Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9077 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9077 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 15 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l’ordinanza in data 3 giugno 2025 del G.i.p. del Tribunale di Milano che ha applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere come promotore di un sodalizio finalizzato alla commissione di reati tributari, di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di danaro con l’aggravante della transnazionalità e dell’agevolazione mafiosa.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo, con particolare riferimento al ruolo di organizzatore, (primo motivo), all’aggravante della transnazionalità (secondo motivo), dell’agevolazione mafiosa (terzo motivo), RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari (quarto motivo), dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. b, cod. proc. pen. (quinto motivo).
Nella memoria risponde alla requisitoria del Procuratore generale e ribadisce le sue difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1. Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Con il primo motivo il ricorrente, incontestata la partecipazione all’associazione, ha posto il problema del suo ruolo come organizzatore, nonostante la mancanza di controllo RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie del sodalizio. Si tratta di una censura inammissibile, perchØ nuova, come si desume dal riassunto dei motivi a pag. 12 e dalle considerazioni svolte a pag. 24 dell’ordinanza, punti non aggrediti in ricorso; generica, siccome il ricorrente non si Ł confrontato con la parte di decisione relativa al suo ruolo di spicco nell’ambito del sodalizio alla cui espansione ha contribuito con la predisposizione di nuove alleanze con altre consorterie (si veda in termini, Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, COGNOME Vigni, Rv. 287296 – 01); e, soprattutto, formulata in difetto di interesse a impugnare, atteso che la partecipazione al sodalizio può comunque giustificare la misura di massimo rigore.
Anche il secondo motivo relativo all’aggravante transnazionale Ł inammissibile perchØ nuovo, come si desume dalla precisazione del Tribunale a pag. 24 dell’ordinanza. In ogni caso, come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, sono comunque soddisfatti i relativi requisiti, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285702 – 02 e Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286150 – 02), perchØ il Tribunale ha descritto la condotta dell’indagato come dedito anche a tenere i contatti con i componenti di altri gruppi che operano in una dimensione sovranazionale, in particolare quelli di cui al punto D e punto E (cfr. pag. 15 dell’ordinanza impugnata).
Il terzo motivo, inerente all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, Ł generico e non si confronta con l’ampia motivazione dell’ordinanza impugnata in merito al ruolo del sodalizio di ‘ accrescimento patrimoniale e consolidamento del prestigio criminale del RAGIONE_SOCIALE ‘ (pag. 28 e seg.).
Del pari generici sono il quarto e il quinto motivo sulle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha affrontato questi punti con motivazione esaustiva a pag. 30-32 dell’ordinanza, evidenziando, con particolare riferimento al pericolo di fuga, che il ricorrente aveva uno stabile radicamento negli Emirati Arabi Uniti (disponibilità patrimoniali, carta di credito e documento d’identità).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Così deciso, il 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore