Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39556 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39556 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 18/4/2024 dal Tribunale di Napoli
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 aprile 2024 il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME e ha confermato l’ordinanza emessa il 22 dicembre 2023 dal
Tribunale di Torre Annunziata, che, a sua volta, aveva rigettato l’istanza volta a ottenere, la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli 1’8 febbraio 2021.
NOME COGNOME, con istanza presentata nell’ambito del procedimento a suo carico, pendente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il 12 dicembre 2023, all’udienza di precisazione delle conclusioni, aveva chiesto di dichiarare l’inefficacia, per decorrenza dei termini di fase, della misura cautelare applicatagli in relazione al delitto di cui all’art. 416 bis, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen, in quanto le emergenze acquisite avrebbero consentito di escludere l’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 6, cod. pen., come già disposto con sentenza, divenuta irrevocabile il 4 maggio 2023, del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, che aveva giudicato i coimputati nel medesimo reato.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con provvedimento del 22 dicembre 2023, aveva rigettato l’istanza difensiva, avendo evidenziato sia che essa era una mera riproposizione di una precedente richiesta, su cui il Collegio aveva già formulato una valutazione negativa, sia che i nuovi profili valutativi, posti alla sua attenzione, erano ininfluenti, in quanto superati dalla sentenza di condanna, pronunciata nei confronti del ricorrente all’esito dell’udienza del 12 dicembre 2023, che, nonostante avesse escluso l’aggravante in questione, non consentiva valutazioni retroattive, connesse alla derubricazione, in ragione del nuovo termine di decorrenza disposto dall’art. 303, lettera c), cod. proc. pen.
Il Tribunale di Napoli, nel provvedimento impugnato, ha condiviso le argomentazioni del Collegio torrese e ha rilevato che, sotto un diverso profilo, la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Napoli, che aveva giudicato i coimputati nel medesimo reato ed aveva escluso l’anzidetta aggravante, non poteva costituire un valido elemento valutativo, idoneo ad influenzare la decisione, sia per la mancanza di prova certa in ordine all’avvenuto deposito dibattimentale di tale sentenza integrale sia per la decisiva ed assorbente circostanza che, non essendo stata motivata dal Giudice napoletano l’esclusione dell’aggravante, non potevano il Tribunale di Torre Annunziata e lo stesso Tribunale del riesame essere in grado di valutare concretamente le ricadute in termini cautelari della menzionata esclusione sulla posizione del ricorrente.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, che ha dedotto la violazione di legge per la scadenza dei termini di fase previsti dall’art. 303, comma 1 lett. b)
n. 2 e 3 bis, cod. pen., in forza dell’insussistenza dell’aggravante ad effetto speciale di cui al comma sesto dell’art. 416-bis cod. pen., derivante sia dagli esiti dell’istruttoria dibattimentale già conclusa al momento del deposito dell’istanza de libertate sia dall’esclusione dell’aggravante sancita nella sentenza irrevocabile, pronunciata all’esito del parallelo giudizio svoltosi a carico dei coimputati nel medesimo reato, che avevano scelto di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato. Secondo il ricorrente, il Tribunale di Torre Annunziata, nel rigettare l’istanza difensiva depositata prima della pronuncia di condanna, non aveva affrontato il tema ad esso devoluto, richiamando sostanzialmente il principio dell’autonomia dei termini di fase, senza valorizzare gli esiti dell’istruttoria dibattimentale, che avevano palesemente smentito l’ipotesi accusatoria con inevitabili ricadute in termini cautelari sulla posizione del ricorrente. Inoltre, la sentenza di condanna, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare nei confronti di altri coimputati, rappresentava un’evidente novità con cui il Tribunale di Torre Annunziata si sarebbe dovuto confrontare, pur se tale sentenza non esauriva l’intero tema devoluto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Secondo il ricorrente, nel rigettare l’istanza tesa ad ottenere la declaratoria dell’inefficacia della misura cautelare applicatagli, il Tribunale di Torre Annunziata e quello del riesame non avrebbero valorizzato il novum, rappresentato dalla sentenza irrevocabile, emessa nei confronti dei coimputati, che aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen, e gli esiti dell’istruttoria ormai conclusasi nel procedimento di merito a suo carico.
A fronte di tali deduzioni deve rilevarsi che il Collegio non ignora che questa Sezione ha avuto modo di affermare il principio, richiamato dal ricorrente, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, l’esclusione, con sentenza non passata in giudicato, di una o più circostanze aggravanti ad effetto speciale nei confronti dei coimputati, giudicati separatamente, costituisce elemento nuovo valutabile dal giudice ai fini della revoca della misura ai sensi dell’art. 299, comma 1, cod. proc. pen., quando l’applicazione della medesima soluzione nel procedimento in corso determini una riduzione dei termini di custodia cautelare e la conseguente scadenza degli stessi (cfr. Sez. 5, n. 26561 del 17/05/2021, COGNOME, Rv. 281655 – 01).
Tuttavia, anche a volere condividere tale impostazione, che supera un più risalente orientamento alla luce del quale l’effetto estensivo dell’impugnazione
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opera a condizione che il procedimento, riguardante un unico reato con pluralità di imputati, non abbia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una stessa pronuncia soggetta ad impugnazione (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260445 – 01), non può non rilevarsi l’esistenza di un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, l’elemento nuovo costituito dall’esclusione di una o più circostanze aggravanti ad effetto speciale, stabilita da una sentenza definitiva emessa nei confronti di coimputati giudicati separatamente, pur essendo valutabile nel procedimento in corso ai fini dell’apprezzamento di una riduzione dei termini di custodia cautelare, con eventuale scadenza degli stessi, non soggiace ad alcun automatismo, attesa la libera valutazione del compendio probatorio da parte del giudice cautelare, né, comunque, pur se condivisa, comporta la rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima per le precedenti fasi del procedimento, stante l’autonomia di ciascuna di esse (cfr. 6, n. 14943 del 7/03/2018, Imerti, Rv. 272775 – 01; Sez. 1, n. 44424 del 23/03/2017, P.M. in proc. Tavernese, Rv. 271235 – 01).
Applicando questi principi alla fattispecie in scrutinio, deve rilevarsi che il Tribunale del riesame ha sottolineato correttamente che, pur a volersi attenere alla sentenza n. 26561 del 2021 di questa Corte, richiamata dalla difesa, che imporrebbe di valutare e motivare in ordine alla sentenza che aveva escluso l’aggravante de qua nei confronti dei coimputati, una lettura integrale di tale sentenza non evidenziava alcun elemento conoscitivo utile al fine dell’esclusione dell’aggravante stessa. Il Giudice dell’udienza preliminare, difatti, pur non applicando o bilanciando gli aumenti previsti dal comma sesto dell’art. 416-bis cod. pen., non aveva offerto alcuna spiegazione sul punto nella parte motiva e, quindi, la pronuncia in ordine alla contestata aggravante non apportava alcun novum concretamente valutabile.
2.1. Per altro verso, deve evidenziarsi che è del tutto generica la deduzione del ricorrente secondo cui «l’elemento, rappresentato dalla pronuncia nel parallelo giudizio di merito nei confronti dei sodali dell’ipotizzata associazione, avrebbe dovuto sollecitare il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice della cautela, ad interrogarsi sulla sussistenza/permanenza dei presupposti cautelari, inizialmente prospettati in ordine all’aggravante del cosiddetto riciclaggio alla luce degli esiti della lunga istruttoria dibattimentale ormai conclusa».
Il ricorrente, infatti, non ha indicato quali fossero gli elementi emersi dall’istruttoria, ormai conclusasi, idonei a fondare l’esclusione dell’aggravante in questione, e le ragioni della loro rilevanza nel senso invocato, così che la censura è priva della necessaria specificità.
La rilevata genericità della deduzione, formulata nell’odierno ricorso, connotava anche l’atto di appello proposto, in cui si era affermato che «l’istruttoria dibattimentale poteva e doveva essere legittimamente valutata dal Tribunale per determinare, seppure ai fini cautelari, l’assoluta inconsistenza dell’assunto accusatorio in ordine all’ipotizzata aggravante; anzi, l’audizione del teste NOME ne dimostrava addirittura l’evidente inconsistenza».
Seppure in nota l’appellante avesse fatto rinvio alle dichiarazioni rese dal menzionato teste all’udienza del 7 febbraio 2023, deve però rilevarsi che ciò non era sufficiente a colmare il difetto di specificità, non essendo stato illustrato, quand’anche sinteticamente, il contenuto della deposizione richiamata e, soprattutto, non essendo stata spiegata la rilevanza di tale prova, valutata anche alla luce dell’intero compendio probatorio acquisito.
In definitiva, deve ritenersi che il mancato accoglimento dell’istanza in questione sfugge ai rilievi censori del ricorrente e, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria, inoltre, è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 luglio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il res znte