Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6964 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6964 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il 19/06/1990
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE di RAGIONE_SOCIALE di APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore General NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa il 26 febbraio 2024 la Corte d’Assise d’Appello d Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa in data 26 giugno 2023 dall Corte d’Assise di Salerno, riduceva la pena inflitta all’imputato NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 629, comma 2, 582, 585, 624-bis e cod. pen., cosi riqualificati dal giudice di primo grado i fatti contestati.
In particolare, al COGNOME era stato contestato di avere privato della li personale Sica NOME, prendendolo per il giubbotto e caricandolo a forza bordo della propria autovettura, di averlo quindi percosso con pugni e con un mazza da baseball e minacciato anche di morte con l’ausilio di un coltello
scatto, di avergli sottratto il telefono cellulare e di avergli infine rappresent che avrebbe dovuto dire al fratello NOME NOME di consegnargli la somma di euro 1.400,00.
Avverso detta sentenza di appello proponeva due distinti ricorsi pe cassazione l’imputato, per il tramite dei propri difensori, chiedend l’annullamento.
Con il primo ricorso articolava quattro motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto ex art. 393 cod. pen.
Assumeva in particolare che l’imputato aveva chiarito che la responsabilit del sinistro stradale che aveva dato origine al proprio credito era stata as da entrambi i fratelli NOME, NOME e NOME, essendo NOME l’effettivo autore del danno in quanto conducente della vettura coinvolta nell’incidente, così che pretesa del COGNOME doveva ritenersi legittima ed astrattamente tutelabile.
Con il secondo motivo deduceva omessa motivazione dell’ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale a ad oggetto la prova testimoniale relativa alle modalità della condotta tenu nell’occorso, dal COGNOME, assumendo che la detta prova era rilevante ai fin giudizio di attendibilità della parte offesa.
Con il terzo motivo deduceva violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all’art. 61 n. 6) cod, pen., assumendo nell’occorso il COGNOME, pur sottoposto alla misura cautelare degli ar domiciliari, era stato autorizzato ad uscire dalla propria abitazione per es sottoposto a visita medica, sicché il giudice del merito non avrebbe dovu ritenere la detta aggravante.
Con il quarto motivo deduceva omessa motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che in proposito la Cort territoriale si era affidata a formule di stile, concretatesi in un ge riferimento ai precedenti penali dell’imputato e alle modalità del fatto.
Con il secondo ricorso la difesa del COGNOME articolava tre motivi doglianza.
Con il primo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione celia legge penale in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. nonché illogicità motivazione evidenziando quanto già dedotto con il primo motivo di ricorso, articolato con il distinto atto sopra illustrato, ed ulteriormente assumendo c fatto che la violenza fosse stata esercitata nei confronti di persona divers
ritenuto debitore non poteva valere ad escludere la configurabilità del reat esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel caso dell’esistenza d connessione diretta fra la violenza e il proposito di farsi giu arbitrariamente, connessione che nella specie la Corte territoriale av ritenuto sussistente affermando che l’intenzione del COGNOME era “quella di utilizzare il sequestro del giovane COGNOME come ulteriore forma di violenza per indurre il fratello a saldare un debito pregresso già rivendicato”.
Con il secondo motivo deduceva violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego della concessione delle circostan attenuanti generiche, assumendo che sul punto la Corte territoriale non avev dato adeguata risposta allo specifico motivo di appello, con il quale era s valorizzato il corretto comportamento processuale dell’imputato, che aveva partecipato a tutte le udienze tenendo una condotta sempre rispettos dell’autorità giudiziaria, e aveva reso spontanee dichiarazioni e redatto memoria a chiarimento dei fatti.
Con il terzo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale riguardo all’aumento di pena per i reati satellit furto e lesioni personali in relazione alla ritenuta continuazione, nonché illo della motivazione sul punto e omesso scrutinio del corrispondente motivo di appello.
Assumeva, in particolare, che con il detto motivo la difesa aveva chiesto riduzione dei detti aumenti di pena, ritenuti eccessivi, e che a fronte di Corte territoriale aveva ridotto la pena per il reato più grave lasciando inva gli aumenti di pena per i reati satellite, in tal modo violando il cano proporzionalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, coincidente in entrambi i ricorsi depositat inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Ed invero, secondo la consolidata opinione del Giudice di legittimità condivisa da questo Collegio, è configurabile il delitto di estorsione, e non qu di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nell’ipotesi in cui la vio minaccia, finalizzata a ottenere l’adempimento di un credito, è rivolta non confronti del presunto debitore, bensì di un terzo estraneo al rappo obbligatorio (cfr., fra le altre, Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, COGNOME e Rv. 272017 – 01, secondo cui è configurabile il delitto di estorsione, e
quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un’iniziale pr dì adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi de debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nu familiare del debitore, sicché l’iniziale pretesa arbitraria si trasforma in r estorsiva, sia a causa delle modalità e della diversità dei soggetti autori violenze, che per l’estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che l’imputato av inteso esercitare nei confronti della parte offesa una pretesa non azionab davanti al giudice in ragione dell’estraneità alla detta pretesa del sog minacciato, evidenziando che ciò emergeva dal fatto che il COGNOME, per tramite della parte offesa NOME NOMECOGNOME aveva rivolto la richiesta di denar fratello di costui, NOME, come dichiarato dallo stesso NOME NOME e confermat anche da NOME NOME, che aveva ascoltato al telefono le minacce rivolt dall’imputato al fratello NOME, tutte circostanze congruamente richiamate seno alla motivazione del provvedimento impugnato, che pertanto appare immune dai vizi denunciati.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo contenuto nel primo ricorso, con il quale la difesa si duole della mancata rinnovazione dell’istrutt dibattimentale con l’assunzione di prova testimoniale, e tuttavia al rigua neppure deduce la sussistenza del presupposto di tale rinnovazione, costitui dalla indispensabilità della prova dedotta ai fini della decisione, afferma incongruamente, che la stessa sarebbe solo rilevante ai fini del decidere.
Diversamente, è fondato il terzo motivo, con il quale si deduce il vizio violazione di legge con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante di all’art. 61 n. 6) cod. pen., rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi.
Ed invero, la detta aggravante sussiste per “l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato”.
Secondo l’orientamento di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, cod. pen. occorre che l’imputato sia gravato da un provvedimento coercitivo, che si sia sottratto all’esecuzione di tale provvedimento e che tale sottraz sia volontaria, occorrendo che egli abbia la consapevolezza di essere ricerca (v. in tal senso Sez. 2, n. 49523 del 29/11/2019, COGNOME, Rv. 278243).
Nel caso di specie il presupposto indicato non ricorre, considerato che COGNOME ha commesso il reato non mentre era ricercato poiché si sottraev volontariamente all’esecuzione di un provvedimento coercitivo, bensì mentre era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e si era allon dalla propria abitazione debitamente autorizzato dal giudice della cautela.
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annull senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 n cod. pen., che deve essere eliminata, e con rinvio avanti la Corte di Appello Napoli (Corte di Assise d’Appello) per la determinazione della pena; nel resto ricorso deve essere dichiarato inammissibile e deve essere dichiarat irrevocabile il giudizio di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 6) cod. pen. che elimina e con rinvio avan Corte di Appello di Napoli per la determinazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile il giudizio di responsabilità.
Così deciso il 29/10/2024