Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11726 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11726 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il
GLYPH omissis
avverso il decreto del 1/03/2023 emesse dalla Corte d’Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato;
lette le conclusioni scritte dell’Avvocato NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con i’impugnato decreto, la Corte di Appello di Firenze- Sezione Misure di Prevenzione- ha aggravato la misura di prevenzione già adottata, con decreto del
Tribunale di Firenze del 27 ottobre 2021, confermato dalla stessa Corte di Appello di Firenze il 9 novembre 2022, della sorveglianza speciale di RAGIONE_SOCIALE per anni due.
La misura era applicata in considerazione della pericolosità generica ex art. 1 f lett. c), d. Igs. 159/2011. In particolare, si sottolineavano i precedenti penali definitivi di A.E. (tentato furto in abitazione) e i carichi pendenti per resistenza pubblico ufficiale e tentata rapina in danno di militari italiani (2020), porto illegale di coltello e danneggiamento (2021), danneggiamenti plurimi presso la Casa Circondariale di Firenze.
1.1. li 1 marzo 2023 la Corte di appello di Firenze aggravava la misura, disponendo la durata della sorveglianza speciale di P.S. nella misura di anni quattro, con il divieto di soggiorno nel Comune di Firenze e l’obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria.
L’aggravamento era motivato in ragione del fatto che, successivamente all’applicazione della misura di prevenzione, GLYPH A.E. GLYPH risultava avere posto in essere una serie di condotte di reato gravemente lesive dei beni giuridici protetti da disposizioni di ordine pubblico. Si fa, in particolare, riferimento all’appiccamento di un incendio che, solo per circostanze fortuite, non era sfociato in tragedia. Inoltre, il proposto aveva posto in essere una serie continuativa di violazioni alle prescrizioni imposte con il decreto; infine, successivamente alla richiesta di aggravamento fera pervenuta una nota della Questura di Firenze, nella quale si dava atto di una denuncia per i reati di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio commessi dal proposto il 22 dicembre 2022.
GLYPH A.E. a
Avverso il decreto di aggravamento, ricorre per cassazione mezzo del difensore di fiducia, deduceno i seguenti motivi:
2.1. In via preliminare, la difesa segnala l’ammissibilità del ricorso, evidenziando che al procedimento di prevenzione non si debba applicare l’art. 581 commi 1-ter e quater cod. proc. pen., avente ad oggetto la necessità per il difensore di depositare, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio e di munirsi dello specifico mandato ad impugnare, nel caso di assenza.
2.2.Con il primo motivo Si eccepisce la incompetenza funzionale della Corte di Appello a pronunziarsi sulla richiesta di aggravamento, essendo il potere decisionale dei Collegio di secondo grado esaurito con l’avvenuta adozione del decreto del 9 novembre 2022 e dovendo essere demandata la determinazione sul punto al Tribunale.
2.3.Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge per assenza della motivazione in ordine alla espressa reWe ta della difesa, contenuta neile note di discussione orale, di procedere a perizia psichiatrica nei confronti del proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere l’ammissibilità in rito del ricorso.
Rileva il Collegio che, in materia di impugnazione, i precetti normativi sono di stretta interpretazione e che ciò preclude, come già statuito dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a casi affini (cfr., in particolare, Sez. 1, n. 43523 28/06/2013, Cop, Rv. 285396 – 01; Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, El Naji, e Sez. 1, n. 29321 del 07/06/2023, Pacifico, entrambe non massimate), l’estensione di regole dettate, a pena di inammissibilità, in vista della notificazione del decreto di citazione a giudizio a contesti procedurali che non contemplano tale adempimento.
Nella medesima direzione milita, poi, la circostanza che il d. Igs. n. 150/2022, con l’introduzione dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., restringe l’ambito applicativo delle previsioni in esame alle impugnazioni proposte, in sede di merito o legittimità, avverso le sentenze, sì da coordinare l’introducenda disciplina con quella propria del processo in assenza, tipica del processo di cognizione e non anche di quello di prevenzione, e da preservare, al contempo, il principio di ragionevole durata del processo.
Tanto, in linea con quanto già stabilito dalla legge delega 27 settembre 2021, n. 134, che, all’art. 1, comma 7, lett. h), circoscriveva all’impugnazione della sentenza la previsione poi trasfusa nell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Tale conclusione trova, peraltro, ulteriore riscontro nella disciplina transitori prevista dall’art. 89, comma 3, d.lgs. c,t, che, nel prevedere, tra l’altro, che l disposizioni dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., si applicano alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto, sembra escludere dal loro ambito applicativo le impugnazioni, quale quella di cui qui si discute, volte a sindacare la legittimità di provvedimenti emessi in forma diversa dalla sentenza. Alla luce di quanto sopra, il ricorso presentato nell’interesse di GLYPH RAGIONE_SOCIALEE. GLYPH deve ritenersi ammissibile, pur in assenza, sia della dichiarazione o elezione di domicilio sia dello specifico mandato ad impugnare.
Il ricorso è, nondimeno, inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate.
4.Quanto al primo motivo, deve osservarsi che la richiesta di aggravamento della misura di prevenzione era pervenuta alla Corte territoriale il 2 novembre
2022 e, dunque, nella pendenza del giudizio di appello; tanto basta per affermare la competenza funzionale in capo al Collegio di secondo grado.
Va aggiunto che, come risulta dal provvedimento impugnato, la trattazione della istanza di aggravamento non era avvenuta all’udienza di discussione del 9 novembre 2022, solo perché, data la ristrettezza dei tempi procedimentali, la Corte di Appello si era trovata nella impossibilità di instaurare il contraddittorio fra le parti su questo tema, così fissando per la trattazione dell’istanza l’udienza de111.3.2023.
Tali cadenze temporali e procedimentali consentono senza alcun dubbio di affermare che sulla istanza, pervenuta alla Corte di appello il 2 novembre 2022, dovesse pronunziarsi quest’ultima e non il Tribunale.
5.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La richiesta difensiva di disporre una perizia psichiatrica era ancorata alla peculiarità della condotta posta in essere dal prevenuto rispetto alla nota recante la richiesta di aggravamento (fuoco appiccato ad un albergo).
La difesa nulla allegava, però, in relazione alle condizioni psichiche di
A. E.
A fronte della genericità della richiesta, il silenzio della Corte di appello, sul punto, non può costituire in alcun modo oggetto di censura.
Il motivo non è, infatti, sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. essendo relativo a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile in ragione del principio di diritto secondo cui «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 22/02/2017 –, COGNOME, Rv. 268822).
6, Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il :16 novembre 2023
Il Presidente