Aggravante danno patrimoniale: la Cassazione conferma la discrezionalità del giudice
Il tema dell’aggravante danno patrimoniale torna al centro dell’attenzione della Suprema Corte con una recente ordinanza che stabilisce confini chiari tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il caso riguarda un furto avvenuto all’interno di una gioielleria, dove l’imputato aveva contestato la gravità del danno causato e la determinazione della pena.
Analisi del caso e applicazione dell’aggravante danno patrimoniale
I fatti oggetto del procedimento riguardano un’azione furtiva caratterizzata non solo dalla sottrazione di monili, ma anche dal danneggiamento delle strutture di protezione. L’imputato era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per furto, con l’applicazione della circostanza aggravante prevista per aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. Nello specifico, i giudici di merito avevano valorizzato sia il valore economico dei beni sottratti, sia i costi derivanti dalla rottura di una vetrina blindata, sottolineando le pesanti ripercussioni sull’attività commerciale della vittima.
La discrezionalità del giudice e l’aggravante danno patrimoniale
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione. Secondo la tesi difensiva, il danno non sarebbe stato così rilevante da giustificare l’aggravante e il bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti sarebbe stato eccessivamente penalizzante. Tuttavia, la Suprema Corte ha ricordato che la graduazione della pena e la valutazione dell’entità del danno sono compiti esclusivi del giudice di merito. Quest’ultimo esercita un potere discrezionale che non può essere messo in discussione in sede di legittimità, a meno che non si riscontri un ragionamento manifestamente illogico o arbitrario.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché le doglianze sollevate puntavano a ottenere una nuova valutazione delle prove, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Le motivazioni fornite dai giudici di appello sono state giudicate solide e coerenti: il danno è stato analizzato sul piano oggettivo, considerando non solo il valore dei preziosi ma anche il costo del ripristino delle vetrine blindate. Inoltre, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito che il giudice ha correttamente applicato i criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale, bilanciando i vari elementi della condotta e della personalità del reo in modo logico e aderente ai principi normativi.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che, una volta accertata la gravità oggettiva del danno (compresi i danni strutturali e le perdite economiche collaterali), l’applicazione dell’aggravante danno patrimoniale è pienamente legittima. Il ricorrente, oltre a vedere rigettate le proprie istanze, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza delle tesi sostenute. Questa decisione funge da monito sulla necessità di formulare ricorsi basati su vizi di diritto e non su mere richieste di rivalutazione dei fatti già ampiamente analizzati nei gradi precedenti.
Quando un danno economico in un furto è considerato di rilevante gravità?
Il danno è considerato di rilevante gravità quando, oltre al valore dei beni rubati, si considerano anche i danni materiali inflitti alle strutture, come la rottura di vetrine, e le conseguenti ripercussioni negative sull’attività commerciale della vittima.
Si può chiedere alla Cassazione di ricalcolare la pena inflitta in appello?
No, la determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti spettano alla discrezionalità del giudice di merito e non possono essere riesaminati in Cassazione se la motivazione è logica e corretta.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8945 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8945 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALBA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si veda pag. 5 sulla valutazione di rilevante gravità sul piano oggettivo del danno, consistito nella rottura della vetrina blindata e nella sottrazione dei monili con conseguenti ripercussioni sull’attività commerciale della gioielleria);
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con le ritenute circostanze aggravanti, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
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