Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27789 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27789 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Salemi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/02/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le «note di trattazione scritta» dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 08/02/2024, il Tribunale di Palermo rigettava l’appello che era stato proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., da NOME COGNOME contro l’ordinanza del 23/01/2024 del G.i.p. del Tribunale di M arsala con la quale, su richiesta del pubblico ministero, la misura degli arresti domiciliari con i cosiddetto “braccialetto elettronico” che era stata disposta nei confronti del COGNOME con ordinanza del 16/06/2023 – per essere egli gravemente indiziato dei delitti di rapina impropria aggravata e di lesioni commessi il 13/06/2023 e con
riguardo al pericolo che egli commettesse delitti della stessa specie – era stata sostituita con la misura della custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale di Palermo premetteva che i menzionati delitti di rapina impropria aggravata e lesioni era stati commessi – come era stato accertato con la sentenza del 23/11/2023 del G.i.p. del Tribunale di Marsala, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale il COGNOME era stato condannato alla pena di 2 anni, 2 mesi e 10 giorni di reclusione ed C 400,00 di multa – mediante la furtiva introduzione nell’appartamento della persona offesa e adoperando poi violenza e minaccia, per procurarsi l’impunità, nei confronti degli agenti di polizia giudiziari che avevano sorpreso l’imputato COGNOME all’interno del menzionato appartamento, i quali venivano da lui minacciati e colpiti con spintoni, schiaffi e pugni, dai quali derivavano le lesioni.
Ciò premesso, il Tribunale di Palermo rilevava come il COGNOME, il 02/01/2024, in occasione di un controllo che era stato effetl:uato presso la sua abitazione dai Carabinieri della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, li avesse prima minacciati di morte e poi aggrediti fisicamente, spintonandoli e tentando di colpirli al volto (episodio in relazione al quale il COGNOME veniva tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, la quale, poi, in esito alla sentenza del 17/01/2024 del Tribunale di Marsala di condanna alla pena di un anno di reclusione per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., veniva sostituita c la misura degli arresti domiciliari).
Il Tribunale di Palermo riteneva che tale allarmante fatto del 02/01/2024, il quale era stato compiuto a breve distanza temporale dall’applic:azione della misura cautelare degli arresti domiciliari, nel confermare la propensione alla violenza e la spiccata spregiudicatezza dell’imputato, che aveva reiterato la condotta minacciosa e aggressiva nei confronti della polizia giudiziaria che era impegnata nel compimento dei propri doveri di controllo, denotasse, in modo evidente, l’inidoneità della misura degli arresti domiciliari a contenere il pericolo reiterazione criminosa, il quale si doveva ritenere contenibile soltanto con la più grave misura della custodia cautelare in carcere.
Tale aspetto veniva ritenuto avere «priorità senz’altro assorbente» rispetto all’altro fondamento della sostituzione della misura che era stato pure addotto dal G.i.p. del Tribunale di Marsala e che era costituito dalle ritenute trasgressioni alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi da propria abitazione che erano desumibili da due annotazioni di servizio della polizia giudiziaria.
Avverso tale ordinanza del 08/02/2024 del Tribunale di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),
cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale (o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della stessa legge) e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione e, in particolare, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 274, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e la contraddittorietà della motivazione «in ragione al conflitto d giudicato cautelare» di cui all’ordinanza «emessa in pari data» – cioè lo stesso 23/01/2024, giorno dell’adozione, nell’ambito del presente procedimento, dell’ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la misura della custodia cautelare in carcere – dal giudice monocratico del Tribunale di Marsala con la quale, nell’ambito del procedimento per il menzionato delitto di resistenza a un pubblico ufficiale, era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari senza il cosiddetto “braccialetto elettronico”.
Dopo avere diffusamente ripercorso i fatti storici e processuali, il ricorrente rappresenta che, nel procedimento per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale per i fatti del 02/01/2024, il giudice del Tribunale di Marsala, in esito alla condanna dell’imputato all’asseritamente «molto lieve» pena di un anno di reclusione, dopo avere acquisito il parere favorevole del pubblico ministero, aveva adottato «motu proprio» un’ordinanza con la quale aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari senza il cosiddetto “braccialetto elettronico”.
Ciò rappresentato, il ricorrente deduce che sarebbe irragionevole e violerebbe il giudicato cautelare di quest’ultima ordinanza che il G.i.p. del Tribunale di Marsala, con l’ordinanza del 23/01/2024 emessa nell’ambito del presente procedimento, abbia ritenuto che lo stesso episodio del 02/01/2024 in relazione al quale il Tribunale di Marsala aveva reputato di applicare la misura degli arresti domiciliari senza il cosiddetto “braccialetto elettronico” costituisse un elemento tale da fare considerare non idonea la misura degli arresti domiciliari che era stata applicata nell’ambito del presente procedimento e da indurre all’applicazione della più grave misura della custodia cautelare in carcere.
Il ricorrente lamenta poi che il contestato aggravamento della misura sarebbe stato altresì illegittimamente fondato dal G.i.p. del Tribunale di Marsala su due solo presunte e non comprovate trasgressioni alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, atteso che a) quanto a quella del 15/07/2023, che era stata oggetto del decreto di citazione diretta a giudizio del 20/10/2023 per il reato di evasione, essa sarebbe stata comprovata solo dall’attivazione del segnale di allarme del “braccialetto elettronico” e dal fatto che alcune telecamere avevano, «in orario diverso da quello di attivazione del segnale di allarme», ripreso l’autovettura suppostamente in uso alla propria moglie allontanarsi dall’abitazione per farvi poi rientro, sicché «s
ritiene che, nel merito del dibattimento, il soggetto sarà assolto»; b) quanto a quella del 26/12/2023, essa sarebbe stata comprovata solo dall’attivazione del segnale di allarme del “braccialetto elettronico” e non sarebbe stata «ad oggi neppure oggetto di procedimento».
Il ricorrente lamenta infine che il Tribunale di Palermo si sarebbe «limitato ad affermare in modo asettico quanto indicato dal G.I.P. nell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere ledendo così l’obbligo della motivazione e venendo meno al ruolo impostogli dalla legge, cioè riesaminare i fatti e congruamente motivare in merito al rigetto».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché è fondato su doglianze in parte manifestamente infondate e in parte non consentite.
Come si è visto nella parte in fatto, il Tribunale di Palermo ha ritenuto che l’allarmante fatto del 02/01/2024, il quale era stato compiu1:o a breve distanza temporale dall’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, nel confermare la propensione alla violenza e la spiccata spregiudicatezza dell’imputato, che aveva reiterato la condotta minacciosa e aggressiva nei confronti della polizia giudiziaria che era impegnata nel compimento dei propri doveri di controllo, denotasse, in modo evidente, l’inidoneità della misura degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione criminosa, il quale doveva ritenere contenibile soltanto con la più grave misura della custodia cautelare in carcere.
Tale essendo la motivazione dell’ordinanza impugnata, è anzitutto manifestamente infondata la doglianza con la quale il ricorrente ha lamentato che la stessa motivazione sarebbe irragionevole e violerebbe il giudicato cautelare per avere il Tribunale di Marsala (e, prima ancora, il G.i.p. dello stesso Tribunale) considerato l’anzidetto fatto del 02/01/2024 quale indice dell’aggravamento delle esigenze cautelari e quale ragione della conseguente sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la più grave misura della custodia cautelare in carcere, nonostante che, nell’ambito del procedimento per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale che era stato aperto per lo stesso fatto del 02/01/2024, il Tribunale di Marsala avesse ritenuto di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari senza il cosiddetto “braccialetto elettronico”.
A tale proposito, si deve osservare come il Tribunale di Palermo abbia sinteticamente ma del tutto correttamente ritenuto come il rilievo difensivo incentrato «sul diverso trattamento cautelare riservato al COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 337 commesso il 2.01.2024» non cogliesse nel segno «attesa l’evidente autonomia dei due diversi titoli cautelari (e delle relative modifiche)».
L’identità dell’episodio del 02/01/2024, in quanto sia oggetto di un procedimento penale per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale sia ritenuto indice dell’aggravamento delle esigenze cautelari connesse ai reati di rapina impropria aggravata e di lesioni di cui al presente procedimento, lascia infatti del tutto ferma l’autonomia dei due titoli cautelari e la conseguente diversità, di natura e grado, delle correlative esigenze cautelari.
Ciò evidentemente giustifica la ritenuta maggiore gravità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione, in particolare, di delitti della stes specie della rapina aggravata, rispetto a quelle connesse al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie della resistenza a un pubblico ufficiale conseguentemente, la motivata inidoneità della misura degli arresti domiciliari, ancorché idonea a soddisfare le esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie della resistenza a un pubblico ufficiale, contenere il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie della rapin aggravata.
Del resto, come è stato riconosciuto dallo stesso ricorrenl:e (sesta pagina del ricorso), nell’ambito del procedimento per H reato di resistenza a un pubblico ufficiale – e diversamente che nell’ambito del presente procedimento per il reato, in particolare, di rapina aggravata – la misura della custodia cautelare in carcere non poteva essere mantenuta per essere sopravvenuta la sentenza di condanna del 17/01/2024 del Tribunale di Marsala alla pena di un anno di reclusione, inferiore al limite di tre anni di pena detentiva che, a norma del secondo periodo del comma 2-bis dell’art. 275 cod. proc. pen., è necessario per l’applicazione della custodia cautelare in carcere.
Ne discende l’evidente insussistenza dei denunciati vizi di irragionevolezza e di violazione del giudicato cautelare.
Per il resto, si è già detto come il Tribunale di Palermo abbia ritenuto che l’allarmante fatto del 02/01/2024, il quale era stato compiuto a breve distanza temporale dall’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, nel confermare la propensione alla violenza e la spiccata spregiudicatezza dell’imputato, che aveva reiterato la condotta minacciosa e aggressiva nei confronti della polizia giudiziaria che era impegnata nel compimento dei propri doveri di controllo, denotasse l’inidoneità della misura degli arresti domiciliari contenere il pericolo di reiterazione criminosa, il quale si doveva ritenere contenibile soltanto con la più grave misura della custodia cautelare in carcere.
Tale motivazione indica in modo chiaro ed esaustivo – e, perciò, pienamente adeguato – le ragioni per le quali il Tribunale di Palermo ha ritenuto che i fatt minacciosi e violenti del 02/01/2024 si dovessero reputare dimostrativi
dell’aggravamento delle esigenze cautelarli e giustificativi del conseguente aggravamento della misura già applicata.
Tale motivazione non è stata specificamente contestata dal ricorrente, le cui doglianze al riguardo risultano del tutto generiche e, perciò, non consentite.
Si devono parimenti ritenere non consentite le doglianze, avanzate dal ricorrente, che attengono alla contestazione della rilevanza delle due trasgressioni alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi da propria abitazione del 15/07/2023 e del 26/12/2023.
Come si è già evidenziato nella parte in fatto, il Tribunale di Palermo ha ritenuto il carattere «assorbente» del reputato aggravamento delle esigenze cautelari (ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen.) «rispetto alla connotazione sanzionatoria data dal GIP al disposto aggravamento rispetto alle ritenute violazioni alla prescrizione di non allontanarsi dalla abitazione» (ex art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.), con la conseguenza che, poiché lo stesso Tribunale di Palermo non ha pertanto fondato la propria decisione sulle due contestate trasgressioni al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, le doglianze che sono state avanzate al riguardo dal ricorrente risultano estranee rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato e, perciò, non consentite.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13/06/2024.