Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9882 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, con unico atto, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili rispettivamente dei reati di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 e n. 2 e 219 co. 2 n. 1, 220 L. F. De COGNOME – e, quanto al COGNOME – artt. 216 co. 1 n. 1 e co. 3, 219 co. 2 n. 1 L. F., nell qualità di amministratori della fallita RAGIONE_SOCIALE
I motivi di ricorso sono due.
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla contestata circostanza aggravante di cui all’art. 219 L. F. con specifico riferimento alla posizione dell’imputato COGNOME, al quale sarebbe stato applicato un aumento sanzionatorio per effetto della continuazione di cui all’art. 81 cpv. cod. pen.- una volta concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante di cui all’art. 219 comma 2 n. 1 L.F., che rappresenta di per sé una peculiare ed autonoma disciplina della continuazione.
2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante contestata, in ragione di taluni positivi indicatori, come la scelta del rito abbreviato e – per il solo COGNOME – l’incompatibilità d periodo di gestione in società, cessato prima della dichiarazione di fallimento, con le condotte illecite oggetto di contestazione.
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare.
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo, per un verso, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura di violazione di legge non è stata previamente dedotta con i motivi di appello, come invece sarebbe stato doveroso a norma dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: l’atto di gravame non annovera la ragione di doglianza che investe l’assunta erroneità del calcolo della continuazione nella modulazione del trattamento sanzionatorio.
Per altro verso, il motivo è manifestamente infondato, perché l’art. 219 della legge fallimentare stabilisce che “Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: Se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati […1”.
Pertanto, la circostanza aggravante di cui all’art. 219 cpv. n. 1 del R.D. n. 267/42 dei “più fatti di bancarotta” – nella chiave di lettura interpretativa fornita dalla giurisprudenza dell Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy, Rv.249665) – non è applicabile alla condotta criminosa sanzionata dall’art. 220 della medesima legge, la cui ravvisata integrazione può essere posta in continuazione con gli
altri reati previsti dalla legge fallimentare secondo il paradigma dell’art. 81 cpv. cod. pen., qualora ne ricorrano i presupposti.
La sentenza di primo grado ha affermato la responsabilità dell’imputato COGNOME per il reato di cui agli artt. 220 e 16 n. 3 L.F. anche in relazione all’omesso deposito del bilancio entro tre giorni dalla comunicazione della sentenza di fallimento; ed il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito del bilancio sociale alla data del fallimento, previsto dagli artt. 220 e 16 n. 3 I. fall., concorre con il reato di bancarotta semplice documentale, consistito nell’avere omesso di tenere il libro giornale e il libro degli inventari, trattandosi di fatt reato aventi oggetto materiale diverso. Il secondo assorbe il primo solo quando si tratti di inosservanza dell’obbligo di deposito di scritture contabili che non siano state tenute (Sez.5, n. 14846 del 28/02/2017, Ilacqua, Rv.270002).
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha operato l’aumento previsto per la continuazione, ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen., tra i delitti di cui all’art. 216 L.F. -tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale in forma “generica” di cui al capo D) – ai quali si riferisce la disposizione di cui all’art. 219 comma 2 n. 1 L.F., e quello di c all’art. 220 L.F..
Il secondo motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931); nel caso in esame, in disparte l’assoluta genericità dell’argomento offerto dai ricorrenti, che non si confronta con le repliche adeguatamente formulate dalla sentenza impugnata, i giudici di merito hanno correttamente valutato inconsistente il profilo della condotta processuale degli imputati, che “non hanno mostrato alcun segnale di resipiscenza”, ed irrilevante l’indicazione dell’opzione del rito alternativo, che assicura ex lege una riduzione premiale del trattamento sanzionatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi colpa nella predisposizione dei motivi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.