Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22975 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Monza, in data 1.0.5.2022, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato COGNOME alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittigli, rideterrninava in senso più favorevole all’imputato l’entità del trattamento sanzionatorio, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute “equivalenti all’aggravante contestata”.
Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l’annullameni:o, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale; con il secondo motivo di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di determinazione dell’entità della pena irrogata, non essendo stata contestata all’imputato nessuna circostanza aggravante, sicché non si giustifica il riconoscimento delle pur concesse circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.
Con requisitoria scritta del 31.1.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso appare fondato solo in parte e va, pertanto, accolto nei seguenti termini.
Inammissibile deve ritenersi il primo motivo di ricorso, con cui il prevenuto contesta l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi COGNOME e COGNOME, in quanto portatori di un interesse personale; la circostanza che il curatore fallimentare si sia adagiato su quanto riferitogli da terzi, senza effettuare alcuna ulteriore valutazione e la mancata considerazione da parte dei giudici di merito dei problemi personali e familiari del COGNOME, che lo avevano costretto ad abbandonare le società fallite.
E invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
Infine non può non rilevarsi come il ricorso sia fondato su censure che si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
6. Fondato, invece, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso.
Come si deduce sin dalla lettura del capo d’imputazione, il COGNOME è stato ritenuto responsabile di due distinte condotte di bancarotta fraudolenta documentale poste in essere, tuttavia, nell’ambito di due distinti fallimenti, relativi ad altrettante società, la “RAGIONE_SOCIALE” e la “RAGIONE_SOCIALE“, di cui l’imputato era amministratore di fatto.
Trattandosi di due distinti fallimenti, correttamente non è stata contestata all’imputato, né ovviamente può ritenersi contestata in fatto, la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta prevista dall’art. 219, co. 2, n. 1), I.fall., posto che, come affermato dall’orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, la circostanza di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1)’ legge fall., è applicabile in ragione della pluralità di fatti di bancarotta all’interno della medesima procedura concorsuale, mentre può applicarsi la continuazione, al concorso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali differenti (cfr., Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Rv. 218384; Sez. 5, n. 6471 del 01/12/2004, Rv. 231401; Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, Rv. 242547).
Costante, del pari, nella giurisprudenza della Suprema Corte, è l’insegnamento, secondo cui la configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall’art. 219, comma secondo, n.1), legge fall., come circostanza aggravante, ne comporta l’assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, Rv. 274182; Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, Rv. 261346; Sez. 5, n. 23275 del 29/04/2014, Rv. 259846).
Evidente, pertanto, l’errore in cui è incorsa la corte territoriale, che, partendo dal presupposto, per l’appunto erroneo, di ritenere configurabile la circostanza aggravante di cui si discute nel caso di più fatti di bancarotta fraudolenta documentale commessi nell’ambito di due diverse procedure concorsuali, pur riconoscendo all’imputato le circostanze attenuanti generiche, ne ha depotenziato l’incidenza sul trattamento sanzionatorio, facendone oggetto di un giudizio di bilanciamento del tutto illegittimo, che sarebbe stato corretto solo se le indicate condotte illecite si fossero consumate nell’ambito del medesimo fallimento.
Sul punto, dunque, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano, che provvederà alla rideterminazione GLYPH dell’entità GLYPH del GLYPH trattamento GLYPH sanzionatorio,
uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati, fermo restando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in ordine all’affermazione di responsabilità del COGNOME.
La non completa soccombenza dell’imputato implica che egli non sia condannato al pagamento delle spese processuali, né di una somma a titolo di sanzione amministrativa in favore della Cassa delle ammende, nonostante l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 27.2.2024.