Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33600 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/04/2024 del Tribunale del riesame di Roma letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
In accoglimento dell’appello del P.m., il Tribunale del riesame di Roma ha applicato a NOME COGNOME la misura custodiale in aggravamento della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicata all’indagato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 90- detenzione in concorso a fini di cessione di 19,70 grammi di cocaina, suddivisi in 31 involucri-.
Il Tribunale ha dato atto che, a seguito dell’arresto del 4 febbraio 2024 per tale episodio, all’indagato era stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione quotidiano alla p.g., ma, appena due giorni dopo, era stato
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nuovamente arrestato perché trovato in possesso di grammi 3,80 di cocaina suddivisa in dosi e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari; nel corso del controllo del 28 febbraio successivo presso l’abitazione erano stati rinvenuti 32,60 grammi di cocaina, suddivisi in tre involucri, contenenti 32 dosi complessive, oltre a 250 euro, materiale per il confezionamento e tre cellulari, sicché veniva tratto in arresto e nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
A fronte di tale sequenza e dell’errata valutazione del G.i.p., che aveva ritenuto superfluo l’aggravamento per la contestuale sottoposizione agli arresti domiciliari, il Tribunale ha accolto la richiesta di aggravamento della misura dell’obbligo di presentazione alla p.g., risultata palesemente inadeguata a fronteggiare il concreto e attuale pericolo di reiterazione, dimostrato dalle condotte immediatamente successive all’applicazione della misura più blanda, ritenute espressive di pervicacia e di incapacità di autocontrollo, stante la commissione dell’ultimo reato in costanza di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari.
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza suindicata, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 275, comma 2 bis e 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per mancata valutazione prognostica circa la potenziale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione della configurabilità dell’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309 del 90, della ammissione dell’addebito e della condotta collaborativa tenuta all’atto della perquisizione. Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto compiere tale valutazione, guardando all’esito del giudizio anche in considerazione dell’avvenuta riunione dei tre procedimenti penali.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la erronea applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione relativamente alla pericolosità dell’indagato e alla pessima prognosi formulata, apoditticamente fondata sulla personalità trasgressiva dell’indagato e sui rapporti con contesti criminali, di cui non vi è riscontro, sicché il pericolo di recidiva è fondato solo sulla successione ravvicinata delle condotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
1.1. Del tutto ipoteticamente il primo motivo àncora il beneficio della sospensione condizionale della pena alla qualificazione del fatto ai sensi del
comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309 del 90, contraddittoriamente correlando tale prospettiva all’esito finale del giudizio unico in cui confluiranno i procedimenti relativi ai tre episodi, che, invece, consentirà una valutazione unitaria di maggiore gravità delle condotte e dei fatti e l’irrogazione di una pena non contenibile nei limiti di cui all’art.163 cod. pen. né nei limiti dell’art. 275, comm 2 bis, cod. proc. pen.
Non considera, peraltro, il ricorrente che il beneficio della sospensione condizionale della pena non è correlato all’unico elemento considerato nel ricorso ovvero il contenimento della pena nei limiti di cui all’art. 163 cod. pen., ma presuppone una prognosi favorevole di astensione dalla reiterazione del reato, nella specie clamorosamente smentita nei fatti dalla reiterazione in rapida successione di reati della stessa specie.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, risultando dimostrata in concreto l’inadeguatezza anche della misura degli arresti domiciliari, violata nell’ultimo episodio, dimostrativo della assoluta pervicacia e spregiudicatezza del ricorrente, che all’evidenza dispone di sicuri canali di rifornimento e di smercio.
Alla luce delle circostanze di fatto illustrate e correttamente apprezzate dai giudici della cautela, deve ritenersi concreto e attuale il pericolo di recidiva, coerentemente ritenuto non arginabile con le misure più blande già applicate in progressione crescente al ricorrente, che le ha sistematicamente violate.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
GLYPH M pe a n n.da alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod proc. GLYPH .
Così deciso, 9 luglio 2024