Concorso con Minore: Quando la Pena si Aggrava per il Maggiorenne
L’ordinamento penale riserva una particolare attenzione alla tutela dei minori, anche quando questi sono coinvolti nella commissione di reati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito la severità della legge nei confronti degli adulti che delinquono insieme a persone minorenni, chiarendo i presupposti per l’applicazione della cosiddetta aggravante concorso con minore. Analizziamo la decisione per comprendere la portata di questo principio.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto maggiorenne per il reato di rapina aggravata, commessa in concorso con una persona minorenne. La sentenza di condanna, emessa in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, era stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione proprio in relazione all’applicazione dell’aggravante concorso con minore, disciplinata dall’articolo 112, primo comma, n. 4 del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha rigettato le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. La decisione si fonda su un’interpretazione chiara e rigorosa della norma, confermando che la semplice partecipazione del minore alla commissione del reato è di per sé sufficiente a far scattare l’aumento di pena per il concorrente maggiorenne.
Le Motivazioni: la sufficienza della mera partecipazione del minore
Il cuore della motivazione risiede nella disamina della ‘ratio’ della norma incriminatrice. I Giudici di legittimità hanno sottolineato che lo scopo dell’aggravante concorso con minore è quello di inasprire il trattamento sanzionatorio per l’adulto che commette un reato coinvolgendo una persona non ancora maggiorenne.
Secondo la Corte, per i reati per cui è previsto l’arresto in flagranza (come la rapina), non è necessario dimostrare un ruolo di istigatore o una particolare influenza da parte dell’adulto sul minore. La legge, in questi casi, presume la pericolosità del coinvolgimento e punisce l’adulto per il solo fatto di aver concorso con un minore nella realizzazione del delitto. La mera partecipazione del minore al fatto tipico, come emerso nel corso del processo, è stata quindi ritenuta elemento sufficiente per configurare l’aggravante in questione, rendendo le doglianze del ricorrente del tutto infondate.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso, ponendo l’accento sulla responsabilità dell’adulto. Le implicazioni pratiche sono significative: chiunque commetta un reato in concorso con un minore deve essere consapevole che, per determinate fattispecie criminose, la sua posizione si aggrava automaticamente. Non rileva il grado di influenza esercitato o il ruolo specifico avuto dal minore; la semplice condivisione del piano criminoso e la partecipazione all’azione sono sufficienti per giustificare un aumento di pena. La decisione funge da monito, riaffermando il principio di maggiore tutela che l’ordinamento riserva ai soggetti più giovani e vulnerabili.
Cosa è necessario per applicare l’aggravante del concorso con un minore in reati come la rapina?
Per i reati che prevedono l’arresto obbligatorio in flagranza, è sufficiente la mera partecipazione del minore alla commissione del fatto tipico, non essendo richiesti ulteriori presupposti.
Qual è la ragione giuridica (‘ratio’) di questa aggravante?
La ragione è quella di inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti del concorrente maggiorenne che commette un reato insieme a persone minori, al fine di tutelare queste ultime dal coinvolgimento in attività criminali.
Cosa succede se un ricorso contro l’applicazione di questa aggravante è ritenuto ‘manifestamente infondato’?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45957 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45957 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 03/10/2022, che ha confermato la sentenza in data 13/07/2020 del Tribunale di Palermo, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata.
Deduce:
1.Vizio di motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 112, comma primo, n cod. pen..
Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti dell’aggravante di all’art. 112, comma primo, n. 4, cod.pen..
3.Ciò premesso il ricorso è manifestamente infondato, atteso che per la configurazione dell’aggravante di cui all’art. 112, primo comma, n. 4), cod. pen., nei reati per i previsto l’arresto in flagranza è sufficiente la mera partecipazione del minore n commissione del fatto tipico, per come emerge dalla lettura dell’ultimo periodo de disposizione citata, atteso che la “ratio” della predetta aggravante è soltanto quella di ina il trattamento sanzionatorio nei confronti del maggiorenne che commetta, in concorso con minori reati rientranti in tale nozione (in tal senso Sez. 2, Sentenza n. 27975 del 01/03/201 Rv. 270173 – 01), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.