Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18005 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/s.e4attre le conclusioni del PG GLYPH ‘ GLYPH -1A
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato la Corte d’Appello di Bari ha accolto l’appello proposto NOME avverso il decreto con il quale veniva disposto l’aggravamento, per mesi se della misura di prevenzione speciale per anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno per analog durata nel comune di Bitonto, imposta con provvedimento del 3 Febbraio 2021 dal Tribunale di Bari.
Avverso il provvedimento della Corte di appello ha proposto ricorso per Cassazione Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, lamentando l’erronea applicazione deg articoli 1, 4, 11, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 in relazione alla natura di mero aggravamento provvedimento revocato ovvero vizio di motivazione, gravemente contraddittoria, apparente, mancante.
Il provvedimento impugnato ha disposto la revoca della misura in aggravamento, pur avendo correttamente citato la giurisprudenza in proposito che ribadisce il principio per c misura di aggravamento si fonda sul presupposto dell’accertamento del giudizio di pericolosità del conseguente inquadramento nella corrispondente categoria giuridica. Pur tuttavia la Corte appello, del tutto incongruamente, ha introdotto ulteriori due criteri di valutazione fondamento normativa e giurisprudenziale ovvero la necessità della specificità del richia all’arresto del 13/09/2022 e la unicità della violazione. In primo luogo, sì rileva la contraddizione tra la ritenuta genericità del richiamo e la specificità dell’episodio a riferimento relativo a plurime, quantunque contestuali, violazioni delle prescrizioni della di prevenzione, peraltro seguite dalla condanna da parte del Tribunale alla pena di mesi 8 reclusione, pure riportata dalla Corte di appello nel decreto impugnato. Tale incongr determina, ad avviso del ricorrente, la mera apparenza della motivazione, quindi la nullità provvedimento. Si ignora, inoltre, che la disposizione specifica dell’art. 11, comma 2, d.l 159/2011 individua la violazione delle prescrizioni come un’ipotesi specificamente idonea fondare anche da sola l’aggravamento della misura c;lià disposta. Per di più, nel caso di spec si tratta di plurime violazioni delle prescrizioni ovvero la violazione dell’obbligo di soggi detenzione di due diversi strumenti di comunicazione vietati, un telefono cellulare e ricetrasmittente come la stessa Corte aveva correttamente rilevato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
Il difensore ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.Ed invero, premesso che l’aggravamento di una misura di prevenzione personale può essere disposto «quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi iner alla misura» e che anche la commissione di un unico reato, dopo l’applicazione della misura consente l’aggravamento della stessa, ai sensi dell’art.11, d.lqs. 6 settembre 2011, n.15 condizione che si tratti di un fatto che si connoti per una gravità tale da ledere di per sé e la sicurezza pubblica (Sez. 6, n. 52204 del 03/10/2018 – dep. 20/11/2018, COGNOME NOME, Rv. 27429101; Sez. 5, n. 31678 del 13/06/2017, non mass.; Sez. 1, n. 4812 del 11/07/1997, COGNOME, Rv. 208506), è evidente come nel caso di specie giudici di merito abbian correttamente applicato la legge, come già correttamente interpretata da questa Corte, nel parte in cui danno conto della insufficienza dei riferimenti operati, tout court, alla violazione delle prescrizioni imputabili al proposto dopo la sottopo.sizione alla misura di prevenzione, s minimamente affrontare il profilo della ricorrenza delle gravi esigenze di ordine e sicur pubblica o della ripetuta violazione degli obblighi inerenti alla misura; violazione che non è ritenuta ricorrente nel caso di specie alla stregua delle violazioni indicate, riscontrate nel dell’unico contesto che portava all’accertamento del reato di cui all’art. 75 comma 2 d.lg 159/2011 per trasgressione dell’obbligo di soggiorno. Si aggiunge che la comunicazione dell notizia di reato, ovvero un verbale di arresto, non costituisce un elemento di fatto, anche pe questo non è neppure descritto, e che, comunque, per la sua unicità, non può certo ritener configurabile una «ripetuta violazione degli obblighi inerenti la misura». E’ evidente nell’ipotesi in cui viene valorizzato un unico fatto a fondamento della modifica in peius per l’interessato del provvedimento impositivo, non può parlarsi di ripetuta violazione degli ob inerenti alla misura, ed occorrerà valutare, quindi, se sussiste il presupposto delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica».
In altri termini, il provvedimento impugnato ha adeguatamente supportato la decision dando conto delle ragioni per le quali non si potessero ritenere integrati i presupposti a cu 11 cit. ancora la possibilità di aggravamento della misura di prevenzione.
D’altra parte, va ricordato che il ricorso per Cassazione in materia di prevenzione è consen esclusivamente per violazione di legge che, con riferimento alla motivazione, si configura caso che la mancanza di motivazione sia assoluta o che si versi in ipotesi di motivazi meramente apparente (v. da ultimo, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 – 0). Con specifico riguardo alla materia della prevenzione, nella nozione di violazione di legge ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisiv prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio” (Sez. 6, Sentenza n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080 – 01; Sez U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014′ Repaci, Rv. 260246 – 01), laddove nel caso di specie non ricorre affatto tale ipotesi della motivazione apparente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso il 6/3/2024.