Aggravante Armata e Stupefacenti: Quando un’Arma Rotta Costituisce Reato?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati connessi agli stupefacenti: la presenza di un’arma, anche se non funzionante, può integrare l’aggravante armata. Questa decisione offre spunti cruciali per comprendere come la legge valuti la pericolosità di un soggetto anche in presenza di strumenti offensivi solo potenzialmente letali. Analizziamo il caso per capire le implicazioni di tale orientamento.
I Fatti del Caso: Droga e un Arsenale di Armi
Il caso trae origine da una condanna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Durante le indagini, le forze dell’ordine avevano rinvenuto un considerevole quantitativo di droga (circa 116 grammi di cocaina e 1,29 grammi di hashish) e un vero e proprio arsenale: una sciabola, una spada, tre pugnali e una pistola lanciarazzi. L’imputato, condannato in primo e secondo grado, ha presentato ricorso in Cassazione, contestando diversi aspetti della sentenza d’appello.
I Motivi del Ricorso: Tra Lieve Entità e Armi Inutilizzabili
La difesa ha basato il ricorso su tre punti principali:
1. Riqualificazione del reato: Si chiedeva di classificare il fatto come di ‘lieve entità’ (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), data la presunta modesta offensività della condotta.
2. Inesistenza dell’aggravante armata: Si sosteneva che le armi non fossero idonee all’uso. Le armi da taglio erano descritte come ossidate e non affilate, mentre la pistola lanciarazzi presentava un difetto di funzionamento.
3. Mancata prevalenza delle attenuanti: Si contestava la decisione dei giudici di merito di considerare le attenuanti generiche solo equivalenti alle aggravanti, anziché prevalenti.
L’Analisi della Corte e la Questione dell’Aggravante Armata
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni della difesa infondate e riproduttive di censure già correttamente respinte in appello.
Sul punto centrale dell’aggravante armata, i giudici hanno richiamato un principio consolidato della giurisprudenza (in particolare, la sentenza n. 18218 del 2019). Secondo tale orientamento, la natura di un’arma non viene meno per il solo fatto che essa non sia momentaneamente funzionante. Il pericolo per l’ordine pubblico, infatti, sussiste anche in presenza di un guasto riparabile.
L’aggravante può essere esclusa solo se la difesa fornisce la prova oggettiva che la riparazione sia estremamente difficile, ad esempio per l’impossibilità di reperire pezzi di ricambio o per la non sostituibilità dello strumento. Nel caso di specie, la difesa non ha fornito alcuna prova in tal senso, limitandosi ad asserire la generica inidoneità delle armi. Di conseguenza, la Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito nel ritenere configurabile l’aggravante.
La Valutazione degli Altri Motivi di Ricorso
Anche gli altri motivi sono stati respinti. La Corte ha sottolineato che l’ingente quantitativo di cocaina era un elemento oggettivo sufficiente a escludere la lieve entità del fatto. Inoltre, la valutazione delle circostanze attenuanti e il loro bilanciamento con le aggravanti rientrano nell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che in questo caso era stato supportato da una motivazione logica e completa, valorizzando le modalità concrete dei fatti.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. Essi riproponevano questioni di fatto già adeguatamente valutate dalla Corte d’Appello, la cui sentenza era stata ritenuta immune da censure. La decisione si fonda sulla correttezza giuridica delle argomentazioni del giudice di secondo grado, sia per quanto riguarda la qualificazione del reato di spaccio, sia per l’applicazione dell’aggravante armata, confermando che la mera presenza di armi, anche se difettose, è sufficiente a integrare l’aggravante se non ne viene provata l’assoluta e definitiva inutilizzabilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio: nel contesto dei reati di droga, la disponibilità di un’arma è un fattore che aggrava significativamente la posizione dell’imputato, anche se l’arma stessa non è in perfette condizioni. La lezione pratica è chiara: spetta all’imputato l’onere di dimostrare in modo inequivocabile che l’arma è diventata un semplice ‘ferro vecchio’, altrimenti la sua pericolosità, almeno potenziale, sarà presunta dalla legge, con conseguente aumento della pena. Questa interpretazione rigorosa mira a tutelare l’ordine pubblico, sanzionando non solo il possesso attuale, ma anche la potenziale capacità offensiva dello strumento.
Il possesso di un’arma non funzionante può comunque far scattare l’aggravante armata?
Sì. Secondo la Corte, la natura di arma non viene meno solo perché lo strumento non è attualmente funzionante. L’aggravante si applica a meno che non si dimostri che il guasto è irreparabile per difficoltà oggettive, come l’impossibilità di trovare pezzi di ricambio.
Perché la detenzione di oltre 116 grammi di cocaina non è stata considerata un fatto di lieve entità?
La Corte ha ritenuto che il dato quantitativo della sostanza stupefacente fosse di per sé ostativo alla riqualificazione del fatto come reato di lieve entità, confermando che tale quantità è indice di una finalità di spaccio e non di un’offensività minima.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle circostanze attenuanti fatta dal giudice di merito?
No, se la valutazione del giudice di merito è supportata da una motivazione logica ed esauriente. La concessione delle attenuanti e il loro bilanciamento con le aggravanti rientrano nell’apprezzamento esclusivo del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se correttamente motivati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46922 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TERRACINA il 05/06/1952
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990; art 697 cod. pen. e art. 23, comma 3, I. 110/1975 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (ca. 116,41 gr. di cocaina e gr. 1,29 di hashish), è stato correttamente ricondotto alla finalità di spaccio e ritenuto ostativo alla riqualificazione del fatto ai sensi de comma 5 dell’art. 73, d.P.R. n. 309 cit.
Né è seriamente contestato il dato della consulenza tecnica sulla presenza di elevato principio attivo dell’hashish dal quale poteva trarsi un elevato numero di dosi di smercio su strada. La Corte di appello ha, inoltre, correttamente argomentato la sussistenza dell’elemento psicologico del reato che, come noto, è a dolo generico.
Non sono stati allegati elementi a riscontro della supposta inidoneità delle armi rinvenute (sciabola; spada; tre pugnali e una pistola lanciarazzi), quelle da taglio perché ossidate o non affilate, la pistola per un difetto di funzionamento. Le deduzioni difensive sono state correttamente disattese, e, pertanto, la sentenza impugnata è immune da censure, avendo fatto applicazione dei principi di questa Corte secondo cui la natura di un’arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l’ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l’impossibilità di reperire pezzi d ricambio o comunque per la non sostituibilità (Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, Rv. 275465). Ne consegue che correttamente è stata ritenuta configurabile anche l’aggravante armata in relazione ai reati in materia di stupefacenti.
Gli ulteriori motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della mancata applicazione con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (applicate in regime di equivalenza) e il vincolo della continuazione tra reati, rimessi all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione che ha valorizzato le concrete modalità del fatto e la contestualità delle condotte accertate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
La consigliera reL. ice
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La PIsidente