illecito e far acquisire la disponibilità delle somme al figlio e al COGNOME.
Con il quarto motivo il difensore deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., che dovrebbe essere commisurata non sulla entità complessiva dei fatti posti in continuazione, bensì sull’importo risultante dai singoli episodi, e sollecita la rimessione di questa
questione di diritto all’esame delle Sezioni unite di questa Corte.
9. Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di legittimità in passato si è divisa sul criterio di valutazione della sussistenza dell’aggravante del danno di rilevante gravità nel caso di reato continuato e, segnatamente, se la stessa debba essere operata con riferimento al danno cagionato da ogni singola violazione (ex plurimis: Sez. 6, n. 50792 del 28/03/2019, Mondello, Rv. 277627, relativa a un caso di peculato continuato ai danni di uno stesso comune) o a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni (Sez. 5, n. 28598 del 07/04/2017, COGNOME, Rv. 270244 01; Sez. 2, n. 45505 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265557 – 01; Sez. 2, n. 45505 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265541 – 01; Sez. 2, n. 2201 del 13/11/2013 (dep. 2014), COGNOME, Rv. 258477 – 01).
Il contrasto è, tuttavia, fondamentalmente superato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, che afferma, che ai fini dell’applicazione al reato continuato dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen., la valutazione del danno di rilevante gravità deve essere effettuata non con riguardo al danno complessivamente causato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo, ma al danno patrimoniale cagionato da ogni singolo reato (Sez. 2, n. 51735 del 31/10/2023, Bani, Rv. 285678 – 02).
In questa sentenza la Corte ha, peraltro, rilevato che «si deve peraltro osservare come l’evidenziato contrasto giurisprudenziale non risulti, in realtà, concretamente sussistente negli ampi termini che appaiono risultare dalla mera lettura delle massime delle sentenze che hanno fatto proprio lo stesso orientamento non condiviso da questo Collegio, senza considerare le fattispecie concrete oggetto dei procedimenti, i quali, almeno in alcuni casi, concernevano delle ipotesi di truffa cosiddetta a consumazione prolungata, nelle quali il reato, essendo riconducibile a un unico comportamento fraudolento, era, quindi, in realtà, unico».
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, rilevato, conformemente all’opinione pressoché unanime della dottrina, che il reato continuato si configura come una particolare ipotesi di concorso di reati e va considerato unitariamente solo per gli effetti che sono espressamente previsti dalla legge (come ai fini della determinazione della pena, ai sensi del secondo comma dell’art. 81 cod. pen., e, oggi, dell’individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, ai sensi del primo comma dell’art. 158 cod. pen., come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), 7 della legge 9 gennaio 2019, n. 3), mentre, per tutti gli altri effetti non sono espressamente previsti dalla legge, la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che essa garantisca un risultato favorevole al reo.
Tale orientamento è stato in particolare espresso, proprio con riferimento al tema delle circostanze, dalla sentenza delle Sezioni unite Chiodi (Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 241755-01), la quale ha affermato il principio secondo cui «i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti».
Come risulta dalla lettura di tale sentenza, il principio è, peraltro, stato affermato proprio in riferimento alle circostanze cosiddette “quantitative” e, specificamente, alle circostanze attenuanti previste dal n. 4) e dal n. 6) del primo comma dell’art. 62 cod. pen. e alla circostanza aggravante – che è quella che viene qui in rilievo – prevista dal n. 7) del primo comma dell’art. 61 cod. pen.
Analogo orientamento è stato espresso dalle Sezioni unite anche nella sentenza Ciabotti (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347-01), nella quale è stato ribadito che « reati legati dal vincolo della continuazione devono a concezione unitaria del reato continuato opera, quindi, soltanto per gli effetti espressamente presi in considerazione dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, e sempre che garantisca un risultato favorevole al reo».
Muovendo da tali principi, deve rilevarsi che la Corte di appello di Messina non ha fatto corretta applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen., ritenendola sussistente in ragione del danno complessivamente causato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo della continuazione.
Non è, tuttavia, possibile per questa Corte stabilire, sulla base della sentenza impugnata, stabilire se il danno patrimoniale cagionato da ogni singolo reato di peculato sia o meno ascrivibile all’ambito applicativo dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen.
La sentenza impugnata, infatti, non contiene alcuna indicazione delle somme di volta in volta oggetto di peculato e la ricostruzione delle somme, non certo esigue, incassate dall’imputato è stata operata dalla sentenza di primo grado (a pag. 15) solo su base annuale e, dunque, secondo un computo che non consente di valutare l’importo delle singole appropriazioni.
L’annullamento della sentenza sul punto impone, dunque, l’annullamento con rinvio della sentenza ad altra sezione della Corte di appello di Messina per verificare l’applicabilità nella specie dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pe
10. Con il quinto motivo il difensore lamenta la violazione dell’art. 578 bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione rispetto alla confisca del profitto, dispost anche in relazione alle condotte di peculato commesse prima del 6 novembre
2009, per le quali è stata dichiarata la prescrizione.
Il motivo è inammissibile per aspecifità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di appello a pag. 12 ha disposto, ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del profitto del reato secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 – 01).
Secondo le Sezioni Unite, inoltre, il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell’art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264434 01, § 4.3; il principio è ribadito alle pagg. 19-20 da Sez. U, n. 15229 del 22/9/2022, COGNOME, Rv. 284209).
Queste condizioni sussistono nel caso di specie e il ricorrente non si è confrontato con le stesse.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con primo motivo proposto nell’interesse del COGNOME, hanno dedotto il vizio di motivazione apparente in relazione alla ritenuta sussistenza dei delitti di peculato e falso ideologico.
Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, non confrontandosi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, si è limitato a sollecitare la Corte di legittimità a un rinnovato esame degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, mediante un confronto diretto con gli stessi.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze
processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrent come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitin genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Rv. 264441).
La Corte di appello ha, peraltro, non incongruamente ritenuto dimostrati i delitti di peculato contestati al COGNOME, in quanto è incontestato che il ricorrente ha incassato i predetti mandati di pagamento «con piena consapevolezza delle somme che COGNOME NOME aveva distratto dalle casse comunali».
Nella valutazione non illogica della Corte, dunque, il COGNOME ha «ricevuto un compenso a fronte di un’attività realmente non svolta» e «ha ricevuto, con piena consapevolezza, danaro proveniente dal Comune per un’attività che, a tutto concedere, egli svolgeva abusivamente in favore di COGNOME, quale che fosse il beneficio indiretto che l’ente possa averne ricavato».
Parimenti la Corte di appello di Messina ha non illogicamente ritenuto comprovata la commissione dei delitti di falso, rilevando che il COGNOME ha coadiuvato il NOME nella gestione del software utilizzato per emettere i falsi mandati di pagamento.
Con il secondo motivo i difensori deducono la violazione di legge e il vizio di carenza motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti in termini di peculato e di falso ideologico in atto, a fronte della invocata derubricazione in abuso di ufficio e nel delitto di cui all’art. 480 cod. pen.
15. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto per tali reati la Corte di appello ha dichiarato integralmente la prescrizione, previa esclusione dell’efficacia fidefacente dell’atto, e, dunque, nessun ulteriore e più ampio effetto favorevole potrebbe essere conseguito dall’imputato in relazione ai delitti contestati al capo c) (neanche in punto di risarcimento del danno).
L’imputato ha, infatti, un interesse concreto a contestare, ai fini civili, l
diversa qualificazione giuridica del fatto attribuita dalla sentenza di prescrizione solo quando quest’ultima si riverberi sulla quantificazione del danno morale o del danno biologico.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, sussiste l’interesse ad impugnare quando l’indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all’esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico (ex plurimis: Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 – 01).
L’interesse a ricorrere, del resto, risulta escluso quando, alla stregua della stessa richiesta della parte legittimata all’impugnazione, la decisione del giudice dell’impugnazione non inciderebbe nella sfera sostanziale della parte proponente (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815 e Sez. 1, n. 47675 del 24/11/2011, COGNOME, Rv. 252183).
L’impugnazione, COGNOME per COGNOME essere COGNOME ammissibile, COGNOME deve, COGNOME infatti, COGNOME tendere all’eliminazione della lesione di un diritto, in quanto non è prevista la possibilità d proporre un’impugnazione che miri unicamente all’esattezza giuridica della decisione, senza che ne consegua un vantaggio pratico per il ricorrente (ex plurimis: Sez. 1, n. 39215 del 03/07/2017, Morrone, Rv. 270957 – 01).
Nel caso di specie, tuttavia, l’imputato non ha indicato specifici profili che possano dimostrare l’interesse concreto alla diversa qualificazione giuridica dei fatti, che possano riverberarsi nel successivo processo civile per la determinazione dell’entità del danno da reato.
Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è la richiesta riqualificazione del delitto di peculato in quello di abuso di ufficio.
L’utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d’ufficio qualora l’atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i qual sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l’adozione di un impegno di spesa da parte dell’ente, mentre integra il più grave reato di peculato nel caso in cui l’atto di destinazione sia compiuto in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione di mera copertura formale, per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali (Sez. 6, n. 27910 del 23/09/2020, COGNOME, Rv. 279677 – 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna per peculato del presidente di un’azienda pubblica, rilevando che l’accertata violazione della normativa per la scelta della ditta appaltatrice e la mancata osservanza delle norme di contabilità, in assenza della prova della non corrispondenza dell’importo erogato al valore delle opere realizzate, avrebbero potuto integrare al più il reato di abuso di ufficio).
13 COGNOME
A–e
La Corte di appello ha, tuttavia, congruamente escluso la ricorrenza di interessi pubblicistici (peraltro neppure precisati dal ricorrente) e ha non incongruamente rilevato che il COGNOME «ha comunque ricevuto con piena consapevolezza denaro proveniente dal comune per un’attività che, a tutto concedere, egli svolgeva abusivamente in favore di COGNOME, quale che fosse il beneficio indiretto che l’ente possa averne ricevuto».
16. Con il terzo motivo i difensori censurano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla richiesta applicazione in termini di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. sulle contestate aggravanti e alla mancata riduzione della pena, pur in presenza della declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo c), nonché di alcuni peculati commessi in epoca antecedente il 6.11.2009, con conseguente violazione dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte di appello avrebbe, infatti, dovuto ridurre la pena, per effetto della declaratoria di prescrizione pronunciata e questa riduzione avrebbe consentito all’imputato di ottenere la concessione dei benefici di legge e, segnatamente, della sospensione condizionale della pena.
Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si precisano.
17.1. Infondata è la censura di mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen., in misura prevalente, in la Corte di appello ha applicato direttamente questa attenuante sulla pena base, non dovendo bilanciare alcuna aggravante.
17.2. Infondata è la censura relativa alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è, infatti, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell’esercizio de relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici.
Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimís: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lu le, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, NOME ed altri, Rv. 248244).
Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato il diniego delle attenuanti
generiche, rilevando che «gli elementi prospettati nell’atto di appello sono stati già valorizzati per ritenere l’attenuante di cui all’art. 323-bis c.p., mentre non s ravvisano altri dati concreti che giustifichino un ulteriore abbattimento della sanzione».
La Corte di appello ha, peraltro, non illogicamente concesso al COGNOME l’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen., «in considerazione della relativa modestia della somma ricevuta in un arco temporale di circa cinque anni e, soprattutto, della circostanza per cui il prevenuto ha ricevuto somme per un’attività di supporto che egli effettivamente svolgeva, seppure abusivamente, all’interno dell’ufficio comunale (pag. 11 della sentenza impugnata).
Non è, peraltro, consentito utilizzare gli elementi posti a fondamento dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. per giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche in modo automatico, perché tale soluzione comporterebbe un’inammissibile valorizzazione dei medesimi elementi (conf. Sez. 1, n. 7184 del 15/11/2022 (dep. 2023), COGNOME, Rv. 284374 – 01; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, COGNOME, Rv. 258136-01; Sez. 5, n. 34574 del 13/07/2010, COGNOME, Rv. 248176-01; diff. n. 10376 del 1992 Rv. DATA_NASCITA).
17.3. Fondata è, invece, la censura relativa alla violazione dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello, pur avendo dichiarato, anche in relazione al delitto di cui al capo 4) contestato al COGNOME, la prescrizione dei fatti commessi prima del 6 novembre 2009 non ha correlativamente decurtato la pena inflitta all’imputato.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata sul punto.
L’accoglimento parziale dei ricorsi proposti dai ricorrenti comporta la prescrizione ai reati di peculato commessi sino al 4 ottobre 2010.
Solo l’inammissibilità del ricorso per cassazione, infatti, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. p pen., l’estinzione del reato per prescrizione (ex plurimis: Sez. U, n. 23528 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164 – 01).
Il proscioglimento nel merito può, tuttavia, essere dichiarato solo se la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità ad esso dell’imputato risulti evidente sulla base del testo della sentenza impugnata (ex plurimis: Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 258169 – 01; Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2021, COGNOME, Rv. 253458-01), senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili con l’immediata operatività della causa estintiva, che determina il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274 – 01).
Secondo il costante orientamento di questa Corte, in presenza della causa
estintiva della prescrizione, l’obbligo di declaratoria, da parte del giudice di legittimità, di una più favorevole causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 2, cod. proc. pen., comporta il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza (così, tra le tante, Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, P.G. in proc. COGNOME e altri, Rv. 253458; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Capuzzo, Rv. 240955; Sez. 1, n. 10216 del 05/02/2003, COGNOME, Rv. 223575; Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000, COGNOME e altri, Rv. 217255).
Dalle sentenze di merito, tuttavia, non risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e, dunque, devono essere confermate anche in relazione ai delitti di peculato dichiarati medio tempore prescritti le statuizioni civili della sentenza impugnata.
Alla stregua dei rilevi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente ai reati di peculato commessi sino al 4 ottobre 2010, in quanto estinti per prescrizione.
La medesima sentenza deve essere anche annullata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio sull’applicazione di detta aggravante e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
I ricorsi, nel resto, devono essere rigettati e, ai sensi dell’art. 624 cod. pen., deve essere dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità degli imputati, con conferma delle statuizioni civili.
Gli imputati devono, da ultimo, essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Pettineo, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente ai reati di peculato commessi sino alt ottobre 2010, in quanto estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo
giudizio sull’applicazione di detta aggravante e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta i ricorsi nel resto. Visto l’art. 624 cod. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità degli imputati. Conferma le statuizioni civili e condanna gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Pettineo, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.