Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione sull’Aggravante art. 61 n. 5 c.p.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 22334/2024, offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per cassazione, in particolare quando si contesta un vizio di motivazione relativo a una circostanza specifica come l’aggravante art. 61 n. 5 c.p. La Suprema Corte ha ribadito con fermezza che un ricorso basato su critiche generiche e non specifiche alla logicità della sentenza impugnata è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un giovane contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato non contestava la sua colpevolezza in sé, ma si opponeva a un singolo aspetto della decisione dei giudici di secondo grado: la conferma della sussistenza di una specifica circostanza aggravante, quella prevista dall’articolo 61, numero 5, del codice penale.
Il Motivo del Ricorso: Contestazione dell’Aggravante art. 61 n. 5 c.p.
L’unico motivo di ricorso si fondava sulla presunta violazione di legge e sul vizio motivazionale della sentenza d’appello. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente giustificato la configurabilità dell’aggravante art. 61 n. 5 c.p., che punisce più severamente chi approfitta di circostanze di tempo, luogo o persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. La difesa sosteneva che la motivazione fosse carente, contraddittoria o palesemente illogica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della valutazione fattuale, ma si è concentrata sulla struttura del ricorso e sulla sua ammissibilità. La decisione è stata netta: il motivo presentato era “manifestamente infondato”.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché il ricorso non potesse essere accolto. In primo luogo, ha sottolineato che un’attenta lettura della sentenza impugnata rivelava una motivazione esistente, lineare e del tutto coerente. I giudici d’appello avevano esaminato in modo esauriente i dati probatori e avevano risposto puntualmente alle stesse doglianze già sollevate con il primo motivo di appello. La loro decisione di confermare l’aggravante art. 61 n. 5 c.p. era supportata da argomenti giuridici corretti e da un ragionamento logico e privo di vizi.
In sostanza, il ricorso non evidenziava un vero e proprio vizio di legittimità (come una contraddizione insanabile o un’illogicità manifesta), ma si limitava a riproporre una diversa lettura delle prove, un’operazione che non è consentita in sede di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di un “terzo grado di giudizio” dove rivalutare i fatti, ma quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chi intende presentare ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei giudici di merito per ottenere una revisione della sentenza. È necessario individuare un vizio specifico, concreto e palese nella motivazione o una chiara violazione di legge. Un ricorso generico, che si limita a criticare l’interpretazione dei fatti senza dimostrarne l’illogicità manifesta, è destinato all’inammissibilità. Tale esito non solo conferma la condanna, ma aggiunge un ulteriore onere economico per il ricorrente, come dimostra la condanna al pagamento di una somma significativa alla Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi presentati erano generici e non individuavano alcun vizio logico o giuridico reale nella motivazione della sentenza d’appello, che è stata invece giudicata coerente e ben argomentata.
Cosa prevede l’aggravante dell’art. 61 n. 5 del codice penale?
Sebbene l’ordinanza non entri nei dettagli della fattispecie, l’art. 61 n. 5 c.p. riguarda l’aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente motivato la sua applicazione nel caso specifico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della sentenza impugnata, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22334 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità dell’aggravante di c all’art. 61 n. 5 cod. pen., è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori;
che i giudici di merito, con motivazione esente dai vizi logici dedotti rispondendo alle medesime doglianze difensive già proposte con il primo motivo di appello, hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della riten integrazione dell’aggravante contestata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024
Il Consigliere Estensore