Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9681 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9681 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCILLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 04/07/2023 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria rigettava l’appello proposto, ex art. 680 cod. proc. pen., da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria del 25/05/2023, che aveva disposto la misura di sicurezza della casa di lavoro in aggravamento rispetto alla misura della libertà vigilata.
In particolare, il Magistrato di Sorveglianza, con valutazione condivisa dal Tribunale nell’impugnata ordinanza, aveva ritenuto aggravata la pericolosità sociale del COGNOME alla luce delle numerose trasgressioni, segnalate dalle forze di polizia, sintomatiche, anche in considerazione della loro reiterazione in breve lasso di tempo e a breve distanza dalla scarcerazione e del conseguente avvio della misura della libertà vigilata, di una intensificazione di detta pericolosità in termini tali da rendere necessario l’aggravamento della misura di sicurezza in corso.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, per mezzo del difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, violazione di legge con riferimento all’ad 231 cod. pen., e vizio di motivazione, con travisamento delle prove.
Il ricorrente contesta sia la sussistenza di talune delle violazioni segnalate, sia la loro gravità, e si duole del fatto che l’impugnata ordinanza si fondi più su suggestioni e sospetti che su elementi concreti di accresciuta pericolosità; insta pertanto per l’annullamento del provvedimento impugnato con previsione, ove ritenuto necessario, di una cauzione.
Il sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato: anche volendosi prescindere dal carattere sostanzialmente reiterativo delle censure svolte dal ricorrente, il quale ha riproposto avanti a questa Corte le medesime critiche già proposte avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, esse sono prive di pregio.
Giova premettere che l’art. 231 cod. pen. stabilisce, al primo comma, che, quando la persona in stato di libertà vigilata, trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere a tale misura la cauzione di buona condotta. Nondimeno, nei soli casi di particolare gravità della trasgressione, ovvero al ripetersi della medesima,
o, ancora, qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l’assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro. Se, dunque, l’eventuale sostituzione della libertà vigilata con una misura detentiva non deve necessariamente essere preceduta dall’applicazione della cauzione di buona condotta, potendo il giudice procedere direttamente, nondimeno l’applicazione della colonia agricola o della casa di lavoro è, comunque, subordinata a un triplice ordine di condizioni, che possono ricorrere anche alternativamente. In particolare, per quanto qui di interesse, la trasgressione delle prescrizioni deve essere connotata o dalla reiterazione delle condotte inosservanti, oppure deve trattarsi di una violazione talmente grave da rendere necessario ricorrere a una misura di natura restrittiva, che evidentemente sia ritenuta come l’unico argine in grado di contenere il rischio di nuove condotte penalmente rilevanti. Pertanto, la sostituzione della libertà vigilata con la casa di lavoro o con la colonia agricola non deve essere necessariamente preceduta dall’applicazione della cauzione di buona condotta, qualora, secondo quanto previsto dall’art. 231, secondo comma, cod. pen., il soggetto si renda responsabile di una trasgressione particolarmente grave ovvero di ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte (Sez. 1, n. 23857 del 09/07/2020, COGNOME, Rv. 279445).
COGNOME Nel caso in esame, con una ricostruzione esaustiva, rigorosa e immune da vizi logici, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto corretto l’aggravamento della misura della libertà vigilata con la misura detentiva dell’assegnazione alla casa di lavoro, in quanto fondato su elementi gravi da cui si può evincere la presenza di una conclamata inutilità della libertà vigilata.
In tal senso, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto condivisibile la scelta del Magistrato di sorveglianza di aggravare la misura di sicurezza in esecuzione osservando che non era sufficiente a contenere efficacemente la pericolosità del soggetto, dato che lo stesso si era reso responsabile di ripetute violazioni ritenute sintomatiche di una intensificazione di detta pericolosità.
In particolare, le trasgressioni accertate erano state commesse in occasione di autorizzazioni a raggiungere il comune di Palmi per sottoporsi a visite odontoiatriche che, invece, si erano risolte in pretesti per uscire dal comune di Seminara, ove COGNOME eseguiva la misura di sicurezza, senza raggiungere lo studio medico oppure per incontrare noto pregiudicato, uomo di fiducia del clan di appartenenza del ricorrente. Era infatti stato segnalato che il 31/01/2023, presso lo studio dentistico, COGNOME incontrava COGNOME NOME (già condannato per 416 bis cod. pen. e uomo di fiducia dei COGNOME); l’incontro durava circa 10 minuti e si svolgeva all’indomani del decesso del padre di NOME (quindi, secondo la polizia l’incontro era finalizzato a discutere dei nuovi assetti del clan); inoltre, dopo la visita dentistica, anziché andare subito a casa, NOME accompagnava la moglie a fare compere per negozi a Palmi. COGNOME
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I giudici di sorveglianza hanno, peraltro, evidenziato che il medico dentista, sentito a sommarie informazioni, era legato da solida amicizia con NOME e con altri componenti storici del clan e che la cosca di appartenenza di COGNOME era quantomai attiva e stava affrontando un momento di riassetto degli equilibri a seguito al decesso del padre del ricorrente, COGNOME NOME, storico capostipite del clan RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di motivazione di fatto, ancorata alle emergenze fattuali, priva di manifesta di illogicità. Pertanto, non sussistono i lamentati vizi di motivazione, posto che il Tribunale di sorveglianza, fornendo sul punto ampia e lineare motivazione, ha fatto corretto uso del parametro normativo di cui all’art. 231 cod. pen. e dei richiamati principi giurisprudenziali.
COGNOME In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15 dicembre 2023
Il Con i sigliere estensore
COGNOME
Il P esidente