Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8337 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTE NOME
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME Cerignola il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di APPELLO di L’AQUILA Esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME:CHIO;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che la Corte di Cassazione annulli l’impugnata ordinanza limitatamente alla aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 cod. pen. contestata al capo 1) e dichiari inammissibile il secondo motivo di ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 19/10/2023 il Tribunale di L’Aquila rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di L’Aquila del 08.09.2023, con la quale era stata applicata a costui la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei Comune di residenza e del divieto temporaneo di esercitare l’attività di impresa e di assumere uffici direttivi d imprese e persone giuridiche per la durata di dodici mesi, in relazione al reato di associazione a delinquere di cui al capo 1 della rubrica provvisoria, con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
associazione mafiosa operante in Puglia; all’indagato erano contestati inoltre numerosi reati fine contro il patrimonio.
Avverso l’ordinanza del giudice del riesame propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato, sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo eccepisce la violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen.), in quanto la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa era stata riscontrata sulla base dei rapporti di conoscenza con un soggetto, NOME COGNOME, ritenuto partecipe del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonostante non fosse stato mai riconosciuto tale, senza specificazione della condotta agevolatrice, affermata ma non spiegata nella sua concreta esplicazione.
In particolare, ad avviso del ricorrente, il collegamento del COGNOME con l’organizzazione mafiosa era stato affermato per i rapporti amicali con tale NOME COGNOME, condanNOME per l’omicidio di un componente della famiglia rivale dei COGNOME, circostanza che, in ogni caso, non aveva attinenza con i fatti per i quali il COGNOME era indagato; inoltre, gli indizi riportati nell’ordina impugnata circa l’agevolazione del sodalizio RAGIONE_SOCIALE non erano significativi di alcun supporto alla criminalità organizzata, in relazione anche ai contestati profitti illeci
2.2. Con il secondo motivo, la violazione di legge è riferita all’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla sollevata eccezione d’incompetenza territoriale del Tribunale di L’Aquila in favore del Tribunale di Foggia, dovendosi considerare come più grave il reato di autoriciclaggio di cui al capo 75), commesso in Cerignola, connesso ad altri reati collegati all’attività di un’azienda agricola (la RAGIONE_SOCIALE), coinvolta, al pari di altre, nei reati fini dell’associazione a delinquere di al capo 1).
Specifica il ricorrente che erroneamente il giudice del riesame aveva ritenuto che l’esclusione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa in fase cautelare non era circostanza idonea a far venir meno la competenza distrettuale e che non vi era collegamento fra il capo 75 e l’associazione in contestazione.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, prevista dall’art. 416bis.1 cod. pen. richiede la sussistenza un’azione preordinata ad agevolare l’organizzazione criminale di riferimento, finalità che non presuppone necessariamente l’intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l’agevolazione di qualsiasi attività esterna dell’associazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento
delle finalità ultime tipizzate dall’art.416-bis cod. pen. (in tal senso, in term condivisibili, Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615 – 01).
Nonostante l’ampia accezione del termine, è pur sempre necessario il collegamento finalistico fra l’azione delittuosa e una delle attività esterne dell’associazione, individuata, nel caso di specie, nel RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene a riguardo il Tribunale che l’associazione a delinquere contestata al capo 1 sia diretta a favorire l’azione del sodalizio criminale sulla base di una prova certa, costituita dalle intercettazioni telefoniche del giugno 2020. Segue una sintesi del contenuto delle conversazioni di riferimento, prive non solo di richiami specifici ai dialoghi ma anche di attinenza con le attività del RAGIONE_SOCIALE, tal non potendosi ritenere “le questioni relative a una società di COGNOME NOME, figlia di NOME” o la preoccupazione del COGNOME (coindagato per il reato sub 1) per le indagini della Guardia di Finanza a carico di componenti della famiglia di NOME, ritenuto appartenente all’associazione mafiosa (pagine 3 e 4 dell’ordinanza impugnata).
Soprattutto, il giudice del riesame pone sullo stesso piano logicoargomentativo elementi che rendono non assolutamente irragionevole la contestazione dell’aggravante dell’agevolazione della struttura mafiosa con i gravi indizi di colpevolezza relativi all’aggravante (incipit di pagina 4), con evidente contraddittorietà della motivazione sul punto, posto che trattasi di differenti parametri di valutazione. Un indizio, infatti, può definirsi “grave” qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare: non solo le circostanze di fatto riportate nell’ordinanza impugnata non hanno tale capacità dimostrativa ma sono prive anche di pertinenza con la finalità dell’agevolazione mafiosa, oggetto dell’aggravante contestata al COGNOME, oltre che a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, nell’irrilevanza della ragionevolezza della contestazione sulla base di indici presuntivi.
S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata perché il tribunale del riesame verifichi la effettiva sussistenza dei gravi indizi d colpevolezza relativamente all’aggravante in questione, fornendo adeguata motivazione sul punto.
4. È invece all’evidenza infondato il rilievo sulla competenza territoriale.
Il tribunale ha correttamente richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte secondo cui in materia di procedimenti per i delitti indicati dall’art. 51 comma terzo bis, cod. proc. pen., sussiste la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale quando la circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. n.
152 del 1991 (attualmente, art. 416-bis.1 cod. pen.), inclusa nella notizia di reato iscritta nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., sia poi stata rite insussistente in sede di valutazione cautelare (Sez. 1, n. 27181 del 10/05/2013, COGNOME, Rv. 256370 – 01); ha escluso altresì che nel caso di specie sussista ipotesi di irragionevolezza e strumentalità della contestazione.
Al contrario, la giurisprudenza citata dal ricorrente non è pertinente, riferendosi alla differente ipotesi della riqualificazione in sede cautelare dell’ipote di reato contestata (Sez. 1, n. 32956 del 04/07/2022, Fall, Rv. 283564 – 01).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla configurazione dell’aggravante di cu all’art. 416-bis.1 cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L’Aquila, competente ai sensi dell’art.309, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 02/02/2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pr idente