Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41402 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41402 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA, avverso il decreto del 15/04/2025 della Corte di appello di Ancona.
Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 28 ottobre 2020 il Tribunale di Ancona applicava a NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni 2; con successivo decreto dell’11 ottobre 2021 lo stesso Tribunale aggravava la misura, imponendo l’obbligo di soggiorno nel Comune di Fermo.
Con decreto del 14 ottobre 2024 il Tribunale di Ancona disponeva l’aggravamento della misura richiesto dalla Questura di Fermo in data 26 luglio 2024 e meglio dettagliato dal pubblico ministero nel corso dell’udienza camerale; nel provvedimento si riportava per esteso il contenuto dei due precedenti decreti innanzi citati, e si dava atto che, in epoca successiva all’esecuzione del decreto di aggravamento dell’11 ottobre 2021, il COGNOME era stato ripetutamente tratto in arresto (in flagranza di reato o in esecuzione di ordinanze coercitive) ed aveva reiteratamente tenuto condotte delittuose, tanto che i giudici annotavano, a pag. 14 del provvedimento, che «dal casellario giudiziale risultano, rispetto al momento in cui Ł stato disposto l’aggravamento (ottobre 2021) numerosissime condanne irrevocabili per 30 reati (lesioni personali, rissa, danneggiamenti, detenzioni e cessioni di stupefacenti, reiterate violazioni degli obblighi inerenti la sorveglianza speciali e delle norme in materia di sicurezza delle città, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale)»; il Tribunale di Ancona, ancora, escludeva che, come dedotto dal difensore del COGNOME, la misura di prevenzione dovesse intendersi cessata perchØ interamente espiata, e dava applicazione all’art. 14, comma 2 , d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, aggravando la misura di prevenzione prolungandone la durata di ulteriori due anni, prescrivendo il divieto di soggiorno in Fermo (in ragione della «concentrazione delle condotte criminose e delle frequentazioni malavitose del COGNOME nel Comune di Fermo che sta determinando una vera e propria emergenza di
contro
llo del territorio»), e facendo divieto al COGNOME di detenere cani appartenenti alle razze indicate nella lista allegata all’ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 – in ragione del fatto che «nel corso del richiamato termine (la misura Ł stata notificata il 2.11.2020, l’aggravamento l’8.12.2021) il COGNOME ha commesso trenta reati diversi Essi sono la chiara e preoccupante espressione di una pericolosità non solo persistente ma manifestamente crescente e apparentemente incontenibile. Con il che, risulta manifestamente infondata l’eccezione di cessazione della misura per compimento del termine, che, invece, ha ricominciato a decorrere ex novo ».
Con decreto del 15 aprile 2025 la Corte di appello di Ancona rigettava il ricorso presentato dal difensore del prevenuto avverso il decreto del 14 ottobre 2024; i giudici distrettuali, per quanto in questa sede rileva, ritenevano insussistente il dedotto difetto di correlazione tra quanto richiesto, rilevando che «correttamente il collegio ha ritenuto non applicabile l’art. 14, commi 2 bis e 2 ter d.lgs. 159/2011, perchØ l’esecuzione della misura non risultava mai sospesa per un tempo pari a due anni consecutivi in virtø di periodi di custodia cautelare o di detenzione. La proposta questorile veniva quindi considerata solo nella parte in cui chiedeva l’aggravamento della misura, talchØ non era necessario rivalutare la pericolosità del prevenuto»; dunque, ad avviso dei giudici distrettuali, poichØ la misura non era cessata, correttamente il Tribunale di Ancona, sulla base degli elementi allegati dalla Questura e dal pubblico ministero, ne aveva disposto l’aggravamento, «piø che mai fondato, data la impressionante sequela di gravi reati e di increscente pericolosità»; ritenevano, altresì, infondate le doglianze relative all’applicazione del divieto di soggiorno nel Comune di Fermo, correttamente imposto alla luce del fatto che «Ł proprio in quel territorio che risulta commesso il maggior numero dei reati», rilevando peraltro che il COGNOME non risultava risiedere in Fermo, ma solo essere ivi di fatto domiciliato, presso l’abitazione di una sorella.
Il difensore di fiducia del RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, ha presentato ricorso per cassazione avverso l’indicato decreto, articolando un unico motivo con il quale deduce «inosservanza ed erronea applicazione della legge».
Deduce che «La Questura di Fermo in data 27.07.2024 inoltrava richiesta al Tribunale di Ancona rappresentando che COGNOME aveva scontato solo 260 + 43 giorni con una rimanenza di 427 giorni e chiedeva che fosse valutata nuovamente la pericolosità sociale. In particolare, la Questura rappresentava che la misura, dopo varie sospensioni per titoli cautelari, necessitava di un nuovo accertamento della pericolosità e di una nuova decorrenza», e che, per converso, la difesa del prevenuto aveva dedotto che la misura era ormai stata interamente espiata, poichØ «ai fini della decorrenza non necessitava una riattivazione della misura il cui ripristino operava automaticamente»; deduce, altresì, che «il Tribunale assumeva che la misura era stata scontata per la sua originaria durata, ma nel contempo segnalava che, siccome il COGNOME nel corso della misura aveva commesso reati per i quali era stato condannato, tale misura decorreva ex novo disponendo, così, una ulteriore durata di anni due»; in tal modo, ad avviso del ricorrente, il Tribunale aveva violato l’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, ma il motivo di ricorso sviluppato sul punto non era stato in alcun modo scrutinato dalla Corte di appello di Ancona, che, peraltro, aveva erroneamente ribaltato la decisione dei primi giudici «assumendo che la misura originaria di anni 2 non era assolutamente cessata, senza minimamente individuarne i motivi, e nel contempo nulla argomentava sulle questioni devolute, ovvero sull’erronea applicazione dell’art. 14 comma 2. La Corte, quindi, parte da una premessa sbagliata, ovvero quella che la misura originaria non era cessata, e nel contempo non si confronta con le argomentazioni sul punto del Tribunale e con la censura mossa dalla difesa».
Deduce, altresì, violazione di legge anche in merito all’imposizione del divieto di soggiorno in Fermo, Comune nel quale il COGNOME «era domiciliato da diverso tempo e risiedeva con la sorella e i nipoti, costituendo, quindi, il Comune di Fermo l’abituale dimora del proposto il quale non disponeva di capacità economiche per sostenere il pagamento di ulteriori locazioni presso altri comuni limitrofi», essendosi, dunque, violato l’art. 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 e disattesa la «giurisprudenza consolidata» in base alla quale «non Ł consentito al giudicante inibire la permanenza del proposto nel luogo in cui risiede, ha dimora abituale o ove ha la possibilità di collocare la propria dimora».
Il AVV_NOTAIO procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi: rileva, in particolare, che «la critica articolata Ł generica, ripercorrendo la vicenda e offrendo riferimento processuali e in fatto privi di autosufficienza; fuoriesce, cioŁ, evidentemente, dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł fondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Come si Ł già indicato, l’odierno ricorrente Ł stato sottoposto con decreto del 28 ottobre 2020 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni due.
Con successivo decreto dell’11 ottobre 2021 gli Ł stato imposto l’obbligo di soggiorno nel Comune di Fermo.
A seguito di proposta di aggravamento presentata il 26 luglio 2024, il Tribunale di Ancona, con decreto del 14 ottobre 2024, prolungava la misura di ulteriori due anni ed imponeva al COGNOME il divieto di soggiorno nel Comune di Fermo; il provvedimento veniva confermato dal decreto del 15 aprile 2025 oggi impugnato.
Ciò posto, rileva la Corte che non sussiste il vizio denunciato dal ricorrente.
Ed invero, il Tribunale di Ancona ha ritenuto di poter applicare al caso di specie l’art. 14, comma 2, del codice antimafia, a mente del quale «Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d’ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell’agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale Ł scontata la pena»: in particolare, i giudici marchigiani, rilevato che «nel corso del richiamato termine il COGNOME ha commesso trenta reati diversi molti dei quali con la recidiva aggravata, per il quale ha riportato condanne irrevocabili», hanno ritenuto «manifestamente infondata l’eccezione di cessazione della misura per compimento del termine, che, invece, ha ricominciato a decorrere ex novo » (cfr. pagine 16/17 del decreto del 14 ottobre 2024).
Il difensore ha impugnato il provvedimento deducendo che l’art. 14, comma 2, del codice antimafia non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie, poichØ la misura era cessata ben prima che la Questura di Fermo depositasse la richiesta di aggravamento sulla quale si sono poi pronunciati i giudici di prime cure.
La Corte di appello di Ancona ha così rigettato il motivo di gravame del COGNOME: «La Questura aveva fatto presente una serie di fatti accaduti dopo la notifica della misura (2.11.2020), misura (sorveglianza speciale per la durata di anni due) che in pari data veniva sospesa perchØ il prevenuto veniva sottoposto a misura custodiale. In data 18.6.2021 la misura veniva riattivata e persino aggravata in data 24.11.2021 a causa delle numerose e
documentate violazioni (provvedimento notificato l’8.12.2021); in data 5.3.2022 seguiva una nuova sospensione in seguito ad arresto in flagranza (dopo 260 giorni di esecuzione misura di prevenzione); in data 12.4.2022 di nuovo la misura veniva riattivata fino al 25 maggio successivo, giorno di un ulteriore arresto in flagranza (gg. di esecuzione misura pari a 43); seguivano ulteriori periodi di sospensione, fino ad arrivare al residuo di 427 giorni»: dunque, concludevano i giudici distrettuali, «la durata della misura (due anni) non risulta cessata».
Il difensore ha riproposto le sue doglianze nell’odierno ricorso, sottolineando che il computo avrebbe dovuto essere effettuato conteggiando tutti i periodi, successivi al giorno in cui il COGNOME era stato sottoposto alla misura di prevenzione – nei quali lo stesso non risultava essere stato sottoposto a misura cautelare, poichØ «ai fini della decorrenza non necessitava una riattivazione della misura il cui ripristino operava automaticamente».
La doglianza Ł destituita di fondamento, sia in diritto che in fatto.
In diritto, poichØ l’art. 14, comma 2 bis , del d.lgs. n. 159 del 2011, dopo aver prescritto che «L’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato Ł sottoposto alla misura della custodia cautelare», chiarisce che «il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale Ł cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi»: in assenza del verbale di sottoposizione agli obblighi, dunque, la misura di prevenzione non può in alcun modo ritenersi riattivata.
In fatto, poichØ le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici distrettuali si radicano su quanto espressamente attestato dalla Questura di Fermo nella richiesta di aggravamento del 26 luglio 2024, laddove, a pagina 2, può testualmente leggersi che, dopo l’arresto in flagranza del 25 maggio 2022, che provocava l’ennesima sospensione della misura, la stessa non veniva piø riattivata («da tale data NOME Ł stato sottoposto a periodi cautelari incompatibili con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Pertanto la predetta misura non veniva riattivata»).
Da ultimo, va precisato che i primi giudici, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non hanno affatto sostenuto che la misura fosse cessata, poichØ il conteggio effettuato a pagina 16 del decreto del 14 ottobre 2024, che avrebbe portato a ritenere la misura cessata il 27 aprile 2024, Ł stato sviluppato solo per dare conto della prospettazione del difensore del COGNOME (come rivelato nitidamente dall’ incipit del periodo e dall’uso del condizionale:«seguendo la tesi difensiva, si ricaverebbe che » «sommando pertanto tutti i periodi di riattivazione della misura, i due anni di durata si sarebbero compiuti il 27 aprile 2024»), prospettazione che Ł stata ritenuta infondata («Tale conclusione, tuttavia, Ł errata»).
Del tutto legittimamente, dunque, ha trovato applicazione nel caso di specie l’art. 14, comma 2, del codice antimafia, che, come si Ł già visto, prevede che «Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d’ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell’agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale Ł scontata la pena».
Il tenore testuale della norma rende evidente che essa presuppone che la misura di prevenzione sia ancora in corso di esecuzione, sicchØ non può esservi aggravamento nel caso in cui, pur avendo il soggetto commesso un reato durante l’esecuzione della misura, la sorveglianza speciale sia cessata nelle more del procedimento penale instaurato per accertare quel nuovo reato, o comunque prima che il tribunale proceda alla verifica indicata dall’art. 14 cit.
Possono, a supporto di queste considerazioni, riportarsi le motivazioni di Sez. 1, n.
40652 del 09/07/2014, COGNOME, Rv. 260478 – 01, secondo cui «quale che sia il momento nel quale al giudice della prevenzione vengano sottoposti – poco importa se attraverso una proposta di “aggravamento” della misura ovvero di “nuova” misura, essendo indubbio il potere del giudice di qualificare correttamente la proposta – elementi di fatto non valutati, idonei a dimostrare l’ulteriore, attuale pericolosità del soggetto al quale una misura di prevenzione Ł già stata applicata, il giudizio non potrà non tenere conto dello stato di esecuzione della precedente misura e degli eventuali effetti sortiti dalla stessa. L’esame degli elementi ulteriori consente al giudice della prevenzione, quindi, di andare oltre il precedente giudicato sulla pericolosità, ma l’applicazione della misura di prevenzione personale non può che avvenire secondo quanto previsto dalla vigente disciplina, per quel che riguarda il tipo di misura (sorveglianza speciale della p.s. con o senza obbligo di soggiorno), per le prescrizioni imposte e per la durata della misura. In questo senso si era espressa, all’evidenza, questa Corte (Sez. U. Simonelli) nell’affermare la possibile rivalutazione della pericolosità sulla base di nuovi elementi di fatto, non precedentemente noti, che comportino un giudizio di maggiore gravita della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate, ritenendo che, in tali casi, può darsi luogo ad un aggravamento della misura applicata ovvero all’eventuale irrogazione di altra misura di tipo diverso. Così che, la misura di prevenzione precedentemente applicata ancora in corso di esecuzione, ovvero, mai eseguita o non ancora completamente eseguita per una causa di sospensione, potrà essere aggravata ovvero, sussistendone i presupposti, accompagnata da misura di altro tipo, ma non potrà superare il periodo massimo di durata che Ł espressamente fissato in cinque anni Ciò non esclude, naturalmente, che, se la misura di prevenzione personale precedentemente applicata sia già stata interamente eseguita al momento in cui interviene la valutazione dei nuovi elementi di fatto non noti, il giudice potrà applicare una nuova misura della durata prevista dalla legge, laddove ne riterrà sussistenti tutti i presupposti, in specie la attuale pericolosità sociale, alla luce delle circostanze di fatto nuove, sia perchØ non note precedentemente, sia perchØ successive, che consentono di non incorrere nel divieto del bis in idem ».
Dunque, quando al giudice della prevenzione vengano sottoposti nuovi ed ulteriori fatti ascrivibili a soggetto già sottoposto a misura di prevenzione, assume rilevanza, per la corretta qualificazione della proposta, lo stato di esecuzione: se la misura Ł in atto, la proposta, comunque definita dall’organo proponente, deve essere qualificata come richiesta di aggravamento; se, invece, la misura Ł stata interamente eseguita, deve essere avanzata una nuova proposta.
PoichØ, come si Ł illustrato, i giudici del Tribunale di Ancona si pronunciarono su una richiesta di aggravamento presentata quando ancora mancavano 427 giorni allo spirare della misura, del tutto legittimamente essi hanno dato applicazione all’art. 14, comma 2, del codice antimafia, ritenendo – con giudizio ineccepibile, che peraltro il ricorrente non contesta – che la perpetrazione dei numerosi nuovi delitti fosse platealmente sintomatica della persistente ed allarmante pericolosità del COGNOME.
Parimenti infondato Ł il motivo di ricorso relativo all’imposizione del divieto di soggiorno, essendo sufficiente osservare che il COGNOME non ha provato di risiedere in Fermo, ma semplicemente di essere ivi domiciliato presso l’abitazione della sorella, e che, a tutto voler concedere, il diritto del COGNOME di permanere nel luogo di dimora abituale deve necessariamente soccombere di fronte alle straordinarie esigenze di ordine pubblico concretamente configurabili a seguito della diuturna attività illecita che le emergenze documentali rivelano essersi sviluppata con pervicacia e professionalità in Fermo.
Le considerazioni che precedono impongono, dunque, di rigettare il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME