Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9323 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9323 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso;
considerato che NOME COGNOME ha subito l’aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, applicata con decreto del 6 giugno 201 ed a lungo sospesa per il concomitante stato detentivo del destinatario, estensione della sua durata per un ulteriore biennio, in ragione dei comportame illeciti da lui posti in essere tra il 2018 ed il 2021, che, secondo la val concordemente operata da Tribunale e Corte di appello, mettono in evidenza una pericolosità sociale ancora più spiccata, non essendo stata in alcun modo infren l’inveterata propensione a delinquere del prevenuto;
che il ricorrente, con unico motivo, contesta l’attitudine delle circostanze segnalate ad attestare l’accresciuta intensità della pericolosità sociale e attualità, così svolgendo considerazioni critiche che, nel sollecitare la rivalutazione delle evidenze disponibili – con precipuo riferimento al ruolo di mero partecip dell’associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed all’assenza di prova in ordine alla contiguità tra il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE attivi sul territorio – non appaiono idonee ad evidenziare l dedotta violazione di legge, sub specie di apparenza della motivazione;
che, in particolare, ineccepibile appare la valorizzazione di comportamen che, quand’anche non ancora accertati con sentenza passata in giudicato, metton in luce il persistente inserimento di COGNOME negli ambienti criminali di COGNOME e la sua dedizione al narcotraffico, svolto anche su base organizzata;
che, d’altro canto, deve inferirsi che i consistenti periodi di detenzione patiti dal ricorrente non hanno fiaccato la sua tendenza a delinquere, che si è, a consolidata, sì da giustificare il severo giudizio formulato dai giudici prevenzione che, si ripete, appare scevro dal vizio da lui denunziato;
che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2025.