Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9436 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9436 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Sassari, in funzion di giudice dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvediment con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania aveva disposto, a mente dell’art. 276, comma 1, cod. proc. pen., l’aggravamento con l custodia in carcere della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a COGNOME, condannato, in esito al primo grado del giudizio, all’a pena di anni di reclusione per il reato di tentato omicidio.
A ragione osserva che COGNOME, come accertato a seguito del controllo eseguito da personale del Commissariato RAGIONE_SOCIALE, a pochi giorni dalla concessione
(41b ,
della misura meno afflittiva, si era allontanato dal luogo degli arresti domicil Non era stato, infatti, rinvenuto all’interno dell’abitazione nonostante le ric eseguite dalle ore 12.00 alle 12.20, suonando più volte al citofono e bussando al porta.
Ricorre per cassazione Di COGNOME, per il tramite del difensore di fiduci AVV_NOTAIO, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo eccepisce nullità GLYPH dell’ordinanza GLYPH per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla rite sussistenza dell’allontanamento volontario dall’abitazione.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha desunto la sua assenza prolungat dal luogo degli arresti domiciliari al momento del controllo e senza prendere alcuna considerazione gli elementi di segno contrario allegati dalla difesa c confermano, quanto meno, una durata dell’allontanamento assai più contenuta rispetto a quella indicata dal personale che ha eseguito il controllo.
Dai fotogrammi e dal video prodotti dalla difesa si evince che l’autovettur utilizzata dai poliziotti è rimasta ferma nei pressi dell’abitazione di COGNOME 11.59 alle 12.09, dagli screenshot del cullare si evince che il ricorrente, in pe buona fede, dopo essere stato avvisato da un vicino dell’esecuzione del controll già alle 12.16, ha chiamato il Commissariato ricevendo rassicurazioni sull ripetizione el controllo.
Gli agenti avrebbero dovuto aspettare il ritorno dell’arrestato domiciliare.
La ricostruzione alternativa, proposta sin dall’immediatezza, secondo cui non gli era stato possibile sentire i verbalizzanti perché sotto la doccia, inverosimile ove si consideri l’episodio è avvenuto in agosto subito dopo che COGNOME era ritornato dallo svolgimento delle attività che, giusta l’autorizzazione del giu procedente, poteva compiere all’esterno dell’abitazione.
2.2. Con il secondo motivo deduce nullità dell’ordinanza per vizio d motivazione con riferimento alla denegata concessione del fatto di lieve entità.
Il Tribunale, anziché fondare il giudizio sulla reale portata della trasgressi e sull’entità del danno e del pericolo che ne è derivato, ha desunto la gra dell’episodio dalle modalità del fatto oggetto del processo principale e da condot diverse da quella che ha integrato la violazione delle prescrizioni imposte con misura.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso propone censure in parte non consentite ed in parte infondate ed pertanto, passibile di rigetto.
Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
1.1. Preliminarmente vanno ricordate le caratteristiche del giudizio d impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali:
la richiesta di riesame ha la specifica funzione di sottoporre a controllo validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’ 292 cod. proc. perì. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimit provvedimento coercitivo ovvero la sussistenza, o meno, dei gravi indizi d colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c proc. pen.);
il Tribunale, chiamato a valutare la richiesta ai sensi dell’art. 309 cod. p pen., deve esplicitare le ragioni della decisione con una motivazione che, dal pun di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato da detto ulti articolo, quindi ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc pen. però co adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, n fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non dell responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che d esigenze cautelari; infine, il giudizio di legittimità avente ad oggetto le ordin emesse dal Tribunale del riesame deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità dell motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato senza intervenire nella ricostruzione dei fatti né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito c l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori;
non sono, quindi, ammissibili le censure che si risolvono, comunque prospettate, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostan esaminate dal giudice di merito: anche quando è denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi colpevolezza, la Corte di legittimità non ha alcun potere di revisione degli elemen materiali e fattuali delle vicende oggetto d’indagine, ivi compreso il peso probato degli indizi, né di verificare la rispondenza delle argomentazioni poste fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, né di rivalutare le caratteristiche soggettive dell’indagato in relazione alle esi cautelari e all’adeguatezza della misura, trattandosi di apprezzamenti di 3 meri rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura o che ne valutato il mantenimento o la modifica e del tribunale del riesame chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de liberiate (tra le altre, Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, COGNOME, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).
Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, limitato, in relazion peculiare natura del giudizio e ai limiti che a esso ineriscono, all’esame
contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamen significative che lo hanno determinato e dell’assenza d’illogicità evidente, o dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indiziari rispetto ai canoni della logica e ai princi diritto che ne governano l’apprezzamento (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828, e, tra le successive, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv 237012; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazion di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze d indagini (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, COGNOME, Rv. 199391, e, tra l successive, Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, COGNOME, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215331; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
1.2. Tanto posto, lo sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato, oggetto del primo motivo, si presenta immune da censure, dando atto, senza incorrere in vizi, delle ragioni della conferma del disposto aggravamento ex ar 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. della misura degli arresti domiciliari nel custodia in carcere, a fronte di censure sviluppate dal ricorrenl:e eminentement di fatto. Tali doglianze, infatti, si risolvono nel sollecitare una diversa valut degli elementi di fatto da sovrapporre a quella non illogica dei giudici del mer che, nel disattendere tutti i rilievi difensivi, pedissequamente riproposti in q sede, hanno evidenziato (pagg. 5 e seg.) che i frammenti di riprese video dell durata di pochi secondi e gli screenshot non hanno efficacia dimostrativa idonea a superare le affermazioni contenute nella relazione di servizio in ordine agli orar alle modalità del controllo.
Il secondo motivo, relativo alla lieve entità della trasgressione, è priv pregio.
2.1. Al riguardo, giova rammentare che, in tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, pre verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori d sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterat esigenze cautelari (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D’Albenzio, Rv. 275040); la previsione di cui all’art. 276 cod. proc. pen. – nel prevedere la sostituzion cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave, nel caso trasgressione alle prescrizioni imposte – attribuisce al giudice un pot discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità
delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia manifesta l’inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautel (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260). Peraltro, i tema di arresti domiciliari, la lieve entità della violazione delle prescrizioni c sensi dell’art. 276, comma 1-ter cod. proc. per., consente al giudice di disporre l’aggravamento con la custodia cautelare in carcere, può trovar applicazione anche nel caso di allontanamento dal luogo di esecuzione della misura, la cui gravità va valutata tenuto conto delle modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile e dell’entità del danno o del pericolo ch ne è derivato (Sez. 6, n. 8071 del 16/12/2020 Rv. 281153).
2.2. In sintonia con gli esposti principi, l’ordinanza impugnata, c apprezzamento di fatto, immune da vizi logici, ha fondato il giudizio di non liev entità della trasgressione posta in essere dal COGNOME -allontanatosi dal luo degli arresti domiciliari dopo appena pochi giorni dall’applicazione della misur sulla circostanza che tale allontanamento fosse avvenuto per un tempo indefinito e comunque non breve ed in assenza di plausibili giustificazioni. Ha inolt valorizzato il dato pacifico che il ricorrente, in epoca recente e comunq successiva alla concessione degli arresti domiciliari, aveva tenuto una pluralità comportamenti che denotavano disprezzo per l’autorità, assenza di resipiscenza e ravvedimento nei confronti della vittima, oltre insofferenza alle prescrizi impartite e inaffidabilità. Aveva, infatti, opposto resistenza alla polizia giudiz incaricata di dare esecuzione all’ordinanza di aggravamento ed aveva continuato a consumare stupefacenti tanto da risultare positivo ai cannabinoidi in occasion del ricovero resosi necessario a seguito di un non meglio specificato malore patit durante le operazioni relativi all’applicazione della misura carceraria.
Si tratta di valutazioni che, nel dare conto della non lievità della violazion parte dell’indagato, hanno ineccepibilmente valorizzato elementi fattuali che, p quanto diversi dalla condotta trasgressiva, sono comunque sintomatici dell’inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (Sez n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260).
In definitiva, i giudici del merito cautelare hanno fornito adeguata, corrett logica motivazione sull’entità, sui motivi o sulle circostanze della violazione e definitiva, sulla gravità della condotta trasgressiva.
Al rigetto del ricorso segue la condannai del ricorrente al pagamento dell spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.
Così deciso, in Roma il 17 gennaio 2024.