Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47029 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 25/06/1959
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 2 febbraio 2024 la Corte d’appello di Bologna, previa correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa in data 23.5.2022 dal Tribunale di Bologna nei confronti di NOME COGNOME mediante inserimento dopo le parole “riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen. delle parole “prevalente sull’aggravante contestata in fatto di cui all’art. 590 bis, comma 5, n. 3 cod.pen., ha confermato l’impugnata sentenza con la quale il prevenuto era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 590 bis. cod.pen. e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo con cui deduce la violazione di legge ex art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 130 cod.proc.pen. ed alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui al comma 5, n. 3, dell’art. 590 bis cod.pen.
Si premette che la Corte d’appello di Bologna ha ritenuto il reato di cui all’art. 590 bis cod.pen. procedibile d’ufficio in assenza della condizione di procedibilità, dato che ha considerato sussistente in fatto l’ipotesi di cui all’art. 590 bis, comma 5 n. 3, cod.pen.
Il giudice d’appello per rimediare alla mancata contestazione dell’aggravante ha fatto ricorso alla procedura di cui all’art. 130 cod.proc.pen. correggendo il dispositivo della sentenza di primo grado, così ritenendo l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen. prevalente sull’aggravante di cui all’art. 590 bis, comma 5, n. 3 cod. pen. contestata in fatto.
Si contesta nella specie il ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, atteso che la Corte territoriale ha inteso in realtà sostituire una decisione già assunta.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo é infondato.
Ed invero, a prescindere dalla correzione del dispositivo ex art. 130 cod.proc.pen., la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che, nella specie, il reato contestato è quello di lesioni aggravate ex art. 590 bis, co. 5 n. 3, cod.pen., rilevando che l’aggravante de qua è stata contestata attraverso la sua
enunciazione in fatto non essendo necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede ed in tali termini il fatto è stato accertato dal primo giudice.
Ed invero, il capo di imputazione descrive la condotta contestata all’imputato nei seguenti termini: “.. in particolare l’Hoda, percorrendo la cittadina INDIRIZZO con direzione INDIRIZZO alla guida dell’autovettura Peugeot tg. CODICE_FISCALE in prossimità del civico INDIRIZZO, eseguendo il sorpasso di un altro veicolo, che aveva rallentato in corrispondenza di un passaggio pedonale per consentire al pedone Cobosneanu l’attraversamento della strada dalla destra alla sinistra rispetto al senso di marcia, investiva quest’ultimo procurandogli le lesioni personali consistite in frattura piatto tibiale laterale e frattura trimalleolare sinistra guaribili in almeno 205 giorni s.c. con violazione dell’art. 148, comma 13-16 del C.d.S.”.
Pertanto, benché l’aggravante non sia stata espressamente indicata dal Tribunale nel giudizio di bilanciamento delle circostanze, viene pacificamente in rilievo il reato di cui all’art. 590 bis co. 5 n. 3 c.p., procedibile d’ufficio ex at. 590 bis u comma cod.pen.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
n Pi g etta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 6.11.2024