Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16631 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Presidente: COGNOME
In nome del Popolo Italiano Relatore: COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16631 Anno 2025
Data Udienza: 13/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 561/2025
NOME COGNOME
CC – 13/02/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. 42218/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Messina il 04/08/1977
avverso l’ordinanza del 20/11/2024 del Tribunale di sorveglianza di Messina udita la relazione del consigliere, NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato il reclamo, proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza di aggravamento della libertà vigilata con la misura della casa di lavoro, pronunciata dal Magistrato di sorveglianza di Messina in data 19 luglio 2024.
La misura della libertà vigilata era stata applicata al condannato, in data 7 luglio 2023, ex art. 679 cod. proc. pen., come disposto dalla Corte di appello di Messina con la sentenza, del 4 aprile 2017, di condanna alla pena di anni sette e mesi undici di reclusione per i reati di tentato omicidio aggravato e di violazione della normativa in materia di armi.
Il Tribunale ha rigettato il reclamo, rilevando che l’aggravamento è stato disposto per essere stata eseguita, nei confronti del condannato, in data 27 giugno 2024, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in un altro procedimento per reati di cui agli artt. 74 e 73 d. P.R. n. 309 del 1990.
Dunque, il Tribunale ha reputato validamente adottato il provvedimento oggetto di reclamo, tenuto conto che il Magistrato di sorveglianza aveva esposto che, ove avesse avuto contezza della commissione del fatto, da parte di Milanese, con le connotazioni temporali acclarate, avrebbe disposto a suo carico la misura più grave.
Ciò, considerato che quelle oggetto del provvedimento cautelare sono condotte contestate come commesse sino al 2022 delle quali, secondo il provvedimento reclamato, se il Magistrato avesse avuto contezza, avrebbe tenuto conto ex art. 679 cod. proc. pen. per adottare, direttamente, in fase di prima applicazione, la misura di sicurezza più grave della casa di lavoro.
Il Tribunale segnala, altresì, che in data 22 agosto 2023, risulta che il condannato ha posto in essere il reato di cui all’art. 635 cod. pen., cioè un delitto, per il quale pende procedimento penale, contestato come commesso dopo l’applicazione della libertà vigilata.
Avverso il descritto provvedimento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha denunciato con un unico motivo, violazione di legge ed errata applicazione di legge penale in relazione agli artt. 216 e 231 cod. pen.
Si richiama Sez. U, n. 3409 del 2011 sostenendo che il riferimento a tale decisione, da parte del Tribunale di sorveglianza, non è pertinente al caso in esame perché questa decisione afferiva alla possibilità di disporre l’aggravamento ex art. 232 cod. pen. Peraltro, in quella occasione le Sezioni Unite avevano affermato il principio di diritto, favorevole alle ragioni del ricorrente, secondo il quale la libertà vigilata, applicata ai sensi dell’art 231 cod. pen., può essere aggravata solo in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte.
Si richiama precedente di legittimità in materia di aggravamento delle misure di sicurezza ai sensi dell’art. 228 cod. pen. e si sostiene che il Magistrato di sorveglianza può aggravare la misura solo in forza di violazione delle prescrizioni imposte col provvedimento di applicazione della libertà vigilata e se le violazioni sono state realizzate durante il periodo di effettiva sottoposizione alla misura, non essendo sufficiente la mera applicazione ove la libertà vigilata non si è in corso di esecuzione. L’ aggravamento, a parere del ricorrente, nel caso di specie, sarebbe stato confermato dal Tribunale sulla base del fatto che, allorquando fu disposta l’applicazione della libertà vigilata e cioè in data 7 luglio 2023, non erano conosciute le attività illecite contestate con la successiva ordinanza di custodia cautelare, così finendo per rivalutare la misura in assenza di violazione delle prescrizioni a questa connesse. La condotta contestata dal
Giudice per le indagini preliminari con l’ordinanza cautelare indicata, infatti, si riferisce a un periodo in cui Milanese non era sottoposto alla libertà vigilata.
Si era, inoltre, dedotto che il provvedimento genetico, applicativo della libertà vigilata, emesso il 7 luglio 2023, non era mai stato notificato a Milanese e che, per tale ragione, mancavano i presupposti di fatto e di diritto per disporne l’aggravamento.
Sotto tale ultimo profilo, si denuncia che la mancata notificazione del provvedimento applicativo della libertà vigilata è un fatto determinante ai fini che interessano, perché, a parere della difesa, impedirebbe la produzione degli effetti giuridici di questo e renderebbe impossibile l’aggravamento che può avvenire solo in presenza di misura di sicurezza in corso di esecuzione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.
1.1. Il provvedimento impugnato giustifica il rigetto del reclamo in base a due argomenti:
Milanese è stato destinatario della notifica di ordinanza cautelare per reati connessi al narcotraffico, fatti precedenti alla valutazione di pericolosità compiuta in data 7 luglio 2023, commessi sino al 2022, che, se conosciuti dal Magistrato di sorveglianza a vrebbero determinato l’applicazione della casa di lavoro melius re perpensa;
-Milanese ha commesso, dopo l’applicazione della libertà vigilata , una condotta contestatagli come reato di cui all’art. 635 cod. pen. commesso il 22 agosto 2023, per la quale pende procedimento penale.
Non rileva, per il Tribunale, la mancata notifica del provvedimento genetico, comunque risultando instaurato il contraddittorio, da parte del Magistrato di sorveglianza, nel procedimento in cui è stata adottata la modifica del provvedimento genetico.
1.2. La difesa assume che si tratta non di mera rivisitazione delle condizioni di applicabilità della misura ma di aggravamento e che, comunque, questo non poteva essere disposto perché, mancando la notifica del provvedimento genetico, la misura della libertà vigilata non era in corso di esecuzione, rilevando, peraltro, che non può optarsi per una modifica in peius della misura in assenza di trasgressione alle prescrizioni.
1.3. Questo Collegio rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità cui si intende dare continuità (Sez. 1, n. 23857 del 09/07/2020, COGNOME,
Rv. 279445 – 01; conf. Rv. 232513 -01; Rv. 259021 – 01), non si può rivedere, di ufficio, la pericolosità senza trasgressione delle prescrizioni.
Invero, si è affermato il condivisibile principio secondo il quale l’art. 231 cod. pen. stabilisce, al primo comma, che quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere a tale misura la cauzione di buona condotta. Nondimeno, nei soli casi di particolare gravità della trasgressione ovvero al ripetersi della medesima, o, ancora, qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l’assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.
Se, dunque, la eventuale sostituzione della libertà vigilata con una misura detentiva non deve essere necessariamente preceduta dall’applicazione della cauzione di buona condotta, potendo il giudice procedervi direttamente (Sez. 1, n. 27423 del 9/6/2005, n. COGNOME, Rv. 231668), nondimeno l’applicazione della colonia agricola o della casa di lavoro è, comunque, subordinata a un triplice ordine di condizioni, che possono ricorrere anche alternativamente.
In particolare, per quanto qui di interesse, la trasgressione delle prescrizioni deve essere connotata o dalla reiterazione delle condotte inosservanti; oppure deve trattarsi di una violazione talmente grave da rendere necessario ricorrere a una misura di natura restrittiva, che evidentemente sia ritenuta come l’unico argine in grado di contenere il rischio di nuove condotte penalmente rilevanti.
Dunque, in entrambi i casi, la misura detentiva deve essere applicata in presenza di una conclamata inutilità della libertà vigilata, la quale, nel corso dell’esecuzione, si sia rivelata inidonea a realizzare lo scopo del dispositivo di contenimento, secondo quanto attestato dal fatto che il sottoposto abbia ripetutamente dimostrato di non volerne osservare le prescrizioni o abbia realizzato una trasgressione “particolarmente grave” che denoti una accresciuta pericolosità, non altrimenti gestibile.
Presupposti, quelli per l’applicazione della misura detentiva, che non a caso l’art. 231 cod. pen. delinea in termini rigorosi, considerata la diretta incidenza sulla libertà personale e il possibile effetto di duplicazione dell’intervento sanzionatorio, dopo l’esecuzione della pena.
Ancora più specificamente, si è rilevato, in tema di misure di sicurezza, che il magistrato di sorveglianza, in sede di accertamento dell’attualità della pericolosità sociale ex art. 679 cod. proc. pen., non può applicare al condannato la misura dell’assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola in sostituzione di quella della libertà vigilata disposta con la sentenza e non ancora eseguita, pur quando, nelle more, siano sopravvenuti fatti indicativi di una maggiore pericolosità del predetto condannato, ostandovi la mancanza di un’espressa previsione di legge in tal senso. In motivazione, poi, questa Corte ha
precisato che tale sostituzione può aver luogo, ai sensi dell’art. 231 cod. pen., reso applicabile dall’art. 216, n. 3, cod. pen., soltanto nel caso di trasgressione degli obblighi della misura della libertà vigilata in corso di esecuzione (Sez. 1, n. 37843 del 25/06/2019, Rv. 276843 -01).
2.Ciò premesso, in via generale, si osserva che, nel caso al vaglio, una trasgressione è segnalata nel provvedimento impugnato, ove si indica la commissione, da parte di Milanese, del reato di cui all’art. 635 c od. pen., seppure in corso di accertamento.
Tuttavia, l’ordinanza non precisa né la reiterazione della condotta, né il grado di gravità di questa (Sez. 1, n. 4600 del 16/01/2003, Rv. 223313 -01).
Infatti, dal complesso della motivazione, non è dato comprendere se l’episodio , indicato dal Tribunale come commesso in epoca senz’altro successiv a alla formale adozione della misura della libertà vigilata ( commesso nell’agosto 2023), sia stato valorizzato in rapporto a una pluralità di violazioni o se esso sia stato qualificato nei termini di una violazione “particolarmente grave”.
Inoltre, si rileva che dal provvedimento censurato non emerge se la libertà vigilata sia stata o meno eseguita onde poter valutare se, a fronte di una ripetuta omessa osservanza delle prescrizioni o della realizzazione di una trasgressione “particolarmente grave” che denoti una accresciuta pericolosità, sia legittimo l’adottato aggravamento.
Non va trascurato, comunque, il rilievo che, in ogni caso, i fatti per i quali Milanese è stato raggiunto da ordinanza cautelare sono relativi ad epoca precedente al provvedimento genetico della misura e che l ‘ adozione nei confronti del ricorrente della libertà vigilata è senz ‘ altro nota al ricorrente, a fronte della instaurazione del contraddittorio per il disposto aggravamento.
Alla luce di quanto premesso, il ricorso va accolto e l’ordinanza impugna ta deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza competente, perché, osservando i principi di cui alla parte motiva (§ 1.), nella piena autonomia quanto all’esito , si proceda a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina.
Così è deciso il 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME