Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20564 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto da
INDIRIZZO, n. Palazzolo sull’Oglio INDIRIZZOMn) 20DATA_NASCITA1972 avverso la sentenza n. 31775/23 della Corte di Cassazione, Seconda Sezione
Penale del 28/04/2023
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Seconda Sezione penale di questa Corte di cassazione ha annullato con rinvio, quanto al ricorrente NOME COGNOME, la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 16/03/2022 “limitatamente alle circostanze aggravanti di cui all’art. 416-bis, comma quarto, e 629, comma secondo, cod. pen.” con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte territoriale, rigettando nel resto il ricorso.
Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto l’impugnazione straordinaria di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., dolendosi della commissione di un errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione a proposito della ritenuta inammissibilità, GLYPH per mancata deduzione, GLYPH della doglianza concernente l’applicazione dell’aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.).
Sostiene per contro il ricorrente di avere tempestivamente censurato l’applicazione dell’aggravante sia con il quinto motivo del ricorso principale sia con l’atto di appello, ribadito da una memoria difensiva aggiuntiva, ribadendo in tal modo la ricorrenza di un chiaro errore percettivo per omissione.
Pr la trattazione del ricorso è stata fissata camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
L’esame delle sentenze di merito evidenza che la contestazione mossa al ricorrente ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. contemplava l’aggravante de qua nella duplice accezione dell’impiego del metodo e dell’agevolazione mafiosa.
La condanna in primo grado emessa dal G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta del 23/03/2020 ne prevedeva, in effetti, il riconoscimento così come contestata dal Pubblico Ministero.
Con l’atto di gravame (pag. 19) l’imputato deduceva, però, che il giudice di primo grado aveva adottato una decisione illegittima, omettendo di considerare che quella di agevolazione mafiosa è una aggravante di natura soggettiva, come sancito espressamente dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8545 del
19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278734.
In grado di appello, il giudice di merito ribadiva la sussistenza dell’aggravante limitatamente all’impiego del metodo mafioso (pag. 111 sent. Corte di appello di Caltanissetta del 16/03/2022) omettendo, però, di trattare del profilo della agevolazione mafiosa.
Con il ricorso principale avverso tale sentenza, il ricorrente formulava allora le sue censure in relazione all’impiego del metodo mafioso (quinto motivo) mentre solo nei motivi aggiunti estendeva le doglianze al profilo dell’agevolazione mafiosa (terzo motivo).
Tanto premesso, va osservato che la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo nuovo di ricorso riguardante tale ultimo punto, ferma restando la statuizione sul tema dell’impiego del metodo mafioso, la cui censura deve ritenersi implicitamente respinta per contrasto con l’accoglimento di quella parte del quinto motivo di ricorso riferita all’aggravante di cui all’art. 416-bis quarto comma, cod. pen., in relazione alla quale è intervenuto annullamento con rinvio.
Non residua, pertanto, alcun concreto interesse da parte del ricorrente alla coltivazione dell’impugnazione straordinaria quanto al riconoscimento della sussistenza dell’aggravante de qua, essendo la stessa stata riconosciuta sotto il profilo dell’impiego del metodo mafioso, nel concreto bilanciata quoad poenam unitamente ad un’altra aggravante dal riconoscimento in grado di appello delle circostanze attenuanti generiche.
Per quanto con riferimento alle impugnazioni avverso le misure cautelari personali, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, infatti, già affermato il principio che ove sia contestata l’aggravante di cui all’art. 7 del D.L. n. 152 del 13 maggio 1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), nella duplice accezione del metodo e dell’agevolazione mafiosa, non sussiste l’interesse dello indagato a ricorrere in cassazione ove contesti una sola delle declinazioni della circostanza, non derivando dall’eventuale accoglimento del ricorso alcuna concreta utilità (Sez. 6, n. 550 del 31/10/2018, dep. 2019, Faraci, Rv. 274936).
L’impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per carenza d’interesse e alla dichiarazione di inammissibilità seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2024 Il Presiderjte Il consiqliere dstensore