Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16344 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16344 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME Presidente – Sent.n.sez.418/25
NOME COGNOME CC
– 2/04/2025
NOME COGNOME R.G.N.6354/2025
NOME COGNOME – Relatore
–
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME MauroCOGNOME nato a Casoria il 24/10/1969 NOMECOGNOME nato a Napoli l’11/8/1984 COGNOME JonathanCOGNOME nato ad Acerra l’1/7/1995 NOMECOGNOME nato a Napoli il 14/1/1993
avverso l’ordinanza del 16/1/2025 emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l’Avvocato NOME COGNOME il quale ha chiesto l’accoglimento de i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Napoli confermava la misura cautelare disposta
nei confronti di COGNOME COGNOME COGNOME e COGNOME mentre per COGNOME riteneva sussistente la gravità indiziaria con riguardo al solo reato di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 9), annullando la misura in relazione alla partecipazione al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo 1).
Avverso tale ordinanza, la difesa ha formulato quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo e secondo motivo, la difesa eccepisce l’inutilizzabilità delle intercettazioni svolte, evidenziando come i decreti autorizzativi siano stati emessi valorizzando da un lato la ‘storia criminale dei fratelli COGNOME‘ e, al contempo, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME. Quest’ultimo, tuttavia, era stato già riconosciuto, in altro procedimento penale, quale soggetto non attendibile . Analogo vizio avrebbe riguardato anche le proroghe dell’attività captativa, tutte autorizzate sulla base di motivazioni apparenti.
2.2. Con il terzo e quarto motivo, entrambi riferiti alla sola posizione di COGNOME, il ricorrente deduce il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di cui al capo 9), argomentata sulla base di un generico richiamo alle attività di indagine, senza che sia stata adeguatamente approfondita la partecipazione alla cessione di stupefacente da parte di COGNOME, individuato sulla base de l solo soprannome ‘COGNOME il siciliano’ i n alcune delle intercettazioni captate.
Si censura, inoltre, la configurabilità dell’aggravante dell’ agevolazione mafiosa, con la conseguente insussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il solo ricorso proposto nell’interesse di NOME è fondato.
I motivi di ricorso concernenti l’inutilizzabilità delle intercettazioni sono manifestamente infondati.
Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato sottolineando come, nel caso di specie, per disporre e proseguire le attività di captazione era richiesta la sussistenza di ‘sufficienti indizi di reato’, trattandosi di indagine in materia di criminalità organizzata.
Al contempo, si è dato conto delle esigenze investigative che hanno reso necessarie le intercettazioni, anche mediante trojan , nonché dell’apporto conoscitivo fornito dal collaboratore di giustizia.
Né ha pregio l’osservazione secondo cui il collaboratore COGNOME era stato
ritenuto inattendibile in altro procedimento.
Invero, le dichiarazioni rese dal predetto, tenuto conto della fase iniziale delle indagini, costituivano sicuramente un elemento idoneo a fondare la ‘sufficienza indiziaria’ richiesta per l’avvio delle i ntercettazioni, salvo restando la necessità di valutare l’attendibilità del dichiarato nel prosieguo del procedimento, anche sulla base di quanto emerso dalle captazioni.
Il motivo relativo al vizio di motivazione in ordine alla configurabilità, nei co nfronti di COGNOME, dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, è fondato.
Deve premettersi che il Tribunale del riesame ha escluso la gravità indiziaria in ordine all’appartenenza di COGNOME al gruppo camorristico denominato ‘clan COGNOME‘, oggetto di contestaz ione al capo 1).
Nel ricostruire i fatti oggetto del capo 9), il Tribunale ha dato atto che COGNOME aveva chiesto la fornitura di un quantitativo di stupefacente -gr.200 di hashish -effettivamente consegnatigli da COGNOME e COGNOME.
La ricostruzione, in punto di fatto, è logica e immune da censure, mentre, per quanto concerne la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa si registra una obiettiva carenza motivazionale.
Il Tribunale, infatti, si limita ad affermare (p.17) che tutti i reati sono aggravanti ai sensi dell’art. 416 -bis .1 cod. pen., per avere gli indagati agito con metodo mafioso «quali appartenenti ad un gruppo criminale di stampo camorristico» e al fine di agevolare il sodalizio accrescendone la forza e il prestigio sul territorio.
Si tratta di una motivazione che, se può ritenersi sufficiente nei confronti dei soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio, perde qualsivoglia valenza nei riguardi di NOMECOGNOME il quale non è ritenuto partecipe dell’associazione .
Deve anche sottolinea rsi che al capo 9) l’aggravante è contestata esclusivamente con riguardo alla finalità agevolativa, il che presuppone l’individuazione di una effettiva idoneità della condotta posta in essere a favorire l’associazione, nonché la consapevolezza in capo a ci ascun concorrente della rilevanza dell’apporto causale nell’ottica agevolativa.
Ove si consideri che NOME viene indicato, peraltro in un’unica occasione, come cessionario di un quantitativo di stupefacente e non si individuano ulteriori momenti di collabo razione rispetto all’associazione, l’onere motivazionale in ordine alla sussistenza dell’aggravante soggettiva dell’agevolazione mafiosa doveva essere adeguatamente assolto, non essendo sufficiente la laconica motivazione che, peraltro, è resta espressamente resa con riguardo ai partecipi all’associazione.
L’accoglimento del motivo in ordine all’aggravane, comportando il venir meno della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva idoneità della custodia in carcere, determina l’assorbimento del motivo in ordine al periculum che, pertanto, dovrà essere rivalutato in sede di rinvio all’esito del rinnovato giudizio in merito alla sussistenza dell’aggravante.
I ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME, COGNOME e COGNOME essendo stati ritenuti manifestamente infondati e, quindi, inammissibili, comportano la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di NOME e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME COGNOME, COGNOME e COGNOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME Di NOME